Commento:
Anche nel processo civile come nella mediazione obbligatoria, la parte che rifiuta una proposta poi rivelatasi identica nel contenuto alla sentenza del giudice, può essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte dal momento in cui essa è stata formulata. Questo è quanto avvenuto nel caso in esame laddove il ricorrente rifiutava una proposta in corso di causa, il cui equivalente monetario è stato sostanzialmente confermato nella successiva sentenza del Giudice. La soluzione a cui è giunto il giudice del Tribunale di Verona si fonda sulla scorta di una duplice interpretazione: da un canto, sulla circostanza che la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, giustifica la compensazione delle spese , dall’altro tale principio può essere combinato con il meccanismo di liquidazione di cui all’art. 91, comma 1, seconda parte, che consente di condannare colui che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa.
Il rifiuto della proposta conciliativa può costare caro.Invia ad un amico |
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Tribunale di Verona, sentenza 28.02.2014.A cura del Mediatore Avv. Marco Benesperi da Prato.Letto 14608 dal 10/04/2014 |
Testo integrale:
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Sentenza 28 febbraio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4729/2012 R.G. promossa da: Z.M. (C.F.omissis) in proprio elettivamente
domiciliato presso il proprio studio sito in via Trento 26 Pescantina (Vr)
ATTORE
contro
G.F., (C.F. omissis) rappresentato e difeso
dall’avv. ZERPELLONI MELANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in VIA SCUOLE 114 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da atto di citazione e successiva precisazione come da prima memoria istruttoria
PARTE CONVENUTA
Come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. nn. 2 e 3 e come da verbale del 24 gennaio 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’avv. M.Z. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale G.F. per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 8.077,71 a titolo di compenso per l’attività difensiva che ha assunto di aver svolto in favore del convenuto nell’ambito di un procedimento disciplinare che era stato promosso nei confronti dello stesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Verona nel 2003 e che si era concluso con l’irrogazione al G. della sanzione disciplinare dell’ammonimento.
Il convenuto, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda di controparte assumendo, in primo luogo, di nulla dovere alla stessa poiché l’attore si era offerto di assumere la sua difesa nel sopra citato procedimento ad un prezzo simbolico che aveva quantificato in euro 500,00 che aveva poi prontamente corrisposto a mezzo assegno datato 30.12.2003.
Il convenuto ha anche aggiunto che, anche all’esito del procedimento, aveva chiesto all’avv. Z. di quantificargli le sue competenze ma egli aveva risposto di ritenersi soddisfatto con il pagamento della somma di euro 500,00, sebbene poco prima del termine della vertenza gli avesse consegnato una parcella per complessivi euro 2.468,78 dicendo di conservarla solo pro-forma e che egli l’avrebbe tenuta solo quale pro-memoria al fine di attribuire un valore alla pratica.
Il G. ha anche dedotto che la prima richiesta di pagamento dell’importo oggetto della domanda giudiziale gli era prevenuta da parte dell’attore in data 2 aprile 2012 e, in relazione a tale circostanza, ha eccepito la prescrizione “anche presuntiva” del credito di controparte.
Infine ha dedotto che in ogni caso la quantificazione del compenso spettante all’attore da questi effettuata era eccessiva e sproporzionata, dal momento che non teneva conto che egli stesso aveva fornito un concreto apporto alla predisposizione della propria difesa e che ad essa che aveva partecipato un altro difensore, l’avv. S. La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto, da parte dio questo Giudice, delle istanze istruttorie delle parti.
Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal convenuto essa va decisamente disattesa, stante la palese contraddittorietà delle argomentazioni svolte a sostegno di essa dal convenuto.
Occorre infatti, innanzitutto, evidenziare come il G. abbia svolto cumulativamente sia una eccezione di prescrizione estintiva che una eccezione di prescrizione presuntiva ma una simile scelta non è consentita, data la incompatibilità tra i due istituti che sono stati invocati.
La Corte di Cassazione sul punto ha infatti avuto modo di chiarire che: “i due tipi di prescrizione, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, si distinguono profondamente fra di loro in quanto quella presuntiva non determina l'estinzione della obbligazione ma stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, di tal che colui che la oppone, si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta l'insorgenza di essa, mentre quella ordinaria si basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumerne il pagamento, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione” (Cass., sez. II, 21 febbraio 2005 n.3443).
