Consulenza tecnica preventiva e mediazione, metodi alternativi nella risoluzione delle liti

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Avv. Manola Lombardini

Tribunale di Foggia, ordinanza 09.5.2016

A cura del Mediatore Avv. Manola Lombardini da Grosseto.
Letto 4758 dal 01/12/2016

Commento:

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc e l’istituto della mediazione civile perseguono la medesima finalità di composizione bonaria della lite e sono tra loro alternative.
Ne consegue che la richiesta di accertamento tecnico preventivo formulata senza aver esperito preliminarmente la mediazione civile è pienamente ammissibile.
 

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - Seconda Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 
 
Il Giudice Rosamaria Ragosta, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07/01/2016, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che, poiché l'istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696 bis c.p.c., è chiaramente finalizzato alla composizione della lite prima dell'inizio del giudizio di merito, mortificherebbe la ratio dell’istituto un'interpretazione della portata dello stesso che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui la volontà conciliativa delle parti emerga dalle, preventivamente, dichiarate intenzioni delle stesse, perché così opinando si rimetterebbe all’arbitrio di parte convenuta, ed ad ogni sua obiezione sulla propria responsabilità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che la volontà conciliativa potrebbe essere anche sollecitata dall’esito degli accertamenti compiuti in sede di consulenza tecnica;
considerato che ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito” e che quindi l'istituto della consulenza tecnica preventiva ha, in via sussidiaria, anche la finalità di istruzione preventiva, che evidenzia la strumentalità dello stesso ad un eventuale giudizio a cognizione piena volto all’accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale del resistente, per cui il giudizio di ammissibilità del ricorso passa anche per la verifica della sussistenza del fumus boni iuris, e quindi della probabile fondatezza delle ragioni del ricorrente, da far valere in un eventuale giudizio di merito;  
ritenuto che sarebbe estremamente riduttiva un'interpretazione della portata dell'istituto che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale e che è, infatti, lo stesso articolo 696-bis c.p.c., a prevedere testualmente che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento presupponga indagini che limitate a mere valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell'ausilio di un esperto ( Trib. Mantova, 26-03-2010) e cioè che l’accertamento abbia ad oggetto circostanze che, in sede di processo di cognizione, costituirebbero oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazioni da compiersi in concreto ed "ex ante", altre questioni controverse (Trib. Milano Sez. X, 23-01-2007, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 03-03-2009);
ritenuto, altresì, che l'ambito dell'art. 696-bis c.p.c. è escluso dall'obbligatorietà della mediazione sancita dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 perché non solo a norma l'art. 2, comma 1, del citato decreto "chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili", laddove l’istituto della conciliazione obbligatoria, per la predetta finalità conciliativa, non introduce "una controversia in materia di diritti disponibili", ma inoltre consulenza tecnica preventiva e l’istituto della mediazione perseguendo la medesima finalità di composizione bonaria della lite, sono tra loro alternativi e, quindi, la consulenza tecnica preventiva non impone il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all'art. 5, comma 1, né l'obbligo di informazione di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto;
considerato che nel caso di specie, in ragione di quanto chiarito, risulta ammissibile la richiesta consulenza tecnica preventiva medico legale avente ad oggetto il seguente incarico:
<< Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria  ritualmente prodotta in giudizio ,:
  1. dica il CTU in ragione di quale patologia sia avvenuto il decesso di  M D L;
  2. dica il CTU se la patologia causa del decesso, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto, fosse diagnosticabile sin dalla prima visita effettuata dalla dr.ssa L. C. in qualità di sostituto del medico di base di M. D. L.;
  3. dica il CTU se la patologia causa del decesso, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto, fosse diagnosticabile sin dal primo ingresso di M. D. L. al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero T. Masselli Mascia di San Severo e con quali accertamenti clinici;
  4. dica il CTU, in caso di risposta positiva ai quesiti sub. 2 e 3, se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di evitare il decesso, esprimendo in percentuale il grado di probabilità e con quale terapia;
  5. dica il CTU, in caso di risposta negativa ai quesiti sub. 2 e 3, se la patologia causa del decesso, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto,  sia stata correttamente diagnosticata sin dal primo ingresso di M D L al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Termoli ed: 
a) dica il CTU, in caso di risposta positiva, se la terapia somministrata sin dal primo ingresso  di M D L al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Termoli sia stata adeguata alla patologia riscontrata o, in mancanza, indichi la terapia che avrebbe dovuto essere somministrata per evitare il decesso;
b) dica il CTU, in caso di risposta negativa, se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di evitare il decesso, esprimendo in percentuale il grado di probabilità e con quale terapia;
c) Tenuto conto dello stato pregresso del soggetto, dell’età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi, esprima in percentuale la riduzione dell’integrità psico – fisica del soggetto derivante dall’errata ed intempestiva diagnosi, c.d. danno biologico terminale; 
PTM
dichiara ammissibile la richiesta consulenza tecnica preventiva;
rinvia per il conferimento dell’incarico al CTU nominato, dr. F E, al 23.06.2016, ore 12.30.
Si comunichi alle parti ed al CTU nominato.
FOGGIA, 9 maggio 2016
Il Giudice Rosamaria Ragosta

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Chi è l'autore
Avv. Manola Lombardini Mediatore Avv. Manola Lombardini
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa e sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 2000. Sono titolare di uno studio che si occupa prevalentemente di diritto civile in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, responsabilità civile, diritto di famiglia, separazioni personali e divorzi, recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Sono mediatore dal 2011, iscritta anche alla Camera di Conciliazione degli...
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