Commento:
Il caso ha ad oggetto un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di oneri condominiali, dunque una materia obbligatoria, in cui nessuna delle parti (né l’opposto – onerato – né l’opponente) depositava domanda di mediazione.
La sentenza si richiama alla nota Sezioni Unite (sentenza n. 19596 del 2020) in cui l’onere è a carico della parte opposta.
La Suprema Corte dà atto della giurisprudenza di merito divergente in merito alla questione se – nel caso in cui non vengano formulate le istanze ex art. 648 e 649 cpc, si debba esperire il procedimento di mediazione. Menziona due ordinanze in materia locatizia del Tribunale di Torino del 18 e del 21 giugno 2021, in www.Judicium.it: ad avviso della prima, “non è obbligatorio l’esperimento della mediazione laddove alla prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.”; per la seconda, invece, “una volta esaurita la fase attinente all’esecutività del decreto ingiuntivo, non può che rivivere l’obbligo di esperimento del procedimento di mediazione e ciò indipendentemente dall’eventuale iniziativa processuale della parte convenuta, avente a oggetto istanza di concessione della provvisoria esecuzione”.
Nel caso all’attenzione della Cassazione il giudice non aveva formulato l’invito al tentativo di mediazione. La sentenza del Tribunale di Bolzano, che aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda confermando la decisione del Giudice di pace di Brunico, viene cassata con rinvio con l’indicazione del seguente principio di diritto: solo qualora “la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
L’interpretazione dei giudici di merito non viene confermata in quanto sarebbe spettato al giudice, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 6, comma 1, la fissazione di una successiva udienza con invito ad introdurre la mediazione.°
Mediatore Avv. Sandra Londei
L'avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia
Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell'attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.