Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento di un importo inferiore a quello complessivo della pronuncia giudiziale, comporta la condanna per lite temeraria della parte soccombente.

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Avv. Davide Bozzoli

Tribunale di Napoli, sentenza n. 7867/2024, Giudice Fabio Perrella

A cura del Mediatore Avv. Davide Bozzoli da Bologna.
Letto 661 dal 19/11/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.

Alla prima udienza il Giudice disponeva l’attivazione della mediazione obbligatoria e formulava una proposta conciliativa.

In sede di mediazione, anche il mediatore formulava una proposta.

Entrambe le proposte venivano accolte dall’opposto e rifiutate dall’opponente.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • Considerata la somma complessiva dovuta dall’opponente, il rifiuto della proposta conciliativa risulta ingiustificato;
  • Peraltro, la difesa dell’opponente si è dimostrata pretestuosa e tale da giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
  • L’importo complessivo al quale verrà condannata la convenuta è maggiore rispetto a quanto indicato nelle proposte. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Davide Bozzoli Mediatore Avv. Davide Bozzoli
Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piac...
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