Il termine di quattro mesi stabilito dalla Legge per la scadenza del procedimento di mediazione è un termine ordinatorio.

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Avv. Susanna Sassatelli

Tribunale di Varese, ordinanza del 20 giugno 2012

A cura del Mediatore Avv. Susanna Sassatelli da Bologna.
Letto 8865 dal 11/07/2012

Commento:
Secondo quanto dispone l’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione da esperirsi entro quattro mesi. Tale durata prevista dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa è giustificativa dell’impegno di energie processuali. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio avanzata dalle parti può essere accordata.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VARESE

Il giudice, dr. Giuseppe Buffone,          

O S S E R V A

- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

RINVIA la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione

Varese lì 20 giugno 2012

IL GIUDICE

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Chi è l'autore
Avv. Susanna Sassatelli Mediatore Avv. Susanna Sassatelli
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna.
Ha maturato una lunga esperienza presso primaria compagnia di assicurazioni dove ha ricoperto il ruolo di ispettore sinistri, occupandosi di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile automobilistica, medica e professionale in genere, nonché di danni rami elementari (polizze infortuni, malattie, kasko).
Dal 1999 è iscritta all'Albo degli avvocati di Bologna ed esercita la professione forense in ambito civilistico...
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