Istanza di mediazione non sottoscritta dalla parte ed assenza della procura sostanziale per la mediazione.

Rss feed Invia ad un amico
Nessuna immagine

Tribunale di Patti, 07.06.2024, sentenza n. 707, Giudice Gianluca Antonio Peluso.

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 342 dal 30/09/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opponente eccepiva la nullità e/o l’improcedibilità del procedimento di mediazione a seguito della mancata di mandato specifico per la presentazione della domanda di mediazione e per mancata comparizione personale dell’attrice.

In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • L’istanza di mediazione è stata inviata dal procuratore di parte attrice a mezzo pec e, quindi, non si sono dubbi sulla provenienza e paternità della medesima;
  • La normativa non prescrive che l’istanza venga sottoscritta dalla parte personalmente;
  • Non è necessario un mandato specifico alla presentazione dell’istanza;
  • La procura prodotta dalla parte attrice era quella conferita per il giudizio e non specificava nulla circa la procedura di mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato l’eccezione di mancanza di sottoscrizione dell’istanza di mediazione da parte dell’attrice, ma ha accolto quella relativa al mancato conferimento del potere di sostituzione mediante conferimento di una procura speciale sostanziale  per il procedimento di mediazione e per tale ragione ha dichiarato improcedibile ll’azione monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *

Testo integrale:

Allegati:

aa





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok