Commento:
La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare in cui venivano ripartiti i lavori attinenti a due scale di uno stabile divisi tra loro da un “giunto tecnico”. Gli attori concludevano chiedendo l'annullamento della deliberazione impugnata per violazione dei criteri di riparto delle spese condominiali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società ### S.a.s. la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda, per non essere stata esperita la procedura di negoziazione assistita, anche nei confronti del sig. ### ma essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti del solo condominio.
La società dichiarava che il sig. ### sulla base della procura speciale del 20.9.2005, era legittimato a spendere il nome della società, avendo precisa delega di compiere tutti gli atti di cui all'art. 1130 c.c., e che la delibera impugnata era stata legittimamente approvata con il concorso dei condomini e nel rispetto delle maggioranze stabilite dalla legge.
Con ordinanza il Tribunale rimetteva le parti al procedimento di mediazione, che veniva esperito, con esito negativo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento della delibera impugnata ma rigettava la domanda di risarcimento danni, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione di primo grado proponeva appello il ### Condominio basato su più motivi
di gravame. Sia la ### S.a.s. (in proprio e quale amministratore del condominio) sia il sig. ### riproponevano l'eccezione di improponibilità dell'azione di primo grado, sostenendo che la mediazione, cui sono stati rinviati dal Tribunale, non sarebbe stata valida in quanto l'avv. ### vi aveva presenziato anche in nome e per conto del sig. ### senza, tuttavia, essere in possesso della prescritta procura notarile. Il sig. ### non aveva alla seduta di mediazione, mentre la società ### S.a.s. vi aveva partecipato “in proprio” non quale amministratrice del condominio.
La Corte ha ritenuto che il requisito di procedibilità della domanda di primo grado sia stato assolto dai sig.ri ### in quanto dal verbale si evince che “Il mediatore prende atto della regolare trasmissione della convocazione di primo incontro a tutte le parti e della mancata comparizione del sig. ### per cui ricorda ai presenti che la normativa in materia di mediazione richiede la presenza personale delle parti. I presenti ne prendono atto e chiedono di procedere”. Pertanto, né la ### S.a.s., né il sig. ### hanno eccepito in sede di mediazione la mancanza del sig. ### ma, anzi, hanno espressamente chiesto di andare avanti nella procedura prendendo posizione in ordine all'oggetto della mediazione e discutendo ampiamente sullo stesso. Non essendo stato raggiunto l'accordo, il mediatore ha chiuso il procedimento redigendo un verbale di conciliazione negativo, sottoscrivendolo personalmente assieme a tutti i partecipanti all'incontro.
Gli appellanti principale ed incidentale, pur essendo stati edotti dell'assenza del sig. ### nulla hanno eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Costoro anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l'assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. I motivi di gravame, contenenti l'eccezione, vengono, dunque, rigettati.°
La società dichiarava che il sig. ### sulla base della procura speciale del 20.9.2005, era legittimato a spendere il nome della società, avendo precisa delega di compiere tutti gli atti di cui all'art. 1130 c.c., e che la delibera impugnata era stata legittimamente approvata con il concorso dei condomini e nel rispetto delle maggioranze stabilite dalla legge.
Con ordinanza il Tribunale rimetteva le parti al procedimento di mediazione, che veniva esperito, con esito negativo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento della delibera impugnata ma rigettava la domanda di risarcimento danni, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione di primo grado proponeva appello il ### Condominio basato su più motivi
di gravame. Sia la ### S.a.s. (in proprio e quale amministratore del condominio) sia il sig. ### riproponevano l'eccezione di improponibilità dell'azione di primo grado, sostenendo che la mediazione, cui sono stati rinviati dal Tribunale, non sarebbe stata valida in quanto l'avv. ### vi aveva presenziato anche in nome e per conto del sig. ### senza, tuttavia, essere in possesso della prescritta procura notarile. Il sig. ### non aveva alla seduta di mediazione, mentre la società ### S.a.s. vi aveva partecipato “in proprio” non quale amministratrice del condominio.
La Corte ha ritenuto che il requisito di procedibilità della domanda di primo grado sia stato assolto dai sig.ri ### in quanto dal verbale si evince che “Il mediatore prende atto della regolare trasmissione della convocazione di primo incontro a tutte le parti e della mancata comparizione del sig. ### per cui ricorda ai presenti che la normativa in materia di mediazione richiede la presenza personale delle parti. I presenti ne prendono atto e chiedono di procedere”. Pertanto, né la ### S.a.s., né il sig. ### hanno eccepito in sede di mediazione la mancanza del sig. ### ma, anzi, hanno espressamente chiesto di andare avanti nella procedura prendendo posizione in ordine all'oggetto della mediazione e discutendo ampiamente sullo stesso. Non essendo stato raggiunto l'accordo, il mediatore ha chiuso il procedimento redigendo un verbale di conciliazione negativo, sottoscrivendolo personalmente assieme a tutti i partecipanti all'incontro.
Gli appellanti principale ed incidentale, pur essendo stati edotti dell'assenza del sig. ### nulla hanno eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Costoro anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l'assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. I motivi di gravame, contenenti l'eccezione, vengono, dunque, rigettati.°