Commento:
In particolare in sentenza si legga come: “ In linea generale, quanto alla questione relativa a quando si possa ritenere soddisfatta la condizione di procedibilita` inerente la mediazione, la Corte di Cassazione con la pronuncia numero 8473/2019 ha chiarito che l’onere della parte di dar corso alla mediazione possa ritenersi adempiuto ove: i) la parte onerata abbia introdotto la mediazione; ii) le parti, assistite dai difensori siano comparsi al primo incontro personalmente davanti al mediatore, potendosi fare sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione purche´ dotato di apposita procura sostanziale; ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto cio` non e` auspicato, ma non e` neppure escluso dalla legge, non puo` conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benche´ possa conferirgli con essa ogni piu` ampio potere processuale .... percio` la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione puo` farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nel potere di autentica dell’avvocato neppure se il potere conferito allo stesso professionista.... il difensore non ha pertanto il potere di autenticare scritture di diverso contenuto ivi compresa appunto la procura per la sostituzione della parte all’incontro di mediazione. Quanto alla forma che deve rivestire detta procura sostanziale, la medesima richiamata pronuncia della Cassazione nella parte in cui precisa che la stessa non possa essere autenticata dal difensore, sottintende la necessita` che venga conferita nelle forme dell’atto pubblico, come, peraltro, discende dalle ordinarie norme in materia di rappresentanza avuto particolare riguardo alla previsione di cui all’articolo 1392 c.c. secondo cui la procura non hai effetto se non e` conferita con la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Ed infatti, posto che non si dubita della natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, ne discende che la procura finalizzata alla relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico, cosicche´ in mancanza di idonea procura notarile, non puo` ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge, ne´, quindi, validamente introdotto ed espletata un procedimento di mediazione...... dal verbale relativo al primo incontro in sede di mediazione (cosi` come dai verbali dei successivi incontri) si evince la presenza non della parte opposta personalmente bensi` dell’avv.....si rileva, tuttavia, che la procura depositata in atti da parte opposta relativa al procedimento di mediazione e` una mera scrittura privata firmata dalla parte, autenticata dal difensore, pur in assenza, come detto del potere di autentica, e, dunque, non ha i necessari requisiti dell’atto pubblico. In ragione di quanto esposto, stante l’ingiustificata assenza al primo incontro di mediazione di parte opposta nei termini anzi detti, deve essere dichiarata l’improcedibilita` della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.... ”
Due notazioni a parte merita:
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a) la richiesta del Giudice alle parti di depositare in causa di tutti i verbali della procedura, dal primo all’ultimo;
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b) la condanna della parte “ritenuta assente ingiustificata” alla sanzione ex art. 8 comma 4^ bis del D.Lgs. 28/2010.
Si prende atto di questa pronuncia di merito che si colloca sulla scia di altre, che personalmente non condivido, in ragione del fatto che solo in alcuni casi l’accordo, che corona la procedura, puo` e deve concludersi con un accordo “trascrivibile” previo intervento del pubblico ufficiale; ma da questo non discende “che la procura finalizzata alla relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico” .