Commento:
In un procedimento giudiziario in materia di contratti di finanziamento, parte resistente eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione.
Il Giudice inviava quindi le parti in mediazione, valutata l’obbligatorietà della stessa, trattandosi di questione vertente su “contratti bancari e finanziari”.
All’esito negativo della mediazione, parte resistente ribadiva l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del ricorrente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Il Giudice Umberto Castagnini si trovava quindi a doversi esprimere riguardo a una delle più dibattute novità introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione: i non meglio specificati “giustificati motivi” che il riformatore ha ritenuto dovessero esserci in caso di assenza della parte in mediazione, pur concedendole di venire rappresentata da un terzo, anche dal legale, munito di apposita procura sostanziale.
In sentenza, il giudice precisa che la novella introdotta all’art 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010 è da considerarsi vincolante nel caso di specie, visto che il ricorso, come anche l’istanza di mediazione, sono stati presentati dopo l’entrata in vigore della riforma.
Gli operatori del sistema, nei mesi scorsi, attendevano con fermento di sapere come i vari Tribunali si sarebbero espressi in merito, ed ecco dunque il grande interesse che suscita la sentenza in commento.
Come è noto, la legge non definisce la nozione di “giustificati motivi”, essendo la norma necessariamente elastica non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.
I commentatori si sono quindi limitati finora a rilevare come
Il Giudice inviava quindi le parti in mediazione, valutata l’obbligatorietà della stessa, trattandosi di questione vertente su “contratti bancari e finanziari”.
All’esito negativo della mediazione, parte resistente ribadiva l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del ricorrente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Il Giudice Umberto Castagnini si trovava quindi a doversi esprimere riguardo a una delle più dibattute novità introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione: i non meglio specificati “giustificati motivi” che il riformatore ha ritenuto dovessero esserci in caso di assenza della parte in mediazione, pur concedendole di venire rappresentata da un terzo, anche dal legale, munito di apposita procura sostanziale.
In sentenza, il giudice precisa che la novella introdotta all’art 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010 è da considerarsi vincolante nel caso di specie, visto che il ricorso, come anche l’istanza di mediazione, sono stati presentati dopo l’entrata in vigore della riforma.
Gli operatori del sistema, nei mesi scorsi, attendevano con fermento di sapere come i vari Tribunali si sarebbero espressi in merito, ed ecco dunque il grande interesse che suscita la sentenza in commento.
Come è noto, la legge non definisce la nozione di “giustificati motivi”, essendo la norma necessariamente elastica non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.
I commentatori si sono quindi limitati finora a rilevare come
- non sia compito del mediatore quello di valutare la fondatezza dei motivi che giustificano l’assenza di una parte;
- sia onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei “giustificati motivi”, perlomeno – come nel caso in commento- in presenza di una espressa eccezione formulata da controparte;
- spetti al giudice valutare in giudizio le ragioni che hanno indotto la parte assente a rilasciare la procura sostanziale ad un terzo affinché la rappresentasse in mediazione;
- la legge non indichi espressamente la sanzione prevista per l’assenza ingiustificata.
Il Tribunale di Firenze, analizzando la dottrina sul punto, arriva a concludere che, visto che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere l’inefficacia di un accordo raggiunto dalla nomina immotivata di un rappresentante.
Conclude quindi che è proprio quando invece l’accordo non viene raggiunto che la parte assente può essere sanzionata con l’improcedibilità della domanda.
Nel caso in esame, la parte assente in mediazione non fornisce motivazioni per la nomina di un rappresentante.
Controparte segnala però come risultino pendenti di fronte allo stesso Tribunale svariate azioni giudiziarie promosse tutte dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusosi negativamente.
Questo dato, inteso come la serialità delle assenze immotivate in mediazione e lo stesso esito negativo che accomuna le parti assistite tutte dal medesimo procuratore, porta il giudice a ritenere che l’espletamento della mediazione con tali modalità non possa ritenersi effettivo, poiché l’assenza del consumatore non permette di valutare in mediazione le peculiarità di ogni singola controversia, né di sondare caso per caso possibili conciliazioni.
In termini più generali, lo stesso giudice afferma che la possibilità di svolgimento da remoto della mediazione non renda difficoltosa la partecipazione personale delle parti.
Il Tribunale di Firenze dichiara quindi
- improcedibile la domanda attorea
- integralmente compensate le spese di lite, in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Restiamo dunque in attesa di conoscere come si esprimeranno altri Tribunali, per arricchire la casistica dei motivi ritenibili infondati oltre a quelli elencati, a mero titolo esemplificativo, dalla relazione illustrativa alla riforma, quali:
- la salute
- l’età
- gli impegni improrogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore. ^