La difesa del convenuto è stata però intrinsecamente contraddittoria anche sotto un ulteriore e distinto profilo, ossia laddove ha sostenuto che il credito di controparte era inferiore a quello azionato dalla stessa nel presente giudizio e che esso è stato integralmente soddisfatto. Sul punto soccorre infatti l’ulteriore principio della Suprema corte secondo il quale “l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura rivendicata dal creditore. Stante quanto detto, essa non può essere fatta valere dal debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché, in siffatta maniera, egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito.(Cass. civ. Sez. III, 15/05/2012, n. 7527).
Venendo al merito, deve evidenziarsi che l’allegazione del G. secondo cui egli aveva convenuto con l’attore un compenso di importo limitato, pari ad euro 500,00, è risultata indimostrata, atteso che il convenuto non ha formulato istanze istruttorie oragli dirette a confermarla.
Né d’altro canto la conclusione di un accordo con un tale contenuto potrebbe desumersi dalla circostanza, incontestata, che il convenuto ha corrisposto all’attore la somma di euro 500,00, poichè tale pagamento, in difetto di elementi di segno contrario, va inteso come mero acconto. Non può peraltro sottacersi che l’assunto attoreo, oltre che indimostrato, risulta anche incompatibile con la circostanza, riferita dallo stesso G. in comparsa di costituzione e risposta, che l’avv. Z., in epoca precisata ma precedente alla conclusione del procedimento disciplinare, gli consegnò un avviso di parcella (doc, 3 di parte convenuta), atteso che la spiegazione che di una simile condotta ha tentato di fornire la difesa del convenuto è del tutto inappagante.
Poiché l’effettivo svolgimento delle attività descritte nel progetto di parcella prodotto sub 7 dall’attore, a migliore illustrazione delle modalità con cui ha quantificato il proprio credito, non è stata contestata ma anzi è stata espressamente riconosciuta dal convenuto, ed è comunque in larga parte evincibile anche dall’iter del procedimento disciplinare (la considerazione vale per la preparazione e partecipazione alle udienze dibattimentali tenutesi davanti al consiglio dell’ordine), come riportato nella decisione adottata dal consiglio dell’ordine degli avvocati all’esito di esso (doc. 5 di parte attrice), si tratta di determinare la somma spettante all’attore a titolo di compenso.
E’ bene chiarire che ai fini di tale determinazione non può farsi riferimento, secondo quanto proposto dal convenuto, al progetto di parcella che venne consegnato al medesimo nel 2003 poiché esso è stato redatto in base alla tariffa in vigore in quel periodo, mentre la prestazione dell’attore è proseguita fino al momento della conclusione del procedimento disciplinare, corrispondente alla adozione della decisione del 13 settembre 2004, e quindi fino ad un momento successivo a quello di entrata in vigore della nuova tariffa (d.M. 8 aprile 2004 n.127), con la conseguenza che è quest’ultima che deve trovare applicazione ai predetti fini.
Sul punto occorre infatti rammentare il consolidato principio della Suprema Corte secondo il quale in caso di successione tra tariffe, “per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa”. (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite 17405 e 17406 del 2012).
Per la quantificazione delle somma spettante a titolo di onorari è stata corretta la scelta dell’attore di far riferimento alle voci previste dalla tariffa sopra citata per le cause davanti al Tribunale e quella di considerare il contenzioso in cui egli ha prestato la propria opera di valore indeterminabile. Gli importi da riconoscersi per le singole voci come precisate nel progetto di parcella vanno però individuati nei valori minimi e non già nei valori massimi come richiesto dall’attore, tenuto conto del fatto che pacificamente anche il G. collaborò alla predisposizione della propria difesa, ed in particolare al reperimento di documentazione e alla individuazione degli argomenti difensivi,e che, a partire dall’aprile 2004, l’avv. Z. fu affiancato da un altro difensore, l’avv.
G.S. (la circostanza si evince dalla narrativa del già citato provvedimento disciplinare).
Tale scelta è giustificata anche dal criterio, evincibile dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 5 della tariffa forense del 2004, che consente di tener conto, ai fini di una maggiore quantificazione degli onorari, se l’attività difensiva si sia svolta davanti ad un giudice anziché davanti ad altro organo.
All’attore può pertanto riconoscersi un importo complessivo a titolo di onorari di euro 900,00 risultante dalla sommatoria degli importi per le singole voci indicate nel progetto di parcella prodotta contenuti nei minimi, ad eccezione di quello richiesto per la predisposizione e redazione dell’istanza di archiviazione per il quale nel documento si è fatto riferimento alla voce 21 della tabella A della tariffa (opera prestata per la conciliazione) che presuppone che la conciliazione si verifiche effettivamente mentre tale evenienza non si è verificata nel caso di specie. La voce da applicarsi è invece quella sub 18 (memorie depositate fino all’udienza di precisazione delle conclusioni).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’attore poi, non può influire su tale valutazione l’esito del procedimento disciplinare atteso che esso si è concluso con l’irrogazione di una sanzione al G.
Le medesime considerazioni ora esposte valgono ai fini della determinazione della somma spettante all’attore a titolo di diritti, con la precisazione che gli importi minimi che competono vanno calcolati facendo riferimento alla prima parte della Tabella B della d.m. 127/2004.
La somma risultante dall’applicazione di tali criteri è quella di euro 463,00.
L’importo complessivamente spettante all’attore ammonta pertanto ad euro 1.363,00 oltre accessori dal quale va detratto l’acconto di euro 500,00 corrisposto dal convenuto. Sull’importo residuo a titolo di imponibile, pari ad euro 863,00 spettano anche gli interessi di mora dalla data di notifica dell’atto di citazione a quella del saldo effettivo.
Quanto alla determinazione delle spese di lite la significativa riduzione(in misura pari al 90 %) dell’importo richiesto dall’attore giustifica la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti fino al momento in cui il convenuto, tramite il proprio difensore, con la memoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha formulato una proposta transattiva della lite che prevedeva il pagamento in favore dell’attore della somma di cui al primo progetto di parcella e che l’attore ha rifiutato sulla base delle considerazioni esposte nella memoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Tale conclusione trova conforto nel consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale:“la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese” (Cass. n. 16526/05) così come di quello che, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04)” (così da ultimo Cass. 10 dicembre 2012 n.22388).
Detto principio peraltro ben può essere combinato con il meccanismo di liquidazione di cui all’art. 91, comma 1, seconda parte, che consente di condannare la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa. Infatti tale norma fa espressamente salvo quando disposto dall’art.92, secondo comma c.p.c., e quindi alla possibilità di una compensazione parziale delle spese che ad avviso di questo Giudice può anche essere limitata a quelle di solo una delle fase processuali in cui può concretamente articolarsi il giudizio e che possono essere individuate sulla base di quelle definite, proprio ai fini della determinazione del compenso, dal d.m.140/2012 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Orbene la condanna dell’attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa,relative all’ultima parte della fase istruttoria, consistente nel caso di specie nella redazione della memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6 n.3 c.p.c. e alla fase decisoria, discende dalla considerazione che il suo rifiuto della predetta proposta conciliativa fu ingiustificato poiché fondato su considerazioni che implicavano la vittoria pressochè integrale della causa e quindi senza dimostrare la benchè minima disponibilità a recedere da qualcuno dei propri assunti, sebbene, come si è detto, non tutte le difese del convenute fossero peregrine, tanto che ad alcune egli non aveva nemmeno replicato. Tale atteggiamento non era giustificato nemmeno dalla prospettiva di ottenere una condanna della controparte ai sensi dell’art. 89 secondo comma c.p.c. per la quale aveva avanzata apposita istanza nelle memoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. poiché, a prescindere da ogni considerazione,le espressioni di cui si è doluto l’attore riguardano comunque l’oggetto della causa, con la conseguenza che non danno luogo a risarcimento ai sensi dell’art. 89, comma 2, ultima parte, c.p.c.
La prosecuzione del giudizio è quindi direttamente riconducibile al rifiuto della predetta proposta conciliativa opposto dall’attore.
Il compenso per le predette attività può essere quantificato nel valore medio di liquidazione previsto dal d.m. 140/2012 per la fase decisoria e per la fase istruttoria riducendo quest’ultimo di quattro quinti, tenuto conto che essa è consistita nella sola redazione della memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6 n,.3 c.p.c.
Può essere accolta la domanda di cancellazione della parola “delirio”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, che è stata avanzata dall’attore in quanto tale vocabolo è denigratorio degli argomenti utilizzati dall’attore, seppur pertinente all’oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna il convenuto a corrispondere all’attore la somma di euro 863,00 oltre accessori sull’imponibile originario di euro 1.363,00 e interessi al tasso legale sulla somma di euro 863,00 dalla data di notificazione dell’atto di citazione a quella del saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese del giudizio maturate fino al momento del deposito della memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6 n.2 c.p.c. e condanna l’attore a rifondere al convenuto le spese da questi sostenute successivamente al predetto momento che liquida nella somma di euro 840,00 oltre accessori.
ordina la cancellazione, mediante annotazione da apporsi a cura della cancelleria sull’originale dell’atto, del termine “delirio” presente a pag.11 rigo 6 della comparsa di costituzione e risposta.
Verona 28 febbraio 2014.
Il Giudice