Commento:
In caso di sinistro stradale, la compagnia di assicurazione che non partecipa alla mediazione adducendo quale giustificazione la fondatezza delle proprie ragioni, ostacola il corretto esplicarsi degli strumenti conciliativi e può essere condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e al doppio delle spese processuali per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .
E' ingiustificata l'assenza della parte che non partecipa alla mediazione ritenendo fondata la sua posizione.Invia ad un amico |
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Tribunale di Roma, Sez. XIII Civile, sentenza 29 maggio 2014.A cura del Mediatore Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese da Milano.Letto 4909 dal 04/06/2014 |
Testo integrale:
Con una recentissima sentenza emessa il 29 maggio 2014, il Tribunale di Roma – XIII Sezione Civile, nella persona del dott. Moriconi, ha condannato la compagnia di assicurazione al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e ad un ulteriore importo di natura indennitaria pari al doppio delle spese processuali a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice senza giustificato motivo e, quindi, per non aver consentito il corretto esplicarsi dei nuovi strumenti conciliativi endoprocessuali.
Secondo il giudice capitolino, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire.
Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore esperto tenta di dirimere, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie ma occorre invece una partecipazione effettiva.