Affinché la mediazione si consideri avvenuta è necessaria la presenza personale delle parti.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Stefania Tognozzi

Tribunale Civile di Bologna, ordinanza 05.6.2014.

A cura del Mediatore Avv. Stefania Tognozzi da Grosseto.
Letto 7311 dal 06/11/2014

Commento:
La natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro del mediatore siano presenti di persona (anche e soprattutto) le parti. Secondo il Tribunale di Bologna che ha statuito in un caso di mediazione delegata, è da ritenersi condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, qualora all’incontro davanti al mediatore compaiano i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi avvenuta in alcun modo la mediazione. Ciò si desume dalla lettura coordinata dell’art. 5 comma 1 bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l’assistenza degli avvocati e questo implica la presenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore). Non sussistono ragioni per non ritenere valido detto principio anche nella mediazione ante causam.

Testo integrale:
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
ORDINANZA
                                                  
Omissis…
Le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5 bis e 8 d.lgs. n.28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato) accompagnato dal difensore (e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte), in quanto:

  • la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro del mediatore siano presenti di persona (anche e soprattutto) le parti: l’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore;
  • - i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fatto che essi, prima della causa, devonofornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4 comma 3, del d.lgs. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa;
  • - l’ipotesi in cui all’incontro davanti al mediatore compaiano i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla lettura coordinata dell’art. 5 comma 1 –bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l’assistenza degli avvocati e questo implica la presenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore).
    In definitiva, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. 28/2010) all’incontro con il mediatore.
Poiché ciò non è giustificatamente avvenuto nel caso di specie, tenuto conto dell’inequivocabilmente disposto normativo, deve essere confermata l’ordinanza 27 maggio 2014 emessa da questo Giudice.
Al riguardo, si ricorda che in sede la mediazione delegata era stata ordinata da questo Giudice all’udienza 22 gennaio 2014 e che in sede di relativa ordinanza (presumibilmente portata a conoscenza da parte dei Difensori ai rispettivi assistiti) era stato espressamente precisato che:
“.. le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione, al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare informativo e di programmazione, che si svolgereà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per proecdere utilmente in mediazione..:”
Si conferma eprtanto la citata ordinanza e si conferma l’ordine alla Cancelleria di effettuare ogni necessario correlato adempimento.
Bologna, 05.6.2014.
Il Giudice, dr. Pasquale Gianniti.

aa
Chi è l'autore
Avv. Stefania Tognozzi Mediatore Avv. Stefania Tognozzi
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995.
Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale.
Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok