Commento:
Nel caso in cui al primo incontro di programmazione della mediazione una delle due parti si riserva di valutare la proposta transattiva fatta dal mediatore ed in particolare la nomina di un CTU, sorge il diritto al compenso del mediatore anche se la mancata accettazione e la non partecipazione al secondo incontro viene comunicata a mezzo fax. Nel caso di specie, l’opponente avrebbe dovuto rifiutare la proposta avanzata dal mediatore e chiedere che il mediatore redigesse apposito verbale di mancato accordo con ogni conseguenza di legge. Il mediatore, invece, ha concretamente svolto l’attività di mediazione maturando il diritto al compenso. Inoltre, afferma il Giudice, non è previsto dal D.Lgs. 28/2010 la possibilità di porre in essere un comportamento differente rispetto alla partecipazione alla mediazione, rifiuto della proposta di mediazione o inizio dell’attività di mediazione stessa con la formulazione della proposta da parte del mediatore che ne ha facoltà per Legge.
Il rinvio ad altra data deciso durante il primo incontro e a seguito della proposta del mediatore, fa sorgere il diritto al pagamento dei compensi di mediazione, anche se il secondo incontro non avviene.Invia ad un amico |
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Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014A cura del Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto da Lecce.Letto 3773 dal 21/01/2015 |
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Anna Maria COSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La XX, con sede in Biella, in persona del legale rappresentante p.t., con l’Avv. XY
Attore
CONTRO
Organismo di Mediazione YY, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Lecce, con l’avv. YZ
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione e contestuale citazione del 3.6.2014, l’opponente chiedeva che fosse dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici il D.I. n.814/2014 emesso da questo GDP per complessivi €.1.222,00 oltre interessi e spese processuali. Eccepiva che l’opponente non aveva diritto al riconoscimento degli onorari ex art. 5 ter D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla L.98/2013. Riteneva, infatti, che all’esito dell’unico incontro presso l’Istituto opposto e la dichiarazione di non aderire alla mediazione stessa non fosse maturato a favore dell’opposto alcun diritto all’onorario.
Concludeva per la revoca del D.I.
L’opposto si costituiva con comparsa del 3.6.2014 contestava l’opposizione e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva che in vero nella mediazione obbligatoria che aveva riguardato l’opponente il mediatore, al primo incontro del 14.11.2013, aveva formulato una proposta di mediazione che l’opponente stessa non aveva rifiutato riservandosi di valutarla. Solo successivamente a mezzo fax aveva rifiutato la proposta stessa di cui cui veniva dato atto nell’incontro successivo del 21.11.2014.
Senza necessità di alcuna istruttoria, precisate le conclusioni così come negli scritti introduttivi del giudizio, la causa è stata trattenuta per la decisione alla udienza del 28.11.2014 con deposito di note conclusive autorizzate.
L’opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta.
Emerge con certezza dagli atti depositati che l’odierno opposto ha disposto per la mediazione nel procedimento n. 682/14 che ha riguardato una controversia tra i coniugi omissis e l’opponente.
L’Istituto ha proceduto in data 14.11.2013 a celebrare il primo incontro di programmazione all’esito del quale il procuratore dell’opponente si è riservato di valutare la proposta transattiva fatta dal mediatore ed in particolare la nomina di un CTU. Solo successivamente a mezzo fax l’opponente ha rifiutato la proposta ed il mediatore ne ha dato atto in un incontro successivo. Emerge, quindi, provato che l’attività dell’opposto nella pratica in questione non si è esaurita solo al primo incontro programmatico bensì, formulata la proposta, al secondo incontro quando è stato definitivamente dato atto che non vi era alcuna volontà dell’opponente di aderire alla proposta della stessa. Ne deriva che nel caso di specie non può ritenersi applicabile 17 comma 5 ter, posto che il primo incontro non si è concluso con un mancato accordo ma, invece, per stessa richiesta dell’opponente, si è stabilito un rinvio al fine di consentire la valutazione della proposta di mediazione. Nel caso di specie, cioè, l’opponente avrebbe dovuto rifiutare la proposta avanzata dal mediatore e chiedere che il mediatore redigesse apposito verbale di mancato accordo con ogni conseguenza di legge. Il mediatore, invece, ha concretamente svolto l’attività di mediazione maturando il diritto al compenso. Né è previsto dal D.Lgs. 28/2010 la possibilità di porre in essere un comportamento differente rispetto alla partecipazione alla mediazione, rifiuto della proposta di mediazione o inizio dell’attività di mediazione stessa con la formulazione della proposta da parte del mediatore che ne ha facoltà per Legge.
Ne deriva che l’opposizione è infondata e va, pertanto respinta. Avuto riguardo alla particolarità e alla novità della materia trattata, questo GDP, ritiene di non poter accogliere le domande avanzate dall’opposto in ordine alla dichiarazione di lite temeraria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace di Lecce nella domanda proposta da XX contro l’Organismo di Mediazione XY, con atto di citazione e opposizione del D.I. n.84/14, così provvede:
Respinge l’opposizione e conferma il D.I.;
condanna l’opponente a rivalere all’opposta delle spese processuali che liquida in complessivi €.820 di cui €.20 per spese esenti ed il resto per compensi professionali otlre a tutti gli accessori di Legge.
Lecce, 28.11.2014
Il Giudice di Pace
Avv. Anna Maria Cosi.