Commento:
In materia di impugnazioni di delibere assembleari, il condomino ha trenta giorni di tempo per agire in giudizio e chiederne la sospensione.
Considerata l'applicabilità della disciplina della mediazione anche in materia di impugnativa di delibere condominiali, il condomino deve preventivamente depositare una istanza di mediazione sicché dal momento in cui viene instaurata la conciliazione viene impedito il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c.
Precisa inoltre l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, ed inoltre che, “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale..”
Dal combinato disposto delle norme citate, con la recentissima sentenza n.4951 del 18.9.2015, il Tribunale di Palermo ha statuito che l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione “sospende” il termine di decadenza dell’azione giudiziale – per una sola volta – dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti ed in caso di esito negativo della conciliazione, il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo.
In altri termini, nel caso in questione il condomino dissenziente riceveva comunicazione del verbale di assemblea e dopo 28 giorni inoltrava la domanda di mediazione all’Organismo che a sua volta la inoltrava al Condominio il giorno successivo.
Veniva quindi discussa la lite in mediazione e dopo due incontri le parti non giungevano ad alcun accordo, sicché il mediatore redigeva verbale negativo e lo depositava. A questo punto, il condomino dissenziente provvedeva a iscrivere la causa a ruolo il trentesimo giorno successivo dalla data di deposito del verbale di mediazione.
Secondo il giudice, il ricorso è inammissibile poiché in caso di esito negativo della mediazione il termine di decadenza riprende a decorrere dalla data del deposito del verbale e per i rimanenti giorni, sicché il condomino avrebbe dovuto impugnare la delibera nei due giorni rimanenti e non dopo un ulteriore mese dalla data del deposito del verbale.
La questione è comunque discussa poiché come appare evidente, il mancato decorso di un nuovo e pieno termine di decadenza limita i diritti di difesa del condomino.
In allegato la sentenza. Considerata l'applicabilità della disciplina della mediazione anche in materia di impugnativa di delibere condominiali, il condomino deve preventivamente depositare una istanza di mediazione sicché dal momento in cui viene instaurata la conciliazione viene impedito il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c.
Precisa inoltre l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, ed inoltre che, “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale..”
Dal combinato disposto delle norme citate, con la recentissima sentenza n.4951 del 18.9.2015, il Tribunale di Palermo ha statuito che l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione “sospende” il termine di decadenza dell’azione giudiziale – per una sola volta – dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti ed in caso di esito negativo della conciliazione, il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo.
In altri termini, nel caso in questione il condomino dissenziente riceveva comunicazione del verbale di assemblea e dopo 28 giorni inoltrava la domanda di mediazione all’Organismo che a sua volta la inoltrava al Condominio il giorno successivo.
Veniva quindi discussa la lite in mediazione e dopo due incontri le parti non giungevano ad alcun accordo, sicché il mediatore redigeva verbale negativo e lo depositava. A questo punto, il condomino dissenziente provvedeva a iscrivere la causa a ruolo il trentesimo giorno successivo dalla data di deposito del verbale di mediazione.
Secondo il giudice, il ricorso è inammissibile poiché in caso di esito negativo della mediazione il termine di decadenza riprende a decorrere dalla data del deposito del verbale e per i rimanenti giorni, sicché il condomino avrebbe dovuto impugnare la delibera nei due giorni rimanenti e non dopo un ulteriore mese dalla data del deposito del verbale.
La questione è comunque discussa poiché come appare evidente, il mancato decorso di un nuovo e pieno termine di decadenza limita i diritti di difesa del condomino.