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Il mancato raggiungimento dell’accordo in sede di mediazione demandata permette al Giudice di formulare una proposta che, ove accettata, comporti la revoca del decreto ingiuntivo opposto a cura del giudice.
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Tribunale di Roma, ordinanza 12.10.2020 – Giudice Estensore Dott. Massimo Moriconi
A cura del Mediatore Avv. Rossana Delbarba da Brescia.
Letto 1454 dal 09/04/2021
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Commento:
Il Tribunale di Roma si è espresso relativamente al mancato raggiungimento dell’accordo in sede di mediazione delegata.
L’Autorità giudiziaria ha rilevato che, nonostante vi fossero tutte le condizioni favorevoli ed, in particolare, a dispetto dell’esito della consulenza tecnica ed alla convenienza del raggiungimento di una conciliazione bonaria, le parti non hanno raggiunto un accordo conciliativo.
Per tali ragioni, ritenendo ancora possibile addivenire ad una intesa tra le Parti, il Giudice ha ritenuto opportuno formulare una proposta equitativa, precisando che l’accettazione della predetta proposta avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto a cura del Giudice.
Testo integrale:
RG. 26032 /2016
TRIBUNALE di ROMA
Sez. XIII° ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, e le note scritte osserva:
Il percorso conciliativo attivato dal Giudice con l’ordinanza di invio in mediazione del 24.2.2020 non ha avuto esito favorevole, pur essendovene tutte le condizioni. Invero l’esito della consulenza, come già osservato e motivato nella predetta ordinanza, avrebbe dovuto indurre le parti a maggiore attenzione sulla convenienza di un accordo. Va aggiunta la palese irrilevanza, escluso il dolo non provato, della eventuale tardiva informazione da parte dell’assicurato della messa in mora (non si vede infatti quale pregiudizio, infatti neppure allegato, possa aver subito la compagnia di assicurazione), avrebbero dovuto favorire l’accordo.
Quanto alla claims made, in tesi operante, proprio in virtù delle incertezze applicative derivanti dalle sentenze (specificamente dalla criptica seconda) delle Sezioni Unite della Cassazione, va adottata una proposta, in questa fase, equitativa.
Si ritiene in definitiva che sia ancora possibile pervenire ad un accordo conciliativo sulla base di un esplicita proposta formulata dal Giudice. In particolare, fermo restando ogni ulteriore eventuale provvedimento, si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Visto l’art.185 bis cpc,
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
PROPONE il pagamento, a favore di A M M, della somma di €.15.000,00 di cui €.5.000,00 a carico del dott. P B e il restante a carico dell’assicurazione ______ SPA, oltre , e in eguale proporzione, spese della CTU e €.4.000,00 oltre iva cap e spese generali, quale contributo per compensi di causa dell’attrice. Accettazione da parte del dott. B della revoca del D.I. opposto, a cura del Giudice.
RINVIA all’udienza del 15.3.2021 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 12/10/2020 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi