Commento:
La causa ha ad oggetto l’appello avverso una sentenza del Tribunale di Cosenza in materia di impugnazione di una delibera assembleare. Le odierne appellanti, assenti all’assemblea, avevano ricevuto il verbale assembleare il 3 marzo 2016 e adito l'organo di mediazione il 30 marzo 2016. La procedura di mediazione si è conclusa con esito negativo il 7 giugno 2016. Tale verbale conclusivo del tentativo di conciliazione veniva comunicato al procuratore il 16 giugno 2016. La notifica della citazione è avvenuta in data 15 luglio 2016.
Le appellanti hanno richiesto alla Corte d’Appello di Catanzaro a fronte della mancata partecipazione del Condominio senza giustificato motivo al procedimento di mediazione instaurato dalle attrici, di valutare la condotta di parte convenuta ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2020. Il Condominio convenuto, eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza del petitum, l'incompetenza per valore del giudice adito, l’inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione in quanto proposta fuori termine sia considerando la notifica del verbale sia considerando la procedura di mediazione.
La Corte d’Appello ha rigettato la domanda e per l'effetto, dichiarato valida ed efficace la delibera impugnata in quanto, in primo luogo, il caso di specie viene sussunto nell’annullabilità in ossequio ai criteri stabiliti da Cassazione Civile Sez. Unite, 14/04/2021, n.9839 e, in secondo luogo, perché l’impugnazione è stata ritenuta intempestiva.
Ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Poiché il verbale negativo di conciliazione è datato 7 giugno 2026 si presume che tale data coincida con il deposito, dal quale decorre il termine di trenta giorni per proporre la domanda giudiziale. A nulla rileva che il verbale sia stato notificato via pec alle appellanti in data successiva ossia il 16 giugno 2016, sia perché la legge è chiara nel dire che il termine decorre dal deposito del verbale (e non dalla notifica del medesimo alle parti) e sia perché il procuratore delle appellanti era presente alla seduta sicché dal 7 giugno 2016 ha avuto contezza dell'esito della mediazione e non con la notifica via pec.
Le spese di giudizio vengono poste a carico delle appellanti soccombenti le quali vengono anche condannate a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
Le appellanti hanno richiesto alla Corte d’Appello di Catanzaro a fronte della mancata partecipazione del Condominio senza giustificato motivo al procedimento di mediazione instaurato dalle attrici, di valutare la condotta di parte convenuta ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2020. Il Condominio convenuto, eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza del petitum, l'incompetenza per valore del giudice adito, l’inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione in quanto proposta fuori termine sia considerando la notifica del verbale sia considerando la procedura di mediazione.
La Corte d’Appello ha rigettato la domanda e per l'effetto, dichiarato valida ed efficace la delibera impugnata in quanto, in primo luogo, il caso di specie viene sussunto nell’annullabilità in ossequio ai criteri stabiliti da Cassazione Civile Sez. Unite, 14/04/2021, n.9839 e, in secondo luogo, perché l’impugnazione è stata ritenuta intempestiva.
Ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Poiché il verbale negativo di conciliazione è datato 7 giugno 2026 si presume che tale data coincida con il deposito, dal quale decorre il termine di trenta giorni per proporre la domanda giudiziale. A nulla rileva che il verbale sia stato notificato via pec alle appellanti in data successiva ossia il 16 giugno 2016, sia perché la legge è chiara nel dire che il termine decorre dal deposito del verbale (e non dalla notifica del medesimo alle parti) e sia perché il procuratore delle appellanti era presente alla seduta sicché dal 7 giugno 2016 ha avuto contezza dell'esito della mediazione e non con la notifica via pec.
Le spese di giudizio vengono poste a carico delle appellanti soccombenti le quali vengono anche condannate a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°