Commento:
In una controversia condominiale, un condòmino adiva il Tribunale di Pavia per sentir dichiarare invalide nulle o annullabili delle delibere del 29.09.2020 con cui l’assemblea aveva approvato il bilancio preventivo e consuntivo di due annualità. Il Condominio si costituiva eccependo in via preliminare la decadenza dall’impugnazione stante l’inidoneità della comunicazione a mezzo pec del 23.10.2020 la quale conteneva la domanda di mediazione priva dell’oggetto. Tale comunicazione sarebbe stata, secondo il Condominio, inidonea per genericità dell’oggetto e delle ragioni della domanda, in violazione del principio di necessaria simmetria con l’oggetto del giudizio.
La mediazione veniva esperita con esito negativo il 20.01.2021.
Il Tribunale, con una analisi approfondita, si sofferma sull’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento della delibera condominiale ponendo l’accento sulla dibattuta questione sul coordinamento fra il rispetto del predetto termine di decadenza e l’esigenza di chi intende agire in giudizio di realizzare la condizione di procedibilità.
L’art. 6 dlgs 28/2010 allora vigente stabilisce come dies a quo per impedire la decadenza – sostanziale e non processuale - la comunicazione alle altri parti della domanda di mediazione. Nella specie l’istante aveva comunicato via pec all’amministratore la domanda omettendo l’allegato in cui erano specificati i motivi di impugnazione.
Il giudice ritiene tale eccezione infondata facendo leva sulla procedura deformalizzata e sulla giurisprudenza basata sull’art. 24 Cost per cui le norme che condizionano l’accesso alla giustizia rispondono ad un interesse generale perché non vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di azione e di difesa. Per quanto possibile o ragionevole, si deve preferire l’interpretazione restrittiva della disposizione di legge qualora una diversa opzione interpretativa conduca al denegare l’accesso alla giurisdizione.
Il giudice nota inoltre che l’articolo 5 comma 6 Dlgs n. 28/2010 fa riferimento alla comunicazione della domanda di mediazione e l’istanza richiede l’indicazione dell’oggetto della ragione ma non dà disposizioni di forma, ben potendo essere indicati mediante l’invio per relazione a specifici atti e documenti allegati. Secondo il giudice, inoltre, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 non tutela gli interessi informativi della parte chiamata, bensì l'esigenza della parte istante ad evitare di incorrere in effetti impeditivi o estintivi sulla tutela giudiziale.
Il tribunale di Pavia pertanto afferma che è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 c.c. la comunicazione resa dal condomino all'amministratore "ante causam" mediante posta elettronica certificata del deposito dell'istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione adito anche se priva dell'oggetto. Anche la comunicazione di una domanda priva dell'allegato in cui si indica l'oggetto della mediazione, è suscettiva di interrompere il termine di prescrizione e decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, in favore della parte istante, giacché "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale" (cfr. Cass. n. 2273/2019; conf. Cass. n. 10655/2022; v. anche Corte App. Milano, n. 253/2020).
Il giudice si sofferma anche sul tema della simmetria di derivazione giurisprudenziale (Trib Roma n. 259/22) e della “emendatio libelli” °
La mediazione veniva esperita con esito negativo il 20.01.2021.
Il Tribunale, con una analisi approfondita, si sofferma sull’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento della delibera condominiale ponendo l’accento sulla dibattuta questione sul coordinamento fra il rispetto del predetto termine di decadenza e l’esigenza di chi intende agire in giudizio di realizzare la condizione di procedibilità.
L’art. 6 dlgs 28/2010 allora vigente stabilisce come dies a quo per impedire la decadenza – sostanziale e non processuale - la comunicazione alle altri parti della domanda di mediazione. Nella specie l’istante aveva comunicato via pec all’amministratore la domanda omettendo l’allegato in cui erano specificati i motivi di impugnazione.
Il giudice ritiene tale eccezione infondata facendo leva sulla procedura deformalizzata e sulla giurisprudenza basata sull’art. 24 Cost per cui le norme che condizionano l’accesso alla giustizia rispondono ad un interesse generale perché non vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di azione e di difesa. Per quanto possibile o ragionevole, si deve preferire l’interpretazione restrittiva della disposizione di legge qualora una diversa opzione interpretativa conduca al denegare l’accesso alla giurisdizione.
Il giudice nota inoltre che l’articolo 5 comma 6 Dlgs n. 28/2010 fa riferimento alla comunicazione della domanda di mediazione e l’istanza richiede l’indicazione dell’oggetto della ragione ma non dà disposizioni di forma, ben potendo essere indicati mediante l’invio per relazione a specifici atti e documenti allegati. Secondo il giudice, inoltre, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 non tutela gli interessi informativi della parte chiamata, bensì l'esigenza della parte istante ad evitare di incorrere in effetti impeditivi o estintivi sulla tutela giudiziale.
Il tribunale di Pavia pertanto afferma che è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 c.c. la comunicazione resa dal condomino all'amministratore "ante causam" mediante posta elettronica certificata del deposito dell'istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione adito anche se priva dell'oggetto. Anche la comunicazione di una domanda priva dell'allegato in cui si indica l'oggetto della mediazione, è suscettiva di interrompere il termine di prescrizione e decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, in favore della parte istante, giacché "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale" (cfr. Cass. n. 2273/2019; conf. Cass. n. 10655/2022; v. anche Corte App. Milano, n. 253/2020).
Il giudice si sofferma anche sul tema della simmetria di derivazione giurisprudenziale (Trib Roma n. 259/22) e della “emendatio libelli” °