L’assenza di giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria comporta l’applicazione della sanzione ex art. 8, co. 4 bis, D. Lgs. 28/2010

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Avv. Stefania Tognozzi

Tribunale di Palermo, 30.06.2023, Sentenza n. 3226, giudice estensore Sajeva Stefano.

A cura del Mediatore Avv. Stefania Tognozzi da Grosseto.
Letto 1724 dal 20/01/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di occupazione di immobile, il cui giudizio è stato preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

- parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione che per la materia oggetto del giudizio costituisce condizione di procedibilità;
- al primo incontro il mediatore ha attestato l'assenza del convenuto invitato e regolarmente avvisato;
- l'art. 8 del d. lgs. n.28/2010 prevede espressamente che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”;
- l’art. 8 del d. lgs n. 28/2010 stabilisce altresì al comma 4 bis, la condanna della parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- tale disposizione di legge non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice;
- pertanto, il Giudice che ravvisa la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione obbligatoria, è tenuto ad applicare la predetta sanzione;
- nel caso di specie, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione da parte del soggetto invitato non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi e per tale ragione il Giudice l’ha condannata al pagamento della sanzione pari all’importo del contributo unificato versato dalla parte attrice. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
 
 Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice istruttore, dott. Sajeva Stefano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
 
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.) nella causa iscritta al n° 13517 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente tra
attrice
e
convenuta contumace

rilevato che, con atto di citazione, ritualmente notificato,  allegava: (i) di essere proprietaria esclusiva di un immobile sito in --- n. 52, piano terra identificato al catasto dei fabbricati al fg. , p.lla ---, giusta compravendita rogata in --- e trascritta il --- ; (ii) che l'immobile era stato concesso in locazione ad uso diverso al convenuto giusta contratto stipulato nel 2006 e poi risolto per inadempimento del conduttore; (iii) che nonostante le diffide inoltrate alla controparte la stessa si opponeva al rilascio rilevato che ella, assumendosi proprietaria per validi titoli dell'immobile suddetto, chiedeva fosse ordinata alla controparte l'immediata restituzione del bene in suo favore; rilevato che, il presente giudizio, istruito mediante produzione documentale nella contumacia del convenuto, perveniva in decisione all'udienza del --- sulle conclusioni precisate dal difensore di parte attrice; Tribunale di Palermo ritenuto, preliminarmente, che l'azione restitutoria spiegata dall'attrice debba essere qualificata come rivendica (art. 948 c.c.) poiché ella assumendosi proprietaria dell'immobile indicato in premessa e domandando l'accertamento di detta qualità ne lamenta l'occupazione sine titulo da parte del convenuto; ritenuto, ancora, quanto alla legittimazione attiva dell'attrice, che ella abbia compiutamento dimostrato la propria qualità producendo in giudizio il titolo di acquisto della piena proprietà del bene da potere di-- - (contratto di compravendita rogato in --- dal notaio  il -- rep. --- racc. --- e trascritta il --- ), il titolo di acquisto della proprietà del fondo ove è stato eretto lo stabile da parte dei danti causa di parte alienante (atto di affrancazione rogato in ---dal notaio--- in favore di --- e documentazione idonea a dimostrare che la piena proprietà di detto cespite è stata loro trasmessa per successione ai suddetti originari comproprietari (cfr. all. nn. 4,5,6 citazione), dovendosi per completezza osservare che la restante documentazione prodotta a corredo dell'atto introduttivo comprova inoltre che ella dalla data dell'acquisto all'attualità ha esercitato sul cespite un possesso pieno ed esclusivo idoneo alla sua usucapione (cfr. in particolare all. nn. 3, 7, 8 citazione); considerato, ancora, quanto alla legittimazione passiva che la stessa nel giudizio di rivendica ha carattere ambulatorio, nel senso Tribunale di Palermo che il proprietario non deve convenire in giudizio chi gli ha sottratto il bene (Cass. n, 11110/2007), ma colui che ne ha attualmente la materiale disponibilità, il quale, si ritiene, possa anche rivestire la mera qualifica di detentore (Cass. n. 9851/1997; Cass. n. 8748/1997); ritenuto che l'attrice abbia offerto idonea prova a riscontro dell'allegata occupazione del proprio bene da parte del convenuto, e che nel dettaglio tale situazione possa ricavarsi dall'esame del verbale di sommarie informazioni del ---: in quella sede, infatti, -- ha ammesso alla polizia giudiziaria di essere nella disponibilità esclusiva del bene in esame dall 2006 per come dedotto dall'attrice(cfr. all. 9 citazione); considerato ancora che l'allegazione attorea in ordine alla consensuale caducazione del contratto orale di locazione in forza del quale il convenuto detiene dal 2006 il cespite per cui è causa risulta sufficientemente comprovata dalla diffida al rilascio allegata alla citazione , dal tenore della querela sporta dall'attrice in danno del convenuto (ove ella allegava che il contratto di locazione era stato consensualmente risolto fra le parti) e dal predetto verbale di sommarie informazioni del --- nel quale --- riferiva alla polizia giudiziaria di considerare anche egli risolto il titolo legittimante la sua detenzione tanto da aver interrotto da un quinquennio il pagamento del canone originariamente pattuito; ritenuto, dunque, che sulla bade di dette premesse, una volta dichiarato che la attrice è proprietaria esclusiva per validi titoli .... dell'immobile immobile sito in---- n. 52, piano terra identificato al catasto dei fabbricati al fg. - p.lla -/4 -/5, e che --- continua a occuparlo sine titulo, la domanda debba essere accolta; ritenuto, quanto al governo delle spese di lite - liquidate ex DM 147/2022 tenendo conto del valore della causa per come desumibile in applicazione dell'art. 15 c.p.c. (euro 18.798,00) e applicando i valori medi per ciascuna fase in euro 125,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi oltre ---- CPA e rimborso spese generali pari al 15% - siano a carico del convenuto integralmente soccombente;
ritenuto, infine, che il convenuto debba essere condannato a versare all'entrata di bilancio dello Stato l'importo del contributo unificato nella misura versata dalla ricorrente (euro 98,00) atteso: (i) che l'attrice ha incardinato innanzi all'organismo di mediazione --- il procedimento di mediazione (come noto condizione di procedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 5 Dlgs n. 28/10); che al primo incontro svoltosi in data --- presso i locali del suddetto organismo, il mediatore designato ha attestato l'assenza del convenuto invitato e regolarmente avvisato; (ii) che l'art. 8 del d.lgs. n.28/2010 prevede espressamente che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato” e che al comma 4 bis che “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del Tribunale di --- bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”; (iii) che il tenore di tale disposizione di legge non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è dunque tenuto - una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità - ad applicare la sanzione di cui al citato comma 4 bis; (iv) che nel caso di specie la mancata partecipazione del convenuto, regolarmente avvisato, al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice ----è proprietaria esclusiva per validi titoli dell'immobile immobile sito in ----n. 52, piano terra identificato al catasto dei fabbricati al fg. -, p.lla 4- 4-5 e per l'effetto ---- di provvedere all'immediato rilascio in favore di - del suddetto immobile, libero da persone o cose al pagamento delle spese di lite in favore di --- che liquida in euro 125,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compensi oltre ---- CPA e rimborso spese generali come per legge. --- a versare all'entrata di bilancio dello Stato l'importo del contributo unificato nella misura versata dall'attrice (euro 98,00) ai sensi dell'art 8 co. 4 bis d.lