Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo Di Capua ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15429/2018 R.G. promossa da: C.XXXXX T.XXXXX, G.XXX A.XXXXXX e I.XXXXX S.r.l. (fallita in corso di giudizio), tutti rappresentati e difesi dall' Avv. G.- PARTI ATTRICI OPPONENTI-
contro:
U S.p.A., in persona del Suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. R.XXX D.XXXX e, per essa, la mandataria per la gestione del credito in virtù di procura speciale, la società d S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, - PARTE CONVENUTA OPPOSTA contumace ex art. 303, ult. comma, c. p. c. -
e contro: I.X I S.p.A., in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott. ssa L.XX S.XXXX, - PARTE INTERVENIENTE-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici opponenti signori C.XXXXX T.XXXXX, G.XXXXXXX A.XXXXXXXX (nelle "note scritte "depositate in data 11.01.2021 ed a verbale di udienza "figurata " in data 27.01.2021): "il Sig. C.XXXXX T.XXXXX e la Sig. ra G.XXXXXXX A.XXXXXXXX, odierni ricorrenti in riassunzione, si richiamano integralmente alle conclusioni così come formulate nel proprio ricorso ex artt. 303 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ. per la riassunzione del processo interrotto ed insistono per l' accoglimento delle istanze istruttore e conseguentemente, il Sig. C.XXXXX e la Sig. ra G.XXXXXXX chiedono il rigetto delle domande formulate da parte avversaria ed il rigetto di qualsivoglia pretesa nei loro confronti " E, pertanto, " in via principale: - revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 4130/2018 del 08.05.2018 emesso dal Tribunale di Torino per i motivi tutti esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.07.2018 e ordinare, per l' effetto, la cancellazione di I.XXXXXXXXX S.r.l. dalla Centrale Rischi; - assolvere gli attori in opposizione dalle richieste della ricorrente; In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non accogliesse la domanda formulata in via principale, ridurre la richiesta di d S.p.A., mandataria di U S.p.A., alla minor somma che dovesse risultare in corso di causa, ordinando, ad ogni modo, la cancellazione di I.XXXXXXXXX S.r.l. dalla Centrale Rischi; In via Istruttoria: - ammettere prova per interpello e testi sui capi di prova dal n. 1 al n. 13 indicati nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, c.p.c. del 05.07.2019 da intendersi ritualmente preceduti dalla formula di Rito "vero che "nonché su quelli deducendi in corso di causa nel rispetto dei termini istruttori tutti concedendi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre nuovi capi di prova, indicare testimoni e produrre ogni documentazione idonea alla corretta istruzione della causa; - con ammissione, sin d' ora, alla prova diretta e contraria; - ammettere qualsiasi incombente probatorio risulti necessario alla completa istruzione del procedimento; In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite".
Per la parte convenuta opposta (nelle "note scritte "depositate in data 11.05.2020): "in via preliminare 1 - Dichiararsi la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto in conseguenza della mancata contestazione degli stessi per tutta la durata del rapporto, comunque nei termini da legge previsti. 2 - Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 2.7.2008 (notifica opposizione 2.7.2018) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia del debitore al diritto di ripetizione dei singoli addebiti. Nel merito 1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate. In via subordinata 1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell' obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi la società I.XXXXXXXXX Srl ed i fideiussori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX, in solido tra loro, al pagamento a favore di U S.p.A. della capital somma di euro 86.636, 58, oltre interessi convenzionali dal 16.4.2018 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito - credito tra le parti. Vinte le spese".
Per la parte interveniente (nell'atto di intervento depositato in data 26.01.2021): "1) Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e , in ogni caso, accertare che I.XXXXXX I Spa è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di Euro 86.636, 58 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) , con condanna al pagamento; 2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; 3) In via Istruttoria si allegano i documenti indicati in narrativa, con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge: (all. A) procura alle liti; (doc. 1) procura notarile dott. ssa S.XXXX L.XX, (doc. 2) contratto di cessione crediti U-I"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premessa.
1.1. Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo"); - ai sensi dell'art. 118, 1 comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la "motivazione della sentenza di cui all' art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società U S.p.A., il Tribunale di Torino, con decreto n. 4130/2018, datato 08.05.2018, depositato in data 08.05.2018, ha ingiunto alla società I.XXXXXXXXX S.r.l. ed ai signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX di pagare alla ricorrente la somma di Euro 86.636, 58, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 9.07.3018 ritualmente notificato, la società I.XXXXXXXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore C.XXXXX T.XXXXX, nonché i signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX hanno convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito: - in via principale, di revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 4130/2018 del 08.05.2018 emesso dal Tribunale di Torino per i motivi tutti esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.07.2018 e ordinare, per l' effetto, la cancellazione di I.XXXXXXXXX S.r.l. dalla Centrale Rischi, nonché di assolvere gli attori in opposizione dalle richieste della ricorrente; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non accogliesse la domanda formulata in via principale, di ridurre la richiesta di U S.p.A. alla minor somma che dovesse risultare in corso di causa, ordinando, ad ogni modo, la cancellazione di I.XXXXXXXXX S.r.l. dalla Centrale Rischi;
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta U S.p.A., in persona del Suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. R.XXX D.XXXX e, per essa, la mandataria per la gestione del credito in virtù di procura speciale, la società d S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5.Con Ordinanza in data 03.12.2018 il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il quale tuttavia ha avuto esisto negativo, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in data 24.01.2019 dalla convenuta opposta.
1.6. Con Ordinanza in data 01.10.2019 il Giudice Istruttore non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti attrici opponenti ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
1.7. Con Decreto in data 24.04.2020 il Giudice Istruttore: - preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e , in particolare: dell' art. 83, comma 7, lettera h ) , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli Uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: "h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice . "; "della Delibera CSM n. 186 dell' 11/03/2020, che raccomanda l' adozione di misure organizzative degli Uffici con il coinvolgimento dell' avvocatura; "del "Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto "predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020; ha fissato per i medesimi incombenti udienza "figurata " in data 27.05.2020, mediante il deposito telematico di "note scritte "sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, con termine per l' eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette "note scritte".
1.8. Nelle "note scritte "depositate in data 22.05.2020 l'Avv. B ha dichiarato che con sentenza n. 43/2020 pubblicata in data 22.01.2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato il FALLIMENTO della I.XXXXXXXXX S.r.l. in liquidazione, producendo la relativa sentenza. Pertanto, all' udienza "figurata" del 27.05.2020 il Giudice Istruttore ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 43, c. 3, L.F. e art. 300 c.p.c.
1.9. A seguito del ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. ed ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ. depositato in data 25.09.2020 dai signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX per la riassunzione del processo interrotto, con decreto 01.10.2020 il Giudice Istruttore ha disposti gli incombenti successivi al deposito del ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. ed ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ. fissando udienza "figurata" di precisazione delle conclusioni al 27.01.2021. I signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX hanno proceduto alla notifica a mezzo del ricorso in riassunzione e del decreto del 01.10.2020 nei confronti della convenuta opposta, la quale, non essendosi costituita, dev'essere dichiarata contumace, ai sensi dell' art. 303, ult. comma, c.p.c. pagina 6 di 13
1.10. Con atto di intervento depositato in data 26.01.2021 è intervenuta in giudizio la società I.XXXXXX I S.p.A., affermando di essersi resa cessionaria dei crediti azionati in via monitoria da U S.p.A. Ciò posto, U S.p.A. non può essere estromessa dal presente giudizio in quanto le altri parti non hanno manifestato il loro consenso espressamente richiesto dall' art. 111, c. 3, c.p.c.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive "note scritte "precisando le conclusioni così come in epigrafe ed all' udienza "figurata " in data 27.01.2021 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall' art. 281-quinquies 1 comma c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti attrici opponenti signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX. 2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici opponenti signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX hanno reiterato l' istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell' art. 183 , 6 comma, n. 2), c.p.c.. L' istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 01.10.2019 le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalle parti attrici opponenti in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo tutti i capi da 1) a 13) su circostanze documentali o da provarsi documentalmente e , inoltre : i capi 6 ) , 7) ed 8) su circostanze anche valutative; il capo 13) su circostanza anche valutativa e , in parte, generica.
3.sulla mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010.
3.1. Gli attori in opposizione hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il contratto di finanziamento del 2014 (doc. 3 fascicolo monitorio), l'accordo di rimodulazione del 2017 (doc. 10 fascicolo monitorio) e il contratto di fideiussione del 2015 (doc. 6 fascicolo monitorio) contengono una clausola che imporrebbe all'istituto di credito di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all' autorità giudiziaria.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni già indicate nell' ordinanza 03.12.2018 e che di seguito si riportano. Il riferimento al procedimento di mediazione di cui all' art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, contenuto nell' art. 2.11del contratto di finanziamento del 27.10.2014, configura la c.d. "mediazione concordata", disciplinata dall' art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale: "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o IL tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all' organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all' articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all' atto costitutivo, l' individuazione di un diverso organismo iscritto"; dunque, se (come nel caso di specie) il contratto, lo statuto o l' atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte proposta nella prima difesa, non deve dichiarare l'improcedibilità, ma assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza. Trova poi applicazione l'art. 5, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall' art. 84, comma 1, lett. d, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Nel caso di specie, come si è detto, con Ordinanza in data 03.12.2018 il Giudice Istruttore, dopo aver provveduto sull' istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
3.2. Nella propria comparsa conclusionale la I.XXXXXX I S.p.A. ha evidenziato la propria disponibilità a tentare una seconda mediazione al fine di risolvere la vertenza. Nella propria memoria di replica, il sig. C.XXXXX T.XXXXX e la sig. ra G.XXXXXXX A.XXXXXXXX, "vista la manifestazione di disponibilità di parte avversaria, dichiarano di essere ampiamente disponibili ad instaurare ex novo un procedimento di mediazione al fine di risolvere la presente vertenza e , conseguentemente, instano affinché l'Ill.mo Giudice Adito Voglia sospendere il processo indicato in epigrafe e rimettere le odierne parti in lite innanzi ad un Organismo di Mediazione." Le suddette manifestazioni di disponibilità a tentare una seconda mediazione, per quanto apprezzabili, non possono trovare accoglimento, sia in quanto tardive, trovandosi la causa in fase decisionale, sia in quanto trattasi di causa iscritta a ruolo nel mese di luglio 2018 e, dunque, a rischio "Legge Pinto" (e senza alcuna certezza circa il possibile esito positivo della procedura di mediazione).
4. Sul Fallimento della parte attrice opponente società I.XXXXXXXXX S.r.l. Come evidenziato in precedenza, nelle more del giudizio è stato dichiarato il FALLIMENTO della società I.XXXXXXXXX S.r.l. Tale fatto rende improcedibile la domanda monitoria nei confronti della società fallita, mentre rimane irrilevante ai fini della domanda monitoria azionata nei confronti dei due fideiussori signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX. Sul punto si richiama quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: nell' ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d' ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell' ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell’impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale) (Cass. I, 5 marzo 2020, n. 6196). D'altronde, il presente giudizio, sebbene introdotto con un unico atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un cumulo di cause scindibili: da un lato, vi è la domanda contro il debitore principale (poi nelle more fallito); dall' altro, la domanda contro i fideiussori (cfr. Cass. III, 23 aprile 2020, n. 8123).
5. Sul merito della presente causa. 5.1. Come si è accennato, con il decreto ingiuntivo opposto n. 4130/2018 il Tribunale di Torino ha ingiunto alla società I.XXXXXXXXX S.r.l. il pagamento a favore di U S.p.A. - della somma di Euro 86.636, 58, di cui Euro 65.531, 98 per scoperto sul c/c nr 101146032 ed Euro 21.104, 60 per finanziamento nr 4546824.
