Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile,
in composizione monocratica, dott.ssa Bianca Manuela Longo,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. omissis/2018 R.Gen. Aff. Cont.
TRA
CORRENTISTA
- ATTORE –
E
BANCA
- CONVENUTA –
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CORRENTISTA, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, conveniva la Banca lamentando alcune illegittimità dei tre conti intrattenuti con la convenuta. In particolare, l’attore lamentava l’illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto in misura variabile nel tempo e non pattuita, l’usurarietà dei tassi di interesse applicati nonché l’applicazione di illegittimi interessi anatocistici.
Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi le illegittimità sopra indicate, nonché la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti tra le parti; determinarsi il T.E.G. degli indicati rapporti bancari; accertarsi e dichiararsi, previa rettifica del saldo contabile, l’esatto dare[1]avere tra le parti, eliminando le poste illegittimamente applicate; condannarsi la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate in euro 120.383,85, nonché al risarcimento dei danni patiti dall’attore da determinarsi in via equitativa ed ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva la banca convenuta, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell’attore nella qualità spiegata, essendo l’impresa individuale cessata il 9.10.2012, nonché la nullità della citazione per eccessiva sinteticità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito, sosteneva l’infondatezza delle pretese attoree, la carenza di prova e l’inammissibilità della consulenza come mezzo di prova; infine, eccepiva la prescrizione della domanda. Chiedeva, in conclusione, il rigetto della domanda in quanto improcedibile, inammissibile e infondata, con vittoria di spese di lite.
In prima udienza, rilevato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 5, co.1bis del d.lgs. n. 28/2010, e rinviava all’udienza del 18.4.2019. In tale udienza, a differenza di quanto erroneamente affermato da parte attrice nelle proprie note conclusive depositate il 4.3.2021, nonché nell’istanza del 26.10.2020, non vi è alcun accertamento da parte del giudice dell’avvenuto esperimento della mediazione, né risulta depositato il verbale cartaceo della mediazione, come può agevolmente evincersi dalla lettura del verbale di udienza del 18.4.2019, nel quale le parti si limitavano a richiedere i termini di cui all’art. 183 Vi co. c.p.c., regolarmente assegnati dal giudice. Il verbale di mediazione, in ogni caso, poteva e doveva obbligatoriamente essere depositato al fascicolo telematico, ai sensi dell’art. 16bis d.l. n.179/2012, conv. con mod. nella l. 221/2012, entro il termine decadenziale per le produzioni documentali di cui all’art. 183, VI co., n.2) c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie e a scioglimento della riserva sull’ammissione dei mezzi di prova, con ordinanza del 30.9.2020 il giudice rilevava, invece, che nel termine decadenziale suddetto nessuna delle parti aveva allegato il verbale di mediazione e, di conseguenza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava alla odierna udienza per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Nelle note di trattazione scritta, parte convenuta, pur non contestando l’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, eccepiva l’irritualità e la tardività del deposito del relativo verbale di mediazione, allegato da parte attrice solo all’istanza del 27.10.2020 e alla nota di trattazione scritta del 4.3.2021, successive alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c., e insisteva, quindi, nelle conclusioni di cui ai precedenti atti del giudizio. Invero, nelle proprie note conclusive parte attrice erroneamente affermava di aver depositato “nuovamente” il verbale di mediazione con l’istanza del 27.10.2020, posto che nessun verbale di mediazione risulta depositato al fascicolo del giudizio prima della suddetta istanza dell’ottobre del 2020.
In ogni caso, quest’ultima, depositando il verbale negativo di mediazione e affermando, dunque, di aver attivato la stessa, chiedeva ammettersi i mezzi istruttori richiesti.
Orbene, considerato che il verbale negativo di mediazione risulta depositato da parte attrice oltre i termini decadenziali di cui all’art. 183 Vi co. n.2) c.p.c., tale deposito deve considerarsi tardivo e inammissibile, pertanto il documento allegato non potrà essere valutato ai fini del presente giudizio.
D’altra parte, la difesa di parte attrice nemmeno ha richiesto la rimessione in termini per tale deposito ai sensi dell’art. 153, co.2 c.p.c., allegando eventualmente le cause ad essa non imputabili che avevano comportato il mancato deposito del verbale di mediazione nei termini di legge.
In conclusione, per quanto attiene alla improcedibilità richiesta da parte convenuta ai sensi dell’art. 5, co.1 bis d.lgs. n.28/2010 sin dalla propria comparsa, deve rilevarsi che pur non essendo contestato da quest’ultima l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione, in assenza del deposito del verbale sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell’oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso, posto che ai sensi dell’art.4, co.2 d.lgs. n.28/2010 “l’istanza deve indicare (...) le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall’art. 8 d.lgs. n.28/2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 27/03/2019 n° 8473).
Per tale ragione, deve ritenersi che il mancato deposito nei termini di legge del verbale di mediazione non consenta di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudizio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita, motivo per il quale non vi è alcun dubbio che debba essere pronunciata l’improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell’art. 5, co 1bis, d.lgs. 28/2010.
Per quanto attiene alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai parametri tra minimi e medi in considerazione della semplicità della questione di diritto trattata.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del G.U. dott.ssa Bianca Manuela Longo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande dell’attore;
2) condanna CORRENTISTA al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di BANCA, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l’11.3.2021.
Il G.U. Dott.ssa Bianca Manuela Longo