Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opponente eccepiva la nullità e/o l’improcedibilità del procedimento di mediazione a seguito della mancata di mandato specifico per la presentazione della domanda di mediazione e per mancata comparizione personale dell’attrice.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- L’istanza di mediazione è stata inviata dal procuratore di parte attrice a mezzo pec e, quindi, non si sono dubbi sulla provenienza e paternità della medesima;
- La normativa non prescrive che l’istanza venga sottoscritta dalla parte personalmente;
- Non è necessario un mandato specifico alla presentazione dell’istanza;
- La procura prodotta dalla parte attrice era quella conferita per il giudizio e non specificava nulla circa la procedura di mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato l’eccezione di mancanza di sottoscrizione dell’istanza di mediazione da parte dell’attrice, ma ha accolto quella relativa al mancato conferimento del potere di sostituzione mediante conferimento di una procura speciale sostanziale per il procedimento di mediazione e per tale ragione ha dichiarato improcedibile ll’azione monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *