Commento:
Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio promosso da una condòmina nei confronti di un Condominio in Palermo in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva intimato all'opponente il pagamento di una somma, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata partecipazione dell'attrice al terzo incontro di mediazione e poneva le spese di lite a carico dell'opponente. La condòmina soccombente proponeva appello, contestando la declaratoria di improcedibilità e il rilievo viene ritenuto fondato dalla Corte. Il D.lgs. 28/2010 non richiede che chi ha dato avvio al procedimento partecipi a tutti gli incontri fissati dal mediatore essendo sufficiente la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, ciascuna delle parti può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione (Cass. n. 18068/2019, 8473/2019). Il soggetto onerato dal Giudice dell'avvio della mediazione ha promosso il procedimento e ha partecipato al primo e al secondo incontro. L'assenza al terzo incontro programmato dal mediatore era dunque da intendere come il frutto di una libera scelta dell'opponente priva di riflessi sul giudizio di merito. La Corte ha revocato dunque il decreto ingiuntivo e condannato l'appellante al pagamento di una diversa e inferiore somma di denaro. L'esito della lite ha giustificato l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio. °