L’accordo divisionale raggiunto in sede di mediazione e non riprodotto in forma pubblica ai fini della trascrizione non legittima l’azione ex art. 2932 c.c.

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Avv. Silvia Issoglio

Tribunale di Verbania - Giudice Estensore Dott.ssa Rachele Oliviero - sentenza n.1489 del 12.07.2022.

A cura del Mediatore Avv. Silvia Issoglio da Torino.
Letto 4805 dal 10/10/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di divisione ereditaria.

Antecedentemente al giudizio, era stato instaurato un procedimento di mediazione che si era concluso con un accordo divisionale, ma le parti non avevano poi proceduto ai successivi adempimenti, tra i quali vi era quello di redigere un atto notarile negoziale autonomo.

Parte attrice citava in giudizio deducendo che la controparte che non si era presentata all’incontro fissato con il notaio e chiedendo che venisse data esecuzione all’accordo di mediazione con ordine di scioglimento della comunione e divisione secondo il verbale di conciliazione, nonché che controparte venisse condannata al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese legali.
Parte convenuta si costituiva in giudizio eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

In merito, il Tribunale di Verbania si è così pronunciato:
  • L’eccezione di improcedibilità è stata formulata dalla convenuta oltre la prima udienza e, quindi, è tardiva;
  •  L’attrice non ha dedotto nei propri atti l’esistenza di un preliminare di visione, ma ha definito l’accordo raggiunto in mediazione come accordo visionale di natura definitiva;
  • tale definizione appare corretta poiché le parti non hanno solo prestato consenso alla sottoscrizione di un successivo atto divisionale, ma hanno direttamente proceduto all’assegnazione dei beni, con impegno a riprodurlo in forma pubblica ai fini della trascrizione
  • l’azione ex art. 2932 cc è inammissibile in quanto l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva in luogo del mancato consenso e poiché l’accordo perfezionato in mediazione ha già prodotto il suo effetto definitivo;
  • le parti hanno concluso la divisione secondo l’accordo di mediazione e, quindi, è necessario elaborare il progetto di divisione conformemente all’accordo, correggendo gli errori che vi erano nelle indicazioni catastali;
  • la pronuncia riproduce, quindi, quanto indicato nell’accordo in mediazione, con compensazione integrale delle spese di lite. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
nella causa civile NRG 1489/2016 promossa da:
 
M.XXX M.XXXX attrice;

contro
 
M.XXX M.XXXX convenuta;
 
Oggetto: divisione.
 
