In materia di accertamento dell’usucapione la mediazione è obbligatoria a pena di improcedibilità

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Avv. Martina Pontoni

Tribunale di Palermo 5 maggio 2022, sentenza n. 1916, giudice Fabrizio Zagarella

A cura del Mediatore Avv. Martina Pontoni da Torino.
Letto 1933 dal 22/08/2022

Commento:
Nella vicenda de qua veniva instaurata un’azione per l’accertamento dell’intervenuta usucapione di taluni appezzamenti di terreno siti in provincia di Palermo avanti al tribunale di Palermo.
Si costituivano i soggetti convenuti, sia con comparsa di risposta che con intervento volontario, i quali però contestavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
Il giudice a quel punto invitava le parti con ordinanza alla presentazione di domanda di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, ma nessuna delle parti costituite dimostrava di aver promosso l'obbligatorio procedimento di mediazione.
A fronte di ciò, il giudice siciliano, ritenendo – ma questa interpretazione non è pacifica in dottrina e giurisprudenza – che il termine di tre mesi assegnato dal legislatore del 2010 abbia natura perentoria (non così può affermarsi, invece, con riferimento al termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione), in difetto di adempimento di nessuna delle parti costituite all'invito del giudice di presentare domanda di mediazione, considera il giudizio di merito come improcedibile e, conseguentemente la stessa domanda attrice dichiarata come tale.
Il Dl 21 giugno 2013 n° 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 numero 98), articolo 84 bis, comma 1° , ha aggiunto il comma 12 bis all'articolo 2643 del Codice civile , il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1° comma dell'articolo 2643 che dispone: «Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
 
Tale prescrizione ha condotto il giudice palermitano a tre considerazioni:

a) il procedimento di mediazione di cui al Dlgs n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al giudice ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli articoli 1158 , 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 Codice civile;

b) la domanda di mediazione è condizione di procedibilità della domanda di usucapione;

c) in difetto di ottemperanza all'ordine del giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, il decorso invano del termine di cui al comma 1° dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2010, si avrà l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.
Il giudice compensa le spese della procedura.°


Si veda R. Dolce, Anche nei casi di accertamento dell’usucapione è necessaria la mediazione preventiva, in https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/anche-casi-accertamento-dell-usucapione-e-necessaria-mediazione-preventiva-AEuqcIbB
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Martina Pontoni Mediatore Avv. Martina Pontoni
Sono avvocato civilista, iscritta all'Albo di Torino dal 2005. Dal 2015 sono iscritta anche alla lista dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio. Della mediazione mi affascina la possibilità che da due posizioni distanti, alle volte opposte, si arrivi ad una area di "comunicazione" in cui tentare di costruire, insieme, un accordo, arrivando ad un punto comune. Per questo motivo mi sono avvicinata a questo mondo e ho deciso di diventare mediatrice.
Le materie di cui mi occupo di più sono il d...
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