Commento:
Ecco il testo integrale della sentenza della Consulta che il 24 ottobre 2012 ha dichiarato incostituzionale l’istituto della mediazione obbligatoria. Due i punti chiave: i parametri comunitari, che non prevedono l’obbligatorietà, e l’eccesso rispetto alla legge delega. Se disposta dal giudice, rimane comunque vincolante l'applicabilità degli artt. 92 e 96 del Codice di rito a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione. Essendo stata pubblicata la motivazione della Sentenza della Corte Costituzionale, in attesa di nuovi interventi legislativi da parte del nuovo Parlamento (che, si auspica, in tempi non eccessivamente lunghi) l'unica forma di mediazione che sarà obbligatoria resta quella prevista in materia condominiale ex art. 71-quater delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile a partire dal 18 giugno 2013.
Corte Costituzionale: depositata la sentenzaInvia ad un amico |
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272/2012A cura del Mediatore Avv. Claudio Migliaccio da Lecce.Letto 5665 dal 06/12/2012 |
Testo integrale:
Si auspica che l'eligendo nuovo Parlamento sappia coerente riproporre la scelta di politica legislativa interna, già in atto con la suddetta riforma del condominio e, ove occorra, con il sostegno delle motivazioni concrete della Corte di Giustizia UE in data 18.03.2010.
Una legge ordinaria, dunque, di superamento dell'eccesso di delega sanzionato dalla Consulta e di riconferma dei contenuti in D.lgs. 28/2010, semmai migliorandoli, a partire dall’allargamento degli argomenti già in esso previsti, inerenti i c.d. diritti disponibili.
Ecco qui di seguito la Sentenza n. 272 del 24/10/2012:
Allegati:
- pronuncia.pdf 886 KB