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: nel merito in via preliminare: respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, e inammissibile, infatti, quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito con la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, depositata in data 18/07/2020, è avvenuto oltre i termini di cui agli articoli 167 c.p.c. e 183 comma 6 c.p.c.; nel merito in via principale: a) rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, preventivamente effettuato ogni accertamento che il caso richiede, accertato e dichiarato il diritto allo scioglimento della comunione, dare esecuzione all' accordo di mediazione sottoscritto in data 18/05/2015 avanti all' Organismo di ---, ordinare lo scioglimento della comunione e disporre la divisione secondo il verbale di conciliazione richiamato in narrativa e , per l'effetto: - assegnare in proprietà esclusiva alla signora M.XXXX M.XXX la palazzina di 3 appartamenti sita in Arona (NO) - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. --- con annessa area pertinenziale, così contraddistinta al NCEU al Foglio ---- ; b) ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari di Verbania e di Savona, esonerandoli da ogni conseguente responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza; c) accertato l'inadempimento della signora M.XXXX M.XXXXXXXXXX per i motivi su esposti dell' obbligazione di cui all' accordo di mediazione sottoscritto in data 18/05/2015 avanti all'Organismo di --, dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore della signora M.XXXX M.XXX delle somme indicate in narrativa e , per l' effetto, condannare la convenuta a pagare in favore dell'attrice M.XXXX M.XXX la somma di euro 108.650, 34 (centoottomila seicentocinquanta/ 34 ) o la diversa somma comunque ritenuta di giustizia quale risarcimento per i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; d) porre a carico della massa ereditaria le spese resesi necessarie per la regolarizzazione del compendio immobiliare, pari ad Euro 16.947, 77 ed anticipate Sentenza n. 283/2022 pubbl. il 12/07/2022 RG n. 1489/2016 interamente dalla signora M.XXX M.XXXX, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione ed effettuate nel comune interesse delle condividenti; e) porre le spese di giudizio tutte, comprese quelle di CTU, a carico della signora M.XXXX M.XXXXXXXXXX ex art. 96 c.p.c.";
Convenuta: P.XXXX revoca della dichiarazione di contumacia della sig.ra M.XXXX M.XXXXXXXXXX, - in via pregiudiziale di Rito e di merito, accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex articolo 5, comma 1 bis del Decreto legislativo 28 del 2018, in quanto la materia del contendere è da ricondurre ai c.d. "diritti reali". Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la domanda attorea proposta, nel merito, accertata e dichiarata esistenza e la validità delle condizioni proposte nel verbale di mediazione siglato avanti l'ORGANISMO M.XXX XXXXXXXXXXXXX Forense presso il Tribunale di Verbania in data 18/05/2015 aventi ad oggetto la divisione e conseguente attribuzione / divisione del patrimonio ereditario di G.XXXXX E.X Angelia, deceduta in P… il …., tra le parti secondo le volontà specificate in narrativa (in particolare secondo la perizia del Ing. F.XXXXXX) , disporre la divisione secondo la partizione, di seguito specificata disponendo l'ammontare dei conguagli secondo gli importi e le procedure indicate nel verbale di mediazione… L.XXX M.XXX M.XXXX Palazzina composta da tre appartamenti sita in Arona (No) in via Vittorio Veneto 25/A con annessa area pertinenziale, così contraddistinta al NCEU al Foglio ----- - Conseguentemente rigettare le domande tutte proposte dall' attrice in quanto infondate; - Previo accertamento della mala fede processuale di parte attrice sig. M.XXXX M.XXX ex art. 96 c. p. c, condannarla nella misura ritenuta di giustizia. - in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio".
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la divisione di taluni beni immobili facenti parte della massa ereditaria dismessa da A.XXXXXX E.X G.XXXXX, deceduta in P il (cfr. doc. 1 fasc. att.).
Pacifico in causa che i successori mortis causa di A.XXXXXX E.X G.XXXXX siano le due figlie: M.XXX M.XXXX (attrice) e M.XXXXXXXXXX M.XXXX (convenuta ) , per la quota di % ciascuna, altresì pacifico tra le parti in causa che nell'asse ereditario di A.XXXXXX E.X G.XXXXX rientrino i seguenti beni immobili: - la palazzina "grande" sita in Arona (NO ) , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 23, composta da 6 unità immobiliari identificate al NCEU del Comune di A.XXX, F. -----
Le odierne parti in causa, in data 18/05/2015 (cfr. doc. 5 fasc. att.), dinanzi all' organismo di media[1]conciliazione forense d----, hanno sottoscritto un accordo divisionale con il quale hanno diviso le citate proprietà immobiliari, ma non hanno poi proceduto ai successivi adempimenti.
In particolare, con l'accordo del 18/05/2015 le parti hanno previsto: - l'assegnazione a M.XXXXXXXXXX M.XXXX (odierna convenuta) dell'appartamento sito in Loano (SV ) , via A.XXXXX n. /A; - l'assegnazione a M.XXX M.XXXX (odierna attrice) della "palazzina sita in A.XXX alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. /A" (cioè della palazzina "piccola", composta da 3 unità immobiliari - cfr. integrazione di Ctu dell' 8/01/2019) e delle "relative pertinenze (tettoia-autorimessa)" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 2); al riguardo, si osserva che è pacifica in causa l'erronea indicazione catastale contenuta nell'accordo di mediazione, ove la palazzina "piccola" risulta identificata al NCEU del Comune di A.XXX, F. ----; inoltre, come osservato dal Ctu, anche l'identificazione catastale dell' autorimessa pertinenziale alla palazzina "piccola" è frutto di errore, dovendo ritenersi che le parti abbiano inteso far riferimento "non all' autorimessa censita al foglio 17 particella 40 che si affaccia su via Vittorio Veneto", ma alla tettoia ad uso (anche) autorimessa presente sul terreno identificato al NCT del Comune di A.XXX, F. 17, part. 38 - ora accatastata al NCEU come sub. 5 della part. 38, F. 17- (cfr. consulenza p. 57); - la messa in vendita "alle migliori condizioni di mercato" della palazzina "grande " E "relative pertinenze ... presumibilmente consistenti in orto, piccolo giardinetto ed un garage", con la precisazione che "la vendita ... verrà effettuata mediante incarico congiunto ed esclusivo ad agenzia immobiliare di A.XXX ed eventualmente mediante i.XXXXXXXXXXX, da affidare entro 30 giorni da oggi" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 2); anche in questo caso è pacifica in causa l'erronea indicazione catastale contenuta nell'accordo di mediazione, atteso che la palazzina "grande" deve intendersi correttamente identificato F. ---, part. ---, sub. da 1 a 6.
L'accordo conteneva altresì le seguenti ulteriori clausole: - l'impegno delle parti di incaricare l'ing. F.XXXX F.XXXXXX "per l'accertamento dei valori" dell'appartamento di Loano e della palazzina "piccola" di A.XXX, "ai fini di un eventuale conguaglio a carico di una o dell' altra parte che verrà versato in sede di redazione di atto di divisione notarile" (cfr. doc. 5 fase. att., p. 3 - punto 4); - l'indicazione della dr. ssa S.XXXXXX S.XXXXXXXX quale Notaio rogante, "da incaricarsi entro 30 giorni da oggi" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 3 - punto 4); - l'accordo di dividere al 50% tra le parti il valore del saldo attivo del dossier titoli intestato ad A.XXXXXX E.X G.XXXXX, n. 498/1/48831/1, "entro 30 giorni da oggi" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 3 - punto 5); - l'abbandono della causa NRG 4266/2014, istaurata dinnanzi alla Corte d' Appello di Milano, a spese compensate (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 3 - punto 6); - la rinuncia di M.XXX M.XXXX al conguaglio di 16.000,00 € stabilito in suo favore e a S ' S carico di M.XXXXXXXXXX M.XXXX con la sentenza del Tribunale di Milano n. 6113/2014 del "8 ( N 13/05/2014 (cfr. doc. 10 fasc. att.), nonché al "rimborso del 50% delle spese-imposte di successione anticipate per l'eredità della sig. ra G.XXXXX E.X A.XXXXXX M.XXX" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 4 - punto 7); - l'impegno di M.XXX M.XXXX di versare a M.XXXXXXXXXX M.XXXX 25.000, 00, "a tacitazione di ogni pretesa inerente le eredità dei signori M.XXXX P.XXXX A.XXXX e G.XXXXX A.XXXXXX E.X M.XXX ..., di cui € 12.500,00 ... all' atto della divisione davanti al notaio S.XXXXXXXX, come stabilito al precedente punto 4 ed euro DODICIMILACINQUENTO/00, all'esito della vendita di tutta la palazzina indicata al punto 3 " (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 4, 5 - punto 8); - la rinuncia da parte di M.XXXXXXXXXX M.XXXX " a qualsiasi ulteriore pretesa sull'eredità -"fatta eccezione di quanto stabilito nella scrittura- dei signori M.XXXX P.XXXX A.XXXX e G.XXXXX e Q A.XXXXXX E.X M.XXX, nonché della cassettiera della zia Vittoria e dei mobili presenti nell'appartamento dei bis-nonni ad A.XXX, senza alcun impedimento e/o opposizione da parte della signora M.XXXX M.XXX. La cassettiera sita a Milano verrà asportata entro e non oltre 60 o giorni, pena abbandono" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 5 - punto 9); - la previsione di dividere al 50% le spese relative alla procedura di mediazione (cfr. doc. fasc. att., p. 5 - punto 10); Sentenza n. 283/2022 pubbl. il 12/07/2022 RG n. 1489/2016 - la dichiarazione delle parti di ritenersi, con la sottoscrizione della scrittura, "ampliamente soddisfatte di ogni loro ragione e/o pretesa dedotta e deducibile in relazione alle eredità dei signori G.XXXXX A.XXXXXX E.X M.XXX e M.XXXX P.XXXX A.XXXX" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 5 , 6 - punto Il); - la previsione che, in caso di mancato adempimento "di una sola delle condizioni del presente accordo", la parte non inadempiente potrà "agire immediatamente in giudizio per l'esecuzione del presente ed il risarcimento del danno" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 6 - punto 12).
Con atto di citazione ritualmente notificato, M.XXX M.XXXX ha istaurato il presente giudizio nei confronti della sorella M.XXXXXXXXXX M.XXXX, dando atto:
- che, nell' ambito dell'accordo divisionale del 18/05/2015, "le parti stabilivano altresì la redazione notarile di un atto negoziale autonomo, da stipularsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo, poiché la conciliazione raggiunta prevedeva il compimento di uno degli atti previsti dall' art. 2643 cod. civ." (cfr. cit. p. 3);
- che M.XXXXXXXXXX M.XXXX "non si è presentata all' incontro fissato per il giorno 11/02/2016 presso lo S.XXXX C.XXXXX con il notaio C.XXXXXX B.XXXXXXXXX", con la conseguente possibilità dell'attrice di "domandare al Giudice l'emissione di una pronunzia che tenga luogo del contratto non concluso (art. 2932 cod. civ.)" (cfr. cit. p. 3, 4 e doc. 8 fasc. att.);
- che tale inadempimento di M.XXXXXXXXXX M.XXXX avrebbe cagionato a M.XXX M.XXXX un danno pari all'ammontare dei crediti rinunciati in sede di mediazione per complessivi € 108.650,34, di cui: € 16.846,76 quale "quota parte spese anticipate per la successione di G.XXXXX E.X A.XXXXXX" (rinunciata in forza del punto 7 dell'accordo divisionale); € 40.500,00 quale "quota parte indennità occupazione appartamento di Loano" (rinunciata in forza del punto 9 dell' accordo divisionale); € 16.000,00 "per conguaglio sentenza n. 6113/2014 Tribunale di Milano" (rinunciata in forza del punto 7 dell' accordo divisionale); € 9.3644,78 "per spese di lite appello n. 4266/2014 RG Corte d' Appello di Milano" (rinunciata in forza del punto 6 dell' accordo divisionale); € 658,80 "per spese di mediazione n. 52/2015 Organismo di Mediazione --------" (rinunciata in forza del punto 10 dell' accordo divisionale); oltre ad ulteriori 25.000, 00, somma che l' attrice si era impegnata a corrispondere alla convenuta in forza del punto 8 dell' accordo divisionale e "che è di evidente giustizia riconoscere oggi all'attrice ad ulteriore risarcimento dei danni" (cfr. cit. p. 4, 5). Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale (cfr. cit. p. 6, 7.):
- di "dare esecuzione" all'accordo di mediazione del 18/05/2015;
- di "ordinare lo scioglimento della comunione e disporre la divisione secondo il verbale di conciliazione" del 18/05/2015 (palazzina "piccola" di A.XXX con le relative pertinenze all' attrice, appartamento di L.XXX alla convenuta e palazzina "grande" di A.XXX con le relative pertinenze da porre in vendita);
- di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall' attrice in conseguenza della mancata stipula dell'atto notarile, quantificati in € 108.650,34.
M.XXXXXXXXXX M.XXXX, costituitasi tardivamente in data 17/07/2020 (dopo lo spiare di tutti i termini ex art. 183 c. 6 Cpc), ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 2932 Cc, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010.
Nel merito, la convenuta:
- ha sostenuto l' insussistenza delle condizioni per esperire l'azione ex art. 2932 Cc, negando il proprio inadempimento ed osservando come l'attrice non abbia eseguito, né offerto di eseguire, le prestazioni a cui era tenuta secondo l'accordo del 18/05/2015 (versamento della somma di € 25.000,00 in favore della convenuta; pagamento del conguaglio di € 16.542,50 stabilito dall' ing. F.XXXX F.XXXXXX -punti 8 e 9 dell'accordo divisionale-);
- si è opposta alla domanda attorea di risarcimento dei danni, osservando come l'attrice non solo non avrebbe subito danni per effetto del mancato rogito notarile, ma avrebbe, anzi, avuto dei benefici (cfr. comp. risp. p. 13, 14);
- ha aderito alla domanda attorea di divisione degli immobili morendo dismessi da A.XXXXXX E.X G.XXXXX, in ottemperanza all'accordo del 18/05/2015, proponendo però un'interpretazione parzialmente diversa rispetto a quella prospettata da parte attrice.
Secondo la convenuta, infatti, "in sede di mediazione le parti avevano voluto dividere il terreno 38 ed assegnarne parte alla palazzina grande (6 appartamenti) perché la vendita fosse più appetibile" (cfr. comp. risp. p. 7), come risulta nella perizia dell'ing. F.XXXX F.XXXXXX (cfr. doc. 7. fasc. conv.), nonché dalla mail del 24/06/2015 inviata dal figlio dell'attrice (E.XXXXXX P.XXXXX) all'ing. F.XXXX F.XXXXXX (cfr. doc. 6. fasc. conv.).
In quest' ottica, la convenuta ha chiesto di attribuire all' attrice la palazzina "piccola" di A.XXX, composta da 3 unità immobiliari, con gli annessi terreni identificati al NCT del Comune di A.XXX F. 17, part. 126, 127 " E previo frazionamento del lotto 38", lasciando così alla palazzina "grande" (che resta in comunione) l’orto", cioè "parte del lotto 38 frazionato con lotto 125 confinanti senza recinzioni", oltre al giardinetto part. 124 e al garage part. 40 (cfr. comp. risp. p. 14, 15). La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica affidata all' ing. A.XXXX S.XXXXX.
2. Quanto all' eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, è sufficiente osservare che si tratta di un'eccezione tardiva, non essendo stata proposta entro la Prima udienza (termine previsto a pena di decadenza dall' art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010).
3. In ordine alla qualificazione giuridica della domanda, va premesso che l'attrice, pur richiamando il disposto di cui all' art. 2932 Cc, non ha dedotto in citazione l'esistenza di un preliminare di divisione, definendo la conciliazione raggiunta in sede di mediazione come "accordo divisionale" di natura definitiva (cfr. cit. p. 4). Ritiene il Tribunale che tale qualificazione sia corretta, tenuto conto che, con l' accordo del 18/05/2015, le parti non si sono limitate a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di divisione, ma hanno direttamente proceduto all'assegnazione dei beni (la palazzina g "5 "piccola" di A.XXX è stata assegnata all'odierna attrice, mentre l'appartamento di L.XXX alla convenuta) , salvo l' impegno di riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione. Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di cui all' art. 2932 Cc, atteso che l'inadempimento di una parte all' impegno di riprodurre l'accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l'accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo.
4. Ebbene, posto che le parti hanno concluso la divisione secondo l'accordo del 18/05/2015 in atti (cfr. doc. 5 fasc. att.), occorre procedere all'elaborazione del progetto di o divisione in conformità a tale accordo, correggendo gli errori materiali ivi contenuti (di cui si è dato atto al punto 1 e rispetto ai quali non vi è contestazione tra le parti) e tenuto conto delle variazioni/rettificazioni catastali realizzate da parte attrice in corso di causa.
In particolare, tenuto conto delle risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, deve essere redatto il progetto di divisione che segue.
A M.XXXXXXXXXX M.XXXX (convenuta) viene assegnato l'appartamento sito in Loano (SV) , via A.XXXXX n. 118/A, identificato al NCEU del Comune di Loano al F. –
M.XXX M.XXXX (attrice) vengono assegnati i seguenti immobili: 1) palazzina sita nel Comune di Arona (NO) , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 25/A, composta da tre unità immobiliari così identificate: - appartamento con cantina e sottotetto censito al NCEU del Comune di A.XXX, F. 17, part. 38 sub.1; - appartamento censito al NCEU del Comune di A.XXX, F. --; - appartamento censito al NCEU del Comune di A.XXX, F.--- 2) annessi terreni così censiti: - terreno identificato al NCT del Comune di A.XXX, F.---.
In relazione al terreno identificato al NCT del Comune di A.XXX, F. --, censito come "ente urbano", si osserva che il Ctu, inizialmente, non era riuscito a risalire al proprietario (cfr. Ctu 26/06/2018, p. 104); successivamente, è stato rinvenuto l'atto di compravendita del 4/12/1948, da cui si deriva che G.XXXXXX G.XXXXX (nonno delle odierne parti in causa) ha acquistato la porzione di 270 mq della part. 127, mentre la restante porzione di 60 mq della part. 127 è rimasta di proprietà del venditore P.XXXX C.XXXXXXX.
Dunque, del terreno censito al NCT del Comune di A.XXX, F. ---- (inizialmente richiesto nella domanda di divisione giudiziaria), solo una porzione è di proprietà delle sorelle M.XXXX e cioè la parte ottenuta dal frazionamento dell'originaria part. 127, detratta l'attuale part. 367 che rimane di proprietà di Pietro C.XXXXXXX o aventi causa (cfr. Ctu 9/06/2021, p. 2-9).
In relazione al terreno censito al NCT del Comune di A.XXX, F. ---, non può trovare accoglimento la domanda della convenuta di frazionare tale lotto, attribuendone solo una parte all' attrice (quale pertinenza della palazzina "piccola") e lasciando la restante parte alla palazzina "grande" (che resta in comunione), poiché tale frazionamento non risulta menzionato nell' accordo di divisione del 18/05/2015, il quale non può ritenersi integrato, rispetto a tale aspetto, dalla perizia dell'ing. F.XXXX F.XXXXXX, a cui le parti avevano attributo il solo incarico di stabilire il valore degli immobili e gli eventuali conguagli.
Né può farsi riferimento agli ulteriori documenti allegati da parte convenuta alla comparsa di risposta, stante la tardività della Costituzione (intervenuta oltre le preclusioni istruttorie). XXX può essere assegnata all' attrice la tettoia (ad uso deposito e autorimessa) che insiste sul terreno censito al NCT del Comune di A.XXX, F. 17, part. 38 e che è stata accatastata dall' attrice al NCEU, F. 17, part. 38, sub. 5, trattandosi di un fabbricato privo di titolo abilitativo edilizio, la cui epoca di realizzazione risale agli anni 60/70 come accertato dal Ctu (cfr. Ctu 9/06/2021, p. 20-30), che correttamente non l'ha inserito nel progetto di divisione.
Né può essere assegnato all'attrice il terreno di cui al NCT del Comune di A.XXX, F. 17, part. 126 non essendo stato prodotto il titolo di acquisto e non sussistendo neppure elementi indiziari che consentano di ricondurre la proprietà di tale terreno alle parti in causa. I restanti beni (in particolare, la palazzina "grande" di A.XXX, l'autorimessa pertinenziale e gli annessi terreni, escluso il fabbricato accatastato da parte attrice al NCEU al F.---, che è privo di titolo edilizio e solo la porzione indicata in mappa come NCT, F., part. 216 può ritenersi costruita prima del 1942 e, dunque, commerciabile - cfr. Ctu 9/06/2021 p. 31-45) rimangono in comunione, stante la volontà delle parti di porli in vendita "alle migliori condizioni di mercato" (cfr. doc. 5 fasc. att., p. 2); si tratta del lotto indicato dal Ctu come "lotto beni comuni" (cfr. Ctu 9/06/2021 p. 102, 103). Posto che il lotto attributo alla convenuta ha un valore di 262.500, 00, mentre il lotto attribuito all' attrice hanno un valore di 288.726, 00 (valori stimati dal Ctu a cui si ritiene di aderire, essendo la consulenza puntualmente, coerentemente e ampliamente motivata sul punto), il conguaglio che M.XXX M.XXXX deve versare a M.XXXXXXXXXX M.XXXX ammonta a 13.113, 00. 5. XXX può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, atteso che, anche volendo addebitare alla convenuta la mancata stipula dell'atto notarile, in ogni caso, i danni allegati da M.XXX M.XXXX non risultano causalmente collegati alla mancata riproduzione in sede di notarile dell'accordo divisionale raggiunto il 18/05/2015.
In particolare:
- non vi è prova che le rinunce e le altre pattuizioni economiche stabilite in sede di mediazione, da parte dell'attrice in favore della convenuta (punto 7 e 9 dell’accordo divisorio) ovvero reciproche (punto 6, 10, Il), fossero strettamente funzionali alla stipula dell' atto notarile;
- l'ulteriore richiesta di riconoscimento dell’importo di € 25.000, 00 per ragioni di "evidente giustizia" (cfr. cit. p. 5), è destituita di fondamento, mancando qualsivoglia allegazione e prova di tale voce di danno (sia rispetto all' an sia rispetto al quantum).
6. In merito alle spese processuali, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del Giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte" (ex multis Cass. 20250/2016).
 Il principio generale è dunque quello dell'imputabilità delle spese di divisione alla massa laddove si tratti di spese sostenute nell' interesse comune di tutti i condividenti, derogandosi a tale criterio solo per quelle spese rese necessarie dagli ostacoli frapposti da alcuno di essi: solo in questo caso torna quindi a operare il principio della soccombenza.
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, le spese devono essere regolate come segue:
- le spese della consulenza tecnica d' ufficio, così come liquidate in corso di causa (cfr. decreti di liquidazione del 27/06/2018 e del 3/12/2021), vengono poste a carico di entrambe le parti (in quanto espletata nell' interesse di entrambe le parti in causa), in relazione alle rispettive quote: 50% ciascuna;
- i compensi vengono integralmente compensati tra le parti, tenuto conto dell'esito della vertenza (è stata accolta la domanda divisionale nei termini prospettati dall' attrice, mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria e dichiarata inammissibile la domanda ex art. 2932 Cc);
- le spese documentate sostenute dall' attrice in corso di causa nell' interesse comune vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna - trattasi, in particolare, delle spese sostenute dall' attrice per l'introduzione della vertenza (10, 28 per la notifica dell'atto di citazione, € 545,00 per l'iscrizione della causa a ruolo) e per la "regolarizzazione" degli immobili in corso di causa come da fatture prodotte in data 17/02/2022 (16.947, 59).
Le domande ex art. 96 Cpc formulate da entrambe le parti in causa devono essere rigettate.
Rispetto all'ipotesi di cui all' art. 96, c. 1 Cpc, si osserva che nessuna delle parti ha allegato e provato di aver subito un danno per effetto dell'instaurazione del presente giudizio.
Quanto all' ipotesi di cui all' art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), si osserva che non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nel comportamento di nessuna delle parti in causa.

PQM
 
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, preso atto dell'accordo di divisione intervenuto tra le parti in data 18/05/2015, dinanzi all' organismo di media[1]conciliazione forense del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verbania (cfr. doc. 5 fase. att.), avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui seguenti beni caduti in successione a seguito del decesso di A.XXXXXX E.X G.XXXXX: - appartamento sito in Loano (SV ) , XXXXXXXXXXX n. /A, identificato al NCEU del Comune di Loano al F. ---- ; resta in comunione tra le parti il lotto "beni comuni" di cui alla Ctu ing. A.XXXX S.XXXXX 9/06/2021, p. 62, 63, 102, 103; conguaglio a favore di M.XXXXXXXXXX M.XXXX e a carico di M.XXX M.XXXX: 13.113, 00;
pone le spese di Ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle comproprietarie, in proporzione alle relative quote di partecipazione: 50% a carico di M.XXX M.XXXX e 50% a carico di M.XXXXXXXXXX M.XXXX;
compensa integralmente tra le parti i compensi di lite; liquida gli esborsi sostenuti dall'attrice, nell'interesse dei condividenti, in complessivi 17.502, 8., ponendoli nella misura del 50% a carico della convenuta M.XXXXXXXXXX M.XXXX.

Verbania, 11/07/2022

Il Giudice dr.ssa Rachele Olivero

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Chi è l'autore
Avv. Silvia Issoglio Mediatore Avv. Silvia Issoglio
Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino dal 2007, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia.
Proprio l'attività di patrocinatore delle parti mi ha consentito di comprendere l'importanza di una efficace gestione del conflitto, che consente di giungere, nella maggior parte dei casi, ad un risultato utile per tutti i contendenti, consentendo loro di risparmiare risorse sia economiche che umane.
Proprio da ...
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