Il COA di Roma informa: accolte le censure di cui al ricorso al Tar depositato avverso il DM 9 giugno 2023, recante l’“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa“

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Il consiglio dell’Ordine di Roma informa in data 16.1.2024 che è stato pubblicato il 15.1.2024 in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell’Università e della Ricerca, di modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco e delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa (nonché il termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco).

Letto 480 dal 16/01/2024



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Il consiglio dell’Ordine di Roma informa in data 16.1.2024 che è stato pubblicato il 15.1.2024 in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell’Università e della Ricerca, di modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco e delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa (nonché il termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco).
In agosto, l’Unione degli Ordini forensi del Lazio, insieme ai COA di Roma, Civitavecchia, Latina, Tivoli, Rieti, Velletri e Viterbo ed alcuni mediatori aveva depositato ricorso dinanzi  al TAR di Roma avverso il predetto DM 9 giugno 2023, recante l’“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa” nella parte in cui veniva impedito ai mediatori civili, in possesso dei requisiti”  di aspirare ad ottenere l’abilitazione anche per la mediazione penale e l’incompatibilità distrettuale, anziché circondariale, dei mediatori penali con l’esercizio della professione forense.
Il ricorso, consultabile sul sito del Consiglio dell’Ordine di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/accolto-il-ricorso-dei-coa-dm-9-giugno-2023-recante-listituzione-presso-il-ministero-della-giustizia-dellelenco-dei-mediatori-esperti-in-giustizia-riparativa/?fbclid=IwAR3vk6g9_Mihy7-mXLFdOvKCEwlNGglw6ifaTwf6v2iQTBE1PlkfvGTiZtk), è stato depositato per l’annullamento, previa tutela cautelare
1) degli artt. 19 co. 3 e 9 co. 1 lett. a) del DM della Giustizia – di concerto con Ministero del Lavoro e dell’Università - del 9 giugno 2023, pubblicato in GU serie generale n. 155 del 5 luglio 2023, recante l’“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività”,
2) del DM della Giustizia – di concerto con Ministero del Lavoro e dell’Università - del 9 giugno 2023 pubblicato in GU serie generale n. 155 del 5 luglio 2023, recante la “Disciplina delle forme e tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa”, nonché;
3) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, degli enti e delle categorie professionali rappresentate.
I ricorrenti lamentavano che il DM sulla istituzione dell’elenco dei mediatori esperti prevedesse disposizioni palesemente abnormi ed illegittime e, in particolare, l’art.19 co. 3 - cause di incompatibilità: "I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado"; e lart. 9 co. 1 – requisiti soggettivi e di onorabilità: “1. I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; b) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno...”.

https://www.focusdiritto.it/2024/01/16/giustizia-riparativa-gli-avvocati-si-riappropriano-della-giustizia-riparativa-annullate-le-limitazioni-ministeriali/