Commento:
Quando l’iter giudiziario della causa appare sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, il giudice, valutata la congruenza e rilevanza dei mezzi di prova richiesti ed ammissibili, può invitare le parti ex art.185 bis c.p.c. a valutare una ipotesi di definizione transattiva della lite ed in caso di rifiuto immotivato, può avviarle alla mediazione civile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010.
L’iter giudiziario della causa è sproporzionato? Il giudice propone alle parti una ipotesi transattiva ex art.185 bis c.p.c., ed in caso di disaccordo, le invita alla mediazione civile.Invia ad un amico |
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Tribunale di Milano, Ordinanza 21 marzo 2014A cura del Mediatore Avv. Pierfrancesco Fratini da Prato.Letto 6438 dal 15/04/2014 |
Testo integrale:
Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa
ordinanza 21 marzo 2014
Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi e le sei memorie depositate ex art. 183 co. 6° c.p.c.,
ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/3/2014,
RILEVATO
che non vi è specifica contestazione, ad opera della XX s.r.l., in merito alla quantificazione del residuo credito 'provvigionale' (in realtà, partecipazioni agli utili del Punto vendita napoletano dell'associante) maturato dal X alla cessazione del rapporto (ottobre 2012) e risultante dalle fatture prodotte dall'attore sub doc. 12;
che non vi è altresì stata specifica contestazione ad opera dell'associato del conteggio relativo ai cc.dd. sospesi riferiti agli introiti di biglietteria, come documentato dalla società convenuta ai suoi documenti 6 & 7, portanti un residuo credito dell'Associante dell'ammontare di € 1.363,00;
che per il resto le parti si addebitano reciproci inadempimenti - di dubbia fondatezza- dai quali sarebbero discesi danni di cui, l'uno chiedendone accertamento giudiziale in via equitativa e l'altra cumulando ogni possibile penale contrattuale, hanno chiesto il risarcimento nella rispettiva misura di € 88.814,94 ed € 53.850,00;
RITENUTO
che, così stando le cose e a quasi un anno e mezzo dai fatti, la causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, che avevano indotto il difensore della società convenuta - già nel primissimo scambio di corrispondenza alla fine del 2012- ad ipotizzare un ragionevole componimento riconoscendo "le eventuali competenze maturate dal sig. X (...) a seguito del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte in merito alla gestione degli incassi e delle prenotazioni effettuate" (cfr. doc. 5 conv.);
che pertanto, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza – nella parte in cui possono ritenersi ammissibili - dei mezzi di prova orale offerti da ambo le parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., le parti vanno piuttosto invitate ex art. 185 bis c.p.c. a valutare attentamente una ipotesi di definizione transattiva della causa in termini di riconoscimento e corresponsione dalla …. al X del saldo residuo di € 16.934,11 (18.297,00 - 1.363,00), con reciproca rinuncia a tutte le altre pretese risarcitorie ed alla refusione delle spese di lite da ciascuno di essi sin qui sostenute;
F. che sin d'ora lo scrivente, ove le parti rifiutassero immotivatamente tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2° del d. lgs. n. 28/2010,
p. t. m.
letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,
1) formula alle parti la proposta transattiva indicata al punto E. della parte motiva della presente ordinanza;
2) invita le parti a riferire delle determinazioni in proposito assunte - ovvero sin d'ora per innescare, se lo riterranno, il meccanismo processuale di cui all'art. 309 c.p.c. - all'udienza del 16 settembre 2014 alle ore 11,20;
3) manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle
parti.
Milano, 21/3/2014.
Il Giudice, Dr. G. Vannicelli