Commento:
Il procedimento di mediazione benché non disciplinato compiutamente dalla Legge, richiede comunque la definizione delle regole di condotta a cui le parti e il mediatore dovranno attenersi.
Ciò è quanto è stato opportunamente precisato dal Tribunale di Vasto, Giudice dott. Fabrizio Pasquale, che in una recentissima ordinanza ha stilato le regole comportamentali prescritte in mediazione.
In particolare, fermo restando il necessario esperimento del procedimento a pena di improcedibilità della domanda, le parti dovranno:
- attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale competente, a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
- essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..
Spetta invece al mediatore il compito di:
- adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
- verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;
- provvedere comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti nel caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole.
Concluso il procedimento di mediazione, le parti dovranno comunicare all’Ufficio l’esito della procedura con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della successiva udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Ciò è quanto è stato opportunamente precisato dal Tribunale di Vasto, Giudice dott. Fabrizio Pasquale, che in una recentissima ordinanza ha stilato le regole comportamentali prescritte in mediazione.
In particolare, fermo restando il necessario esperimento del procedimento a pena di improcedibilità della domanda, le parti dovranno:
- attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale competente, a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
- essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..
Spetta invece al mediatore il compito di:
- adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
- verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;
- provvedere comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti nel caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole.
Concluso il procedimento di mediazione, le parti dovranno comunicare all’Ufficio l’esito della procedura con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della successiva udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.