Il pagamento del medesimo importo è stato ingiunto anche ai signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX, quali fideiussori di I.XXXXXXXXX S.r.l. Si evidenzia sin d' ora che non è vi è nessuna controversia sulla sussistenza dei rapporti contrattuali sulla base dei quali parte convenuta in opposizione fonda la propria pretesa (finanziamento; fido e conto corrente; fideiussione): la prova di tali rapporti risulta documentalmente (cfr. docc. 7/2, 7/3 e 7/6 della convenuta opposta) e, comunque, nessuna contestazione sul punto vi è stata dagli attori in opposizione. Inoltre, pacifico (v. atto di citazione in opposizione parte " in fatto" punti 8 e 10; v. altresì docc. 7/7 e 7/9 della parte convenuta opposta) che le comunicazioni effettuate dall' istituto di credito sono state inviate sia alla società debitrice principale sia ai fideiussori signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX.
5.2. Ciò chiarito, gli attori in opposizione lamentano l'illegittimità del recesso dell'istituto di credito dai contratti in essere (finanziamento; fido e conto corrente). Ciò in ragione della pretesa incoerenza e scorrettezza del comportamento dell'istituto di credito che, dopo aver richiesto entro 30 giorni dal 04.04.2018 (cfr. doc. 7/7 della convenuta opposta) il pagamento della somma di Euro 24.117, 80 relativa al finanziamento per omesso parziale pagamento di una rata, comunicava il giorno successivo (03-05.04.2018) la volontà di recedere dai contratti in essere (finanziamento; fido e conto corrente) (cfr. doc. 7/9 della convenuta opposta). La posizione degli attori in opposizione non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
Invero, al fine di valutare la presenza o meno di scorrettezze tali da rendere illegittimo il recesso dell'istituto di credito è necessario prendere in considerazione il comportamento delle parti durante l'intero periodo in cui sono stati in essere i rapporti contrattuali. Sul punto, deve rilevarsi che le seguenti allegazioni contenute in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta opposta risultano fornite di precisa prova documentale e inoltre i fatti storici ivi descritti non sono stati oggetto di contestazione da parte degli attori in opposizione (e possono essere pertanto posti a fondamento della decisione ai sensi dell' rt. 115, comma 1 , c.p.c.): già nel 2017 l' istituto di credito segnalava alla debitrice principale che i rapporti. 15429/2018 sotto osservazione a causa delle difficoltà economiche della società I.XXXXXXXXX S.r.l., tant' è che nel 2017 l' istituto di credito riceveva atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 4 della convenuta opposta prodotto in sede di comparsa di costituzione e risposta); in data 23.01.2018 l' istituto di credito contestava alla società I.XXXXXXXXX S.r.l. uno sconfino del fido (cfr. doc. 7/7 della convenuta opposta); in data 12.03.2018 l'istituto di credito contestava alla società I.XXXXXXXXX S.r.l. che la debitrice, anziché procedere al rientro dello sconfino come da richiesta del gennaio 2018, aveva aggravato ulteriormente lo sconfino e che, inoltre, non aveva pagato la rata n. 14 del contratto di finanziamento (cfr. doc. 7/7 della convenuta opposta); con la lettera del 4.04.2018, richiamata dalle parti attrici opponenti, la Banca comunicava quindi la decadenza dal beneficio del Termine ai sensi dell' art 2.8. del contratto di finanziamento, con invito a provvedere al pagamento dello scaduto/scadere (cfr. doc. 7/7 della convenuta opposta); con la lettera inviata il 5.04.2018, richiamata dalle parti attrici opponenti, la Banca non effettuava alcuna dichiarazione contraddittoria rispetto a quella del 4.4.2018, ma provvedeva a comunicare la revoca dagli affidamenti, per mancato adempimento al piano di rientro del sullo scoperto di conto corrente ed a confermare il recesso dal contratto di finanziamento (docc. 7/8 e 7/10 della convenuta opposta).
Alla luce di tali risultanze di fatto, non può certo ritenersi improntata da scorrettezza o contraddittorietà "la condotta dell'istituto di credito che nell' aprile 2018 aveva comunicato - conformemente alle a co condizioni contrattuali previste il recesso dal contratto di conto corrente e di apertura di credito. Tale recesso è stato, infatti, la conseguenza degli inadempimenti della società I.XXXXXXXXX S.r.l. contestati w dalla convenuta opposta fin dal gennaio 2018 in un contesto di sofferenza economica della società che era già stato segnalato fin dal 2017. C. Con riferimento al contratto di finanziamento, deve ribadirsi che con la comunicazione del 04.04.2018 l'istituto di credito ha fatto valere la decadenza dal beneficio del Termine in ragione del mancato (integrale pagamento della rata n. 14 entro il termine previsto, con conseguente invito al pagamento dell'intero capitale ancora dovuto oltre interessi entro trenta giorni. E Il recesso dal contratto di finanziamento è stato legittimamente esercitato, in ragione di quanto previsto (Y all' art. 2.8 lett. c) del contratto in forza del quale l'istituto di credito può dichiarare la decadenza dal beneficio del Termine anche in ragione del mancato pagamento di una sola rata (cfr. doc. 7/3 della L convenuta opposta). Deve, infine, aggiungersi che il fatto che l’istituto di credito abbia fatto valere la decadenza dal termine per mancato pagamento di una rata non è affatto indice di comportamento contrario a buona fede. Ciò in ragione della sopra descritta situazione di sofferenza economica in cui già versava la società I.XXXX S.r.l. e che rendeva estremamente ragionevole la prognosi di ulteriori inadempimenti.
5.3. Con riferimento al quantum, deve rilevarsi che, in realtà, nessuna contestazione sia stata effettuata dagli attori in opposizione sull' ammontare della somma ingiunta. Le argomentazioni degli attori in opposizione, infatti, si limitano a lamentare una pretesa incongruenza tra gli importi richiesti nella fase stragiudiziale al debitore principale con la comunicazione del 0305.04.2018 e gli importi indicati nelle richieste rivolte ai fideiussori. Tuttavia, nessuna presa di posizione degli attori in opposizione vi è con riferimento all' importo dovuto al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione e alle somme indicate dall' istituto di credito in sede di ricorso monitorio. In ogni caso, l'ammontare del credito vantato dalla convenuta in opposizione risulta provato in ragione delle produzioni documentali effettuate sia in sede monitoria (cfr. docc. 7/4 e 7/5 della convenuta opposta) sia nel presente giudizio (cfr. i documenti prodotti con la memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 ) , c.p.c. della convenuta opposta).
6. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
6.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all' art. 91 c.p.c., le parti attrici opponenti devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla società intervenuta costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37). Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall' art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e , in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell' attività prestata, della natura, del valore dell' affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000, 01 ad Euro 260.000, 00": Euro 2.430, 00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.550, 00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 2.700, 00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (applicato nel valore minimo in quanto a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. non è seguita attività istruttoria); Euro 4.050, 00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 10.730, 00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 6.2. La parte convenuta opposta, invece, è rimasta contumace ai sensi dell'art. 303, ult. comma, c.p.c. e, dunque, non può ottenere il rimborso delle spese processuali (le quali, in ogni caso, dovrebbero essere compensate nei rapporti con le parti attrici opponenti, a seguito della cessione del credito).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 15429/2018 R.G. promossa dai signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX e dalla società I.XXXXXXXXX s.r.l. (fallita in corso di giudizio) (parti attrici opponenti) contro la U S.p.A . , in persona del Suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. R.XXX D.XXXX e , per essa, la mandataria per la gestione del credito in virtù di procura speciale, la società d S.p.A . , in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta) e contro la società I.XXXXXX I S.p.A . , in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott. ssa L.XX S.XXXX (intervenuta ) , nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara la contumacia della parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 303, ult. comma, c.p.c.
2) Dichiara improcedibile le domande proposte nei confronti di I.XXXXXXXXX s.r.l. per intervenuto fallimento.
3) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dai signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4130/2018, datato 08.05.2018, depositato in data 08.05.2018, che, nei loro confronti, conferma integralmente.
4) Dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, i signori C.XXXXX T.XXXXX e G.XXXXXXX A.XXXXXXXX, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte intervenuta I.XXXXXX I S.p.A. le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.730, 00=, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torino, in data 28.04.2021.
IL GIUDICE Dott. Edoardo Di Capua