Il procedimento di mediazione deve proseguire anche se la parte non paga i relativi oneri di legge

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Avv. Rosa Maria Ambrogi

Tribunale di Firenze, ordinanza 07.5.2015

A cura del Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi da Frosinone.
Letto 3416 dal 03/09/2015

Commento:

Nell’ordinanza in commento, durante il primo incontro il mediatore si era rifiutato di iniziare la mediazione in difetto del pagamento degli oneri di mediazione.
A giudizio instaurato, il giudice rilevava l’illegittimo comportamento dell’Organismo e disponeva ex art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010, la prosecuzione del procedimento anche presso un diverso Organismo.
Appare evidente che seppur il mancato pagamento degli oneri di mediazione non può precludere alla parte di accedere in mediazione, d’altro canto, neppure si può obbligare un Organismo a svolgere un servizio (non in esclusiva) senza pagarne i relativi costi.
 
 

Testo integrale:

Tribunale ordinario di Firenze
Terza Sezione Civile
Verbale della Causa n. r.g. 1407/2013
TRA
La XX                                                                                                                      Appellante
E
Il ZZ                                                                                                                           Appellato
 
Oggi 7 maggio 2015 alle ore 09,07 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
Per XX, l’avv.___
Per ZZ, l’avv.___
L’avv.___ deposita il verbale relativo al procedimento di mediazione esperito: conclude come da atto di appello.
L’avv.___ conclude come da comparsa e successivo verbale, evidenziato che, malgrado la circostanza non sia stata verbalizzata dal mediatore, è stata fatta espressa richiesta di inizio della mediazione di merito al primo incontro, attività cui il mediatore si è rifiutato in difetto di pagamento degli oneri di mediazione.
Il Giudice
Rilevato che dal verbale del procedimento di mediazione, oggi depositato, non emerge l’effettivo inizio dell’attività di mediazione di merito, essendosi il mediatore limitato ad ascoltare parti e avvocati presenti senza svolgimento di alcuna attività mediatoria;
evidenziato in punto di diritto che, come da reiterae pronunce di questo Tribunale, al primo incontro davanti al mediatore deve procedersi ad effettiva attività di mediazione, salva la possibilità di redigere verbale negativo in caso di mancato accordo al primo incontro, così concludendosi la procedura;
che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” (art. 17 comme 5 ter d.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii), che pertanto appare illegittimo il comportamento dell’Organismo di mediazione nella misura, come riferito dal difensore, sia stato condizionato l’esperimento della mediazione al previo pagamento dei relativi oneri;
ritenuto che alla fattispecie possa applicarsi in via analogica il disposto di cui l’articolo 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 in ordine al meccanismo di sanatoria previsto in caso di mancato esperimento di mediazione ante causam; che pertanto il procedimento allo stato deve ritenersi non ancora completato;
p.q.m.
ordina alle parti di proseguire e completare il procedimento di mediazione nel senso di cui sopra, eventualmente avvalendosi di diverso organismo di mediazione; dispone comunicarsi la presente ordinanza all’OCF.
Assegna all’uopo termine di giorni 15 per promuovere il completamento della procedura.
FISSA nuova udienza al 14.07.2015 ore 19,45, stessi incombenti.
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

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Chi è l'autore
Avv. Rosa Maria Ambrogi Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Frosinone dal 4/11/1986. Cassazionista, socio dello Studio Legale Trecca Associato. Mi occupo di diritto di famiglia, diritti reali, successioni, locazioni ed esecuzioni immobiliari. Ho frequentato il corso per Mediatore professionista (Titolo conseguito nel marzo-aprile 2011) con convinzione, ritenendo la mediazione un diaframma, oggi più che mai essenziale, per la risoluzione delle controversie. Nell' esame dei problemi posti dai clienti, da sempre ho privil...
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