Il giudice invita l'opponente ad avviare la mediazione e il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di concorde richiesta delle parti

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Dott. Anna Casali

Giudice di Pace di Buccino, ordinanza 25.1.2016

A cura del Mediatore Dott. Anna Casali da Milano.
Letto 1822 dal 04/04/2016

Commento:

La scelta della parte onerata del compito di avviare la mediazione, conformemente all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24629/2015, va posta a carico della parte opponente.
Così conclude il Giudice di Pace di Buccino, che nel caso in commento prescrive al mediatore di formulare una proposta anche in assenza di concorde richiesta delle parti, ed invita queste ultime ad allegare nel fascicolo d’ufficio copia dei verbali di incontro e d’esito conclusivo della mediazione.

Testo integrale:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN CASERTA
 
Il Giudice di Pace dott. Alfonso di Nuzzo
letti gli atti della causa inscritta al n.____ r.g. (cui è stata riunita la causa inscritta al n. ____ r.g.), vertente tra il Condominio _____ nella persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv.  ____ attore formale- opponente contro ___ nella persona del legale rappresentante pro tempore, convenuto formale – opposto, con l’avv.____
richiamata Cass. sez. III, sent. 3 dicembre 2015 n. 24629, secondo la quale “La disposizione di  cui  all’art. 5  d.lgs.  n.  28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.
La norma è  stata  costruita in  funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza  processuale.
In  questa  prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per  così dire a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi  l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la  parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per  decreto  ingiuntivo cui  segue l’opposizione, la  difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel  senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.
Ma  in realtà avendo come guida  il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 1 marzo 2016, così provvede, letto e applicato l’art. 5 comma 2°, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28
ORDINA
All’opponente Condominio ____, nella persona dell’amministratore pro tempore, di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo a un organismo di conciliazione, pubblico o privato che sia presente nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti;
PRESCRIVE
Al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti, nel contempo invitando quest’ultime ad allegare copia dei verbali d’incontro di mediazione e d’esito conclusivo della stessa;
ASSEGNA
All’opponente Condominio _____ il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
SI RISERVA
Ulteriormente sulle questioni preliminari e sulla domanda di provvisoria esecuzione sollecitata dall’opposta____ all’esito della demandata mediazione, e
RINVIA
la causa per il prosieguo all’udienza del 16 settembre 2016, ora di rito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito anche via P.E.C.
Caserta, il 24 marzo 2015
Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di Nuzzo

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Chi è l'autore
Dott. Anna Casali Mediatore Dott. Anna Casali
Laureata in giurisprudenza a Milano. Ho maturato un’esperienza decennale in ambito notarile, con specializzazione in materia successoria, immobiliare e tutela di incapaci.
Mi dedico con passione alla Mediazione dei Conflitti dal 2000. Sono Mediatrice civile, Mediatrice familiare e Mediatrice sociale (vicinato, scuole, organizzazioni e conflittualità in genere).
Ho partecipato in veste di relatrice a numerosi percorsi formativi in ambito della gestione del conflitto, negoziazione, comunicazi...
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