Testo integrale:
REUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Lorenzo Corona, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 3 marzo 2016 la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta a ruolo con il n. __/2014 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Tra C. opposta e M. opponente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 marzo 2016
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti,
rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art.5, II comma del d.lgs. n. 28/2010, come integrato dal D.L. n 69/2013 convertita con modifiche in legge n. 98/2013, con ordinanza resa all’udienza del 5/3/2015 lo scrivente giudicante ha onerato le parti in causa a presentare domanda di mediazione;
rilevato che ai sensi della suddetta disposizione il giudice, valutata la natura della causa, può discrezionalmente disporre l’esperimento del procedimento di mediazione e che anche in tal caso il relativo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
rilevato che nel caso di specie nessuna delle parti ha provveduto a proporre istanza di mediazione, come disposto con la suddetta ordinanza con la quale è stato in particolare assegnato termine perentorio di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
ritenuto che, avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell’istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte della quale vi già stata una deliberazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto ingiuntivo, del quale si intende ottenere la revoca con l’opposizione;
rilevato che la correttezza di tale conclusione si evince dall’analisi della complessiva disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare dalla lettura della disposizione di cui all’art.633 c.p.c., ai sensi della quale, ove venga dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione, ciò che viene meno non è la domanda proposta in sede monitoria dal creditore ma la domanda dell’opponente volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che quest’ultimo in seguito della dichiarazione di estinzione diviene definitivo ed acquista efficacia esecutiva, ove non ne sia già munito;
rilevato che tale tesi interpretativa ha da ultimo ricevuto l’avallo della Suprema Corte, la quale con sentenza n. 24629/2015 pubblicata il 3/12/2015 ha ritenuto anch’essa che il soggetto sul quale grava l’onere della mediazione obbligatoria è l’opponente e che in caso di mancata presentazione della relativa domanda va dichiarata l’improcedibilità del giudizio di opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che alla luce di quanto innanzi l’opposizione proposta va dichiarata improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n.___/2014 del Tribunale di Nola, già dichiarato esecutivo ex art.648 c.p.c.;
ritenuto che in forza del principio di soccombenza le spese di lite del giudizio di opposizione vanno poste a carico dell’opponente e, determinate sulla base del D.M. n.55/2014, vanno liquidate come da dispositivo;
ritenuto che sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di opposizione, considerata l’oggettiva incertezza interpretativa venutasi a creare nella giurisprudenza di merito all’individuazione del soggetto tenuto a presentare domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.28/2010, incertezza soltanto da ultimo risolta dalla Suprema Corte con la suddetta pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n.___/2014 di R.G., così provvede;
- dichiara la sopravvenuta improcedibilità dell’opposizione proposta per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n.___/2014;
- condanna parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.000,00 oltre per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa Previdenza, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario.
Così deciso in Nola, lì 3 marzo 2016.
Il Giudice Lorenzo Corona