Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
considerata la natura della causa ed il comportamento delle parti (e, specificamente la richiesta formulata dal difensore di parte ricorrente all’udienza del 27 aprile 2016),
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della controversia, alla luce degli elementi di fatto e di diritto risultanti dagli scritti introduttivi,
Ritenuto inoltre che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015);
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla L.98/2013;
PQM
Visto l’art.5, co.2, D.Lgs.4 marzo 2010 n.28;
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico di parte ricorrente e avvisando tutte le parti costituite che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa (att. 5, co. 1-bis e 8, co.2, D.Lgs. 28/2010;
Visi gli artt.8, co. 4 – bis, D.Lgs.28/2010, 116 co.2, 91 e 96, co.3, cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Invita parte ricorrente ad allegare la presente ordinanza all’istanza di avvio della mediazione in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza.
Assegna il termine di legge di quindici giorni per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Milano, ex art. 4 co.1, D.Lgs. 28/2010.
Fissa nuova udienza in data 21 settembre 2016 ore 9.45, per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, per la discussione del ricorso.
Milano, 27.04.2016
Il Giudice.