Condannata la compagnia telefonica per non aver partecipato alla mediazione: non valida la giustificazione che l’Organismo non è censito dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti se accreditato dal Ministero della Giustizia.

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Tribunale di Torino, 10.11.2022, sentenza n. 4368, giudice Edoardo Di Capua

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 615 dal 26/12/2023

Commento:

In una causa avente ad oggetto l’accertamento negativo di credito tra una società cliente e una compagnia telefonica, il tribunale ha anzitutto rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in quanto l'attivazione del servizio è avvenuta con l'installazione dell'apparato presso tale sede e ha disposto la mediazione delegata ex officio iudicis.

La domanda di mediazione veniva presentata a cura della società attrice decorso il termine assegnato dal Giudice. La compagnia telefonica non aderiva all'invito ricevuto adducendo che l'Organismo interessato della mediazione non risultava censito dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il giudice prende atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione ma non ritiene fondate giustificazioni addotte dalla parte convenuta per non aderire all'invito ricevuto, in quanto l’Organismo di mediazione prescelto risulta accreditato dal Ministero della Giustizia.

Le ragioni della mancata partecipazione all'incontro con il mediatore non configura certo un "giustificato motivo", tenuto anche conto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (Tribunale Vasto 06 dicembre 2016).

Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall' art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione, la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa (Tribunale Vasto 12 dicembre 2016).

In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall'ordinamento giuridico (Tribunale Roma 29 maggio 2017). In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (Tribunale Roma 29 maggio 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (Tribunale Roma 28 novembre 2016). Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il giudice ha tratto ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande proposte dalla parte attrice.

Nel merito il Tribunale ha accolto le domande della società attrice con condanna della compagnia telefonica alla rifusione delle spese processuali e al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010 quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. °

Testo integrale:

Allegati:

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