Commento:
Nella vicenda all’attenzione della Corte di Cassazione, la corte d’appello di Salerno aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La Cassazione acquisisce il fascicolo d’appello e constata:
- a dispetto di quanto asserito in calce al ricorso non consta che in questa sede il ricorrente abbia prodotto la domanda di mediazione e il relativo verbale negativo;
- né tali atti è dato rinvenire dall'acquisito fascicolo d'appello;
- per contro, dalla sentenza di primo grado, presente nel fascicolo d'appello, si coglie nel dettaglio la ragione della non conferenza dell'addotto tentativo di conciliazione, avendo la parte onerata "prodotto in atti un verbale di conciliazione che risulta pacificamente non afferire all'oggetto del giudizio, atteso che reca data antecedente al provvedimento di rimessione alla mediazione e non riporta gli elementi essenziali corrispondenti alla domanda (persone, petitum e causa petendi), in esatta simmetria tra i fatti di mediazione e quelli esposti in sede processuale";
- da quanto esposto deriva la non scrutinabilità della censura per difetto di specificità sotto il profilo dell'autosufficienza.
La Cassazione ritiene sussistenti i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis del DPR n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), oltre la condanna alle spese.°