Il termine per impugnare una delibera assembleare decorre dal deposito del verbale di mediazione e non dalla notifica del medesimo alle parti via pec

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Emanuela  Palamà

Corte d’Appello di Catanzaro, I Sez., 27.09.2023, sentenza n. 1076

A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce.
Letto 531 dal 08/06/2024

Commento:

La causa ha ad oggetto l’appello avverso una sentenza del Tribunale di Cosenza in materia di impugnazione di una delibera assembleare. Le odierne appellanti, assenti all’assemblea, avevano ricevuto il verbale assembleare il 3 marzo 2016 e adito l'organo di mediazione il 30 marzo 2016. La procedura di mediazione si è conclusa con esito negativo il 7 giugno 2016. Tale verbale conclusivo del tentativo di conciliazione veniva comunicato al procuratore il 16 giugno 2016. La notifica della citazione è avvenuta in data 15 luglio 2016.
Le appellanti hanno richiesto alla Corte d’Appello di Catanzaro a fronte della mancata partecipazione del Condominio senza giustificato motivo al procedimento di mediazione instaurato dalle attrici, di valutare la condotta di parte convenuta ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2020. Il Condominio convenuto, eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza del petitum, l'incompetenza per valore del giudice adito, l’inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione in quanto proposta fuori termine sia considerando la notifica del verbale sia considerando la procedura di mediazione.
La Corte d’Appello ha rigettato la domanda e per l'effetto, dichiarato valida ed efficace la delibera impugnata in quanto, in primo luogo, il caso di specie viene sussunto nell’annullabilità in ossequio ai criteri stabiliti da Cassazione Civile Sez. Unite, 14/04/2021, n.9839 e, in secondo luogo, perché l’impugnazione è stata ritenuta intempestiva.
Ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Poiché il verbale negativo di conciliazione è datato 7 giugno 2026 si presume che tale data coincida con il deposito, dal quale decorre il termine di trenta giorni per proporre la domanda giudiziale. A nulla rileva che il verbale sia stato notificato via pec alle appellanti in data successiva ossia il 16 giugno 2016, sia perché la legge è chiara nel dire che il termine decorre dal deposito del verbale (e non dalla notifica del medesimo alle parti) e sia perché il procuratore delle appellanti era presente alla seduta sicché dal 7 giugno 2016 ha avuto contezza dell'esito della mediazione e non con la notifica via pec.
Le spese di giudizio vengono poste a carico delle appellanti soccombenti le quali vengono anche condannate a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Emanuela  Palamà Mediatore Avv. Emanuela Palamà
Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti.

Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente.

Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, diplomat...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok