Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera assembleare, nella quale parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancata produzione in giudizio del verbale conclusivo della procedura di mediazione avviata dalla parte attrice, nonché l’abuso del diritto dalla controparte che ha promosso il giudizio nelle more della definizione della procedura di mediazione obbligatoria, mentre nel merito, ha dedotto la cessazione della materia del contendere a seguito della sostituzione della delibera impugnata con una nuova delibera assunta prima della conclusione della procedura di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- relativamente all’asserito abuso del diritto di parte attrice, l’eccezione risulta infondata poiché al momento della notifica dell’atto di citazione la medesima aveva interesse all’annullamento della delibera impugnata, mentre non rileva che successivamente alla conclusione della mediazione la delibera impugnata fosse stata sostituita;
- la sostituzione della delibera impugnata con altra delibera assunta in corso di causa comporta, infatti, solo la cessazione della materia del contendere, ma non anche il venir meno del diritto di parte attrice a vedersi rimborsate le spese per l’introduzione del giudizio e l’attivazione della mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando la parte convenuta al rimborso delle spese processuali e di mediazione. *