Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione

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Dott. Anna Casali

Tribunale di Roma, sentenza del 10-03-2018

A cura del Mediatore Dott. Anna Casali da Milano.
Letto 4147 dal 19/11/2018

Commento:
La domanda di merito è improcedibile ogni qual volta il procedimento si conclude per via del mancato esperimento della mediazione. La mediazione, infatti,  in alcuni casi espressamente previsti dal D.lgs 28/2010 è condizione di procedibilità affinche si possa procedere ad una trattazione della controversia in Tribunale. Ciò, a maggior ragione, si verifica ogni qual volta la chiusura della procedura è addebitabile alla mancanza di collaborazione della parte istante.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 
(omissis)
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo posta con invio in data 21.3.2017, il condominio dì via _____________________n. 65 in R. ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 2105 del 24.1.2017 con cuiil Giudice di Pace di Roma ha dichiarato improcedibile la sua domanda di condanna della condominaP.M. al pagamento della somma di Euro 2.000,00, risultante a suo carico in forza delbilancio consuntivo della gestione ordinaria 2015, approvato con delibera condominiale dell'11.3.2016.
 
Premesso che il giudice a quo ha motivato la decisione ritenendo che il condominio, pur invitato dallo stesso giudice, non avesse regolarmente attivato la procedura di mediazione obbligatoria, causa lamancata adozione da parte dell'assemblea condominiale, nonostante il rinvio dell'incontro dimediazione, della delibera di autorizzazione all'amministratore di parteciparvi, parie appellante criticala decisione per avere erroneamente ritenuto che la domanda del condominio fosse sottoposta alprocedimento di mediazione obbligatoria e per non considerato che il procedimento era statoregolarmente attivato e si era concluso negativamente.
 
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza e, nel merito, che sia accolta la propria domanda, che ha riproposto e sostenuto con l'affermazione che ildebito della controparte trova titolo nella delibera assembleare di approvazione del bilancio e delrelativo stato di riparto, mai dalla stessa impugnata.
 
P.M. si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza, di cui ha difeso leragioni, e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda, deducendo la nullità della delibera posta a base della pretesa del condominio, per avere essa posto a suo carico la spesa relativa ai lavori effettuati nel 2012 sull'impianto fognario, cui si riferisce l'importo richiesto, in totale spregio del criterio dì ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1123 codice civile.
 
All'udienza del 9.5.2018, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
 
L'appello proposto è infondato.
 
La sentenza impugnata merita di essere condivisa, sia nella sua premessa, laddove ha ritenuto ladomanda proposta dal condominio sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria, invitando espressamente il condominio, quale parte attrice, ad attivarlo, sia in relazione alla sostanziale irregolarità del procedimento di mediazione introdotto, per non avere ricevuto l'amministratore del condominio, nonostante ilrinvio dell'incontro disposto dal mediatore, specifica autorizzazione dell'assemblea a parteciparvi, essendo la relativa riunione andata deserta per difetto del quorum, rendendo così del tutto infruttuosa la procedura.
 
Quanto al primo profilo è sufficiente richiamare la disposizione dì cui all'art. 71 quater, comma 1, disp. att. cod. civ., che definisce controversie condominiali, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione obbligatoria, quelle in cui si discuta dell'applicazione dellanormativa in materia condominiale posta dal capo II, titolo VII del libro III del codice civile e dagliartt. 61 e seguenti delle disposizioni di attuazione, tra le quali certamente rientrano le liti in cui si
 
controverta sulla debenza a carico dei condomini dei contributi per le spese relative alla gestione delle cose comuni, previsti specificatamente, tra gli altri, dagli artt. 1123 cod. civ. c 63 disp att.
 
Con riferimento alla irregolarità ed infruttuosità della procedura di mediazione attivata dal condominio, può invece osservarsi che ai sensi del comma 3 del cit. art. 71 quater, l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura dimediazione solo previa delibera assembleare, che nel caso di specie è mancata, avendo lo stesso amministratore dichiarato al mediatore, che per tale motivo ha chiuso la procedura senza sentire le parti e tentarne la conciliazione, che l'assemblea convocata a tal fine non si era potuta svolgere per difetto del quorum.
 
Sostiene sul punto l'appellante che nel caso di specie tale delibera dell'assemblea non era necessaria, in quanto l'amministratore ha una legittimazione autonoma, senza necessità di essere autorizzato dall'assemblea, ed anzi il dovere di agire in giudizio nei confronti dei condominimorosi nel pagamento dei contributi condominiali. L'argomento non è però convincente, in quanto la legge distingue chiaramente la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi (art. 1130,comma 1, n. 3, cod. civ. e art. 63 disp. att.) dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente in quest'ultimo caso la delibera dell'assemblea, diversità di disciplina che trova chiaramente la sua ragion d'essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea della proposta di mediazione (art. 71 quater, comma 5), e quindi nell'esigenza di potenziare la finalità di composizione della controversiaconnaturata alla procedura di mediazione.
 
Ne discende la correttezza della pronuncia di improcedibilità adottata dal Giudice di Pace, in quanto difatto la procedura di mediazione, pur attivata, non ha avuto luogo per fatto addebitabile al condominio,per essere l'amministratore, che pure vi era intervenuto, privo della legittimazione assembleare aparteciparvi, situazione che di fatto ha impedito di dar corso alla procedura. L'obbligo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni di attivare la procedura di mediazione espressamente elevato dalla legge a condizione di procedibilità del giudizio di merito, comporta infattia carico della parte che debba attivarla, in conformità alle finalità della legge di favorire lacomposizione bonaria delle liti al di fuori e prima del processo, non solo l'obbligo di introdurre larelativa procedura ma anche di presenziare alla stessa munito dei necessari poteri, essendo questinecessari per il buon esito del procedimento.
 
Una soluzione diversa, che limiti l'adempimento allasola presentazione dell'istanza di mediazione e non anche alla partecipazione alla procedura, sirisolverebbe infatti in una mera formalità priva di scopo, in quanto mai in questo caso la procedurapotrebbe avere successo.
 
Ne consegue che quando la chiusura anticipata del procedimento, senzapossibilità di esperire il tentativo di mediazione, sia addebitabile alla parte istante, per non avere postoin essere la necessaria collaborazione all'espletamento della procedura e non ad errore dell'organo dimediazione di cui essa non possa ritenersi responsabile, la condizione di procedibilità prevista dalla legge non può ritenersi adempiuta. Con l'effetto che la domanda di merito è improcedibile.
 
L'appello va pertanto rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese dì giudizio.
 
La richiesta formulala dall'appellata di condanna per responsabilità processuale aggravata è respinta, non rinvenendosi nella condotta del condominio gli estremi del dolo o della colpa grave.
 
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto dal condominio di via ______________________n. 65 in R. e lo condanna alpagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in curo 2.025,00, oltre accessori di legge e spese generali.
 
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2018.
 
Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2018.

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Chi è l'autore
Dott. Anna Casali Mediatore Dott. Anna Casali
Laureata in giurisprudenza a Milano. Ho maturato un’esperienza decennale in ambito notarile, con specializzazione in materia successoria, immobiliare e tutela di incapaci.
Mi dedico con passione alla Mediazione dei Conflitti dal 2000. Sono Mediatrice civile, Mediatrice familiare e Mediatrice sociale (vicinato, scuole, organizzazioni e conflittualità in genere).
Ho partecipato in veste di relatrice a numerosi percorsi formativi in ambito della gestione del conflitto, negoziazione, comunicazi...
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