Commento:
In una controversia di divisione ereditaria, i condividenti (due sorelle) addivenivano ad un accordo di mediazione in cui venivano divisi i beni restanti (il de cuius, loro padre, aveva disposto parzialmente delle proprie sostanze). Tale accordo tuttavia non veniva poi autenticato in quanto una delle condividenti si era rifiutata di comparire dal notaio per l’autentica in quanto avrebbe preteso di modificare gli accordi raggiunti in sede di mediazione, procrastinando così i tempi di definizione della vicenda.
Una delle sorelle pertanto agisce in giudizio per l’accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di mediazione, ai sensi dell’art. 2657 c.c. (e 2643 e 2646 c.c.), e ordinare la trascrizione del verbale di mediazione, nonché della sentenza emananda presso la competente Conservatoria del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito, contenente la divisione e conseguente assegnazione degli immobili, subordinatamente anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. Secondo l’attrice, il verbale di mediazione, in caso di rigetto della domanda principale, doveva quantomeno valere quale contratto preliminare di divisione.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le domande proposte dall’attrice sono state ritenute infondate. Nel predetto verbale di mediazione le parti si erano impegnate alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici incaricando notaio di fiducia entro 8 giorni. Tuttavia le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità, pertanto non era stato compiuto il passaggio ulteriore per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e l’assegnazione dei lotti.
Il definitivo verbale di conciliazione completo di tutti i dati catastali non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto. Di conseguenza non può essere ordinata la trascrizione di un verbale di mediazione che non ha determinato tale scioglimento. Tale verbale di mediazione, peraltro, non conteneva alcun accertamento in ordine all’assenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria. La predetta pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.
Richiamando Tribunale Verbania, sentenza n. 1489, il giudice ha ritenuto che il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare “atteso che l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”. La domanda dell’attrice viene rigettata e altresì quella della convenuta in merito alla responsabilità aggravata.°
Una delle sorelle pertanto agisce in giudizio per l’accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di mediazione, ai sensi dell’art. 2657 c.c. (e 2643 e 2646 c.c.), e ordinare la trascrizione del verbale di mediazione, nonché della sentenza emananda presso la competente Conservatoria del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito, contenente la divisione e conseguente assegnazione degli immobili, subordinatamente anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. Secondo l’attrice, il verbale di mediazione, in caso di rigetto della domanda principale, doveva quantomeno valere quale contratto preliminare di divisione.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le domande proposte dall’attrice sono state ritenute infondate. Nel predetto verbale di mediazione le parti si erano impegnate alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici incaricando notaio di fiducia entro 8 giorni. Tuttavia le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità, pertanto non era stato compiuto il passaggio ulteriore per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e l’assegnazione dei lotti.
Il definitivo verbale di conciliazione completo di tutti i dati catastali non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto. Di conseguenza non può essere ordinata la trascrizione di un verbale di mediazione che non ha determinato tale scioglimento. Tale verbale di mediazione, peraltro, non conteneva alcun accertamento in ordine all’assenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria. La predetta pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.
Richiamando Tribunale Verbania, sentenza n. 1489, il giudice ha ritenuto che il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare “atteso che l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”. La domanda dell’attrice viene rigettata e altresì quella della convenuta in merito alla responsabilità aggravata.°