Testo integrale:
TRIBUNALE DI BERGAMO
Terza Sezione
Nella causa iscritta al numero registro generale __/2015 promossa da:
Sig. X
contro
Banca Z SpA
Il giudice dottoressa Maria Concetta Elda Caprino a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.01.2016 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta (i documenti allegati sono gli estratti conto afferenti ai contratti per il cui saldo passivo la banca opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo), né si individuano in modo specifico le doglianze richiamate nella citazione, né è di pronta soluzione ed esiste altresì il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la condizione economica attuale della società opponente e del patrimonio del fideiussore stesso;
- rilevato che dalla documentazione in atti non risulta che le parti abbiano esperito la mediazione prevista all'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 nel cui ambito rientra l’oggetto della presente causa (contratti bancari);
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
assegna agli opponenti termine di giorni quindici, con decorrenza da intendersi dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare domanda di mediazione,
fissa per il proseguo davanti a sé l'udienza del 10.11.2016 ore 12:00.
Si comunichi ai procuratori.
Bergamo, 25.3.2016
Il giudice dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino