Commento:
In una controversia in materia di contratti bancari, il Tribunale, non risultando che le parti vi avessero provveduto, aveva assegnato alle stesse il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al Dlgs 28/2010. All'udienza successiva, il Tribunale constatava che non risultava l'instaurazione del procedimento di mediazione disposto alla suindicata udienza, e pertanto assegnava alle parti un apposito termine per il deposito di memorie al fine di controdedurre sulla questione di improcedibilità della domanda.
Le parti nel termine alle stesse assegnato non hanno provato l'esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, anzi, esse hanno dichiarato di non essere in possesso del verbale di mediazione. Parte attrice ha provato, con il documento allegato alle note autorizzate, solo la convocazione per il procedimento di mediazione a seguito di una sua apposita istanza e, quindi, di essersi in un primo momento attivata ai fini dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ma non ha fornito l'indispensabile prova della prosecuzione e della conclusione con esito negativo della procedura de qua, così come non ha provato la dedotta non imputabilità a sé e alla controparte del mancato possesso del verbale di mediazione per l'asserito mancato invio dello stesso dal mediatore.
La domanda attorea viene dichiarata improcedibile, non essendo stato provato l'asserito esperimento con esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, proprio perché le parti non sono in possesso del verbale di mediazione con esito negativo, la cui produzione è necessaria, non potendo le parti limitarsi alla prova dell'avvenuta attivazione della procedura di mediazione, dovendo provare anche la sua conclusione infruttuosa. Se così non fosse, infatti, verrebbe frustrata la ratio della normativa vigente in materia.
Non è infatti dato ravvisare un documento equivalente al summenzionato verbale sul piano probatorio, tanto più che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il deposito del verbale di mediazione con esito negativo è necessario anche al fine di consentire il controllo della regolarità della mediazione, che il giudice deve valutare d'ufficio, indipendentemente dalla non contestazione circa l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad opera della controparte, riscontrabile nel presente giudizio (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza dell'11.03.2021).°
Mediatore Avv. Rocco Vicino
Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competen...
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