Commento:
In una controversia bancaria, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Foggia X S.r.l. agiva nei confronti di Banca Y S.p.a chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente e la conseguente condanna della banca alla restituzione di somme in suo favore. Si costituiva in giudizio la Banca Y S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e di consulenza tecnica d'ufficio. Con ordinanza del 10.11.2015, il G.I. disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione. All'incontro del 28.6.2015, il mediatore, preso atto dell'assenza personale delle parti e della presenza dei soli difensori, dato atto dell'insussistenza delle condizioni per la prosecuzione della mediazione, ne dichiarava l'esito negativo. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda dell’istante e condannava la Banca al pagamento della somma, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca.
La Banca proponeva appello avverso tale sentenza deducendo l'improcedibilità delle domande formulate dall’appellata X srl nel giudizio di prime cure, quale conseguenza del non valido esperimento del tentativo di mediazione delegata. Al riguardo l'appellante esponeva che al primo incontro di mediazione erano comparsi i difensori in giudizio delle parti, sforniti di procura speciale. Tale motivo, che ha carattere assorbente, viene ritenuto fondato dalla Corte d’Appello di Bari.
Innanzitutto, poiché il giudizio è stato introdotto nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 5 dlgs. 28/2010 e poiché il provvedimento che disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione è stato emanato in epoca successiva all'introduzione della novella ex d.lgs. 69/2013 (ordinanza del 10.11.2015), la Corte si conforma al principio espresso da Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2021, n. 38271, secondo cui la disposizione che contempla il potere del giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, considerato quale condizione di procedibilità della domanda, è disposizione processuale, per la quale vale il principio tempus regit actum, in virtù del quale un atto va assoggettato alla legge vigente all'epoca della sua emanazione. La Corte applica pertanto al caso di specie la novella del 2013, peraltro espressamente menzionata dallo stesso giudice delegante nel provvedimento del 10.11.2015.
La Corte richiama il consolidato orientamento che prevede la necessaria comparizione personale delle parti assistite da un difensore (ex multis, Cass. civ., sez. II, 27.3.2019, n. 8473) o di soggetti muniti di procura speciale ad negotium, con l'autorizzazione del rappresentante ad agire in nome per conto del rappresentato e una chiara indicazione dei poteri e dei limiti di detta rappresentanza. La procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza della parte in giudizio, ma non la facoltà di sostituirsi ad essa in una attività esterna al processo, qual è il procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, la procedura di mediazione demandata dal giudice non è stata validamente esperita e, di conseguenza, non si è avverata la connessa condizione di procedibilità della domanda. Detta eccezione non è stata sollevata in primo grado (infatti il primo giudice ha statuito sul merito della controversia), ma solo in secondo grado, come motivo di gravame. La Corte segue il principio affermato da Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37920, secondo cui l'eccezione di improcedibilità ad istanza della parte avversa può essere formalizzata senza necessità di rispettare un termine, così come il giudice è legittimato a rilevarla d'ufficio in sentenza. La Corte dichiara l'improcedibilità della domanda per il non valido esperimento del procedimento di mediazione delegata in primo grado, compensando le spese di lite, stante la controvertibilità di talune questioni di diritto dedotte.°
La Banca proponeva appello avverso tale sentenza deducendo l'improcedibilità delle domande formulate dall’appellata X srl nel giudizio di prime cure, quale conseguenza del non valido esperimento del tentativo di mediazione delegata. Al riguardo l'appellante esponeva che al primo incontro di mediazione erano comparsi i difensori in giudizio delle parti, sforniti di procura speciale. Tale motivo, che ha carattere assorbente, viene ritenuto fondato dalla Corte d’Appello di Bari.
Innanzitutto, poiché il giudizio è stato introdotto nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 5 dlgs. 28/2010 e poiché il provvedimento che disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione è stato emanato in epoca successiva all'introduzione della novella ex d.lgs. 69/2013 (ordinanza del 10.11.2015), la Corte si conforma al principio espresso da Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2021, n. 38271, secondo cui la disposizione che contempla il potere del giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, considerato quale condizione di procedibilità della domanda, è disposizione processuale, per la quale vale il principio tempus regit actum, in virtù del quale un atto va assoggettato alla legge vigente all'epoca della sua emanazione. La Corte applica pertanto al caso di specie la novella del 2013, peraltro espressamente menzionata dallo stesso giudice delegante nel provvedimento del 10.11.2015.
La Corte richiama il consolidato orientamento che prevede la necessaria comparizione personale delle parti assistite da un difensore (ex multis, Cass. civ., sez. II, 27.3.2019, n. 8473) o di soggetti muniti di procura speciale ad negotium, con l'autorizzazione del rappresentante ad agire in nome per conto del rappresentato e una chiara indicazione dei poteri e dei limiti di detta rappresentanza. La procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza della parte in giudizio, ma non la facoltà di sostituirsi ad essa in una attività esterna al processo, qual è il procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, la procedura di mediazione demandata dal giudice non è stata validamente esperita e, di conseguenza, non si è avverata la connessa condizione di procedibilità della domanda. Detta eccezione non è stata sollevata in primo grado (infatti il primo giudice ha statuito sul merito della controversia), ma solo in secondo grado, come motivo di gravame. La Corte segue il principio affermato da Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37920, secondo cui l'eccezione di improcedibilità ad istanza della parte avversa può essere formalizzata senza necessità di rispettare un termine, così come il giudice è legittimato a rilevarla d'ufficio in sentenza. La Corte dichiara l'improcedibilità della domanda per il non valido esperimento del procedimento di mediazione delegata in primo grado, compensando le spese di lite, stante la controvertibilità di talune questioni di diritto dedotte.°