Pubblicati ieri i decreti del Ministero della Giustizia 1° agosto 2023 riguardanti gli incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta e la liquidazione anche sotto forma di credto di imposta dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita

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I due decreti ministeriali stabiliscono le regole operative per l’attuazione della cd. Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206) nella parte relativa agli incentivi fiscali.

Letto 994 dal 08/08/2023



pubblicati-ieri-i-decreti-del-ministero-della-giustizia-1-agosto-2023-riguardanti-gli-incentivi-fiscali-sotto-forma-di-credito-di-imposta-e-la.jpg Il primo DECRETO 1° agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) 
in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/SG
 
disciplina la procedura e le  modalità  di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta  e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  dall'art.  21-bis  del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di  trasmissione  in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei  beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Tale domanda, va presentata sulla specifica  piattaforma  accessibile  dal  sito  giustizia.it   mediante   le credenziali SPID, CIEId almeno  di  livello  due  e  CNS. Il decreto delinea agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 il contenuto della domanda. Tale domanda va presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa. 
 
Ai sensi dell’art. 8, ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta,  il Ministero  effettua  le  verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta  effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto  dei  limiti  indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
 
L’art. 12 prevede inoltre che i crediti di imposta, riconosciuti in  conformità  al  presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato,  a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dalla  Agenzia  delle entrate.
L’art. 15 prevede le cause di revoca.
 
 
Il secondo DECRETO 1° agosto 2023 
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) 
in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco30giorni=false
 
determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
 
Anche in questo caso, ai sensi dell’art. 3, le istanze disciplinate dal presente decreto  sono  proposte,  a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di  livello due e CNS.
Ai sensi dell’art. 4 ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita  spetta  il  compenso  previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
Gli elementi che devono essere contenuti nell’istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a  spese dello Stato sono indicati all’art. 5.
L’art. 6 stabilisce che il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione  della  delibera di congruità, annotando sulla  piattaforma  l'esito  negativo  della domanda.
L’art. 7 prevede che ricevuta la comunicazione  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
 
Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art.  5, comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento di convalida previsto dall'art. 7, comma 2,  emette  fattura  elettronica  e  può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta,  a  pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure  tra  il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno (art. 8)
 
Anche questo credito di imposta, riconosciuto è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data  di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1,  tramite modello  F24,  presentato,  a  pena  di  rifiuto  dell'operazione  di versamento, esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a disposizione dalla Agenzia delle entrate (art. 9).
 
Il  credito  di   imposta   è   revocato   se   è   accertata l'insussistenza dei  requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere (art. 12).
 
Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art.  5, comma 1, lettera g), per il pagamento  dell'importo  riconosciuto  ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica  intestata  al Ministero, completa di apposito codice IPA.
 Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1,  emette  il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia (art. 13).
 
 
Si veda

https://www.ordineavvocatigenova.it/news/11-08-2023-mediazione-riforma-cartabia-nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023.html

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/mediazione-gazzetta-decreti-crediti-fiscali-e-gratuito-patrocinio-AFVtybU
 
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_965153_operativi_i_crediti_di_imposta_per_mediazione_e_negoziazione_assistita.aspx