Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità in cui il rito è stato convertito e il Giudice ha assegnato termine per espletare il tentativo obbligatorio di mediazione.
La parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento e chiesto la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, mentre la parte opposta ha chiesto di essere rimessa in termini per esperire il procedimento.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Relativamente, all’ordinanza di rilascio, il Tribunale si è così espresso:
La parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento e chiesto la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, mentre la parte opposta ha chiesto di essere rimessa in termini per esperire il procedimento.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- In caso di opposizione allo sfratto, l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria spetta all’opposto, attore sostanziale;
- All’udienza di rinvio erano trascorsi molti mesi dall’ordinanza in cui era stato dispsoto il mutamento del rito e la mediazione;
- Il termine di 15 gg per l’avvio della mediazione non è perentorio;
- È comunque onere della parte obbligata avviare la mediazione in un tempo adeguato;
- La richiesta di remissione in termini di parte opposta non risulta motivata, considerato anche il tempo trascorso.
Relativamente, all’ordinanza di rilascio, il Tribunale si è così espresso:
- La giurisprudenza sul punto non è univoca;
- L’ordinanza provvisoria di rilascio non ha effetto al di fuori del processo e resta travolta dall’improcedibilità della domanda conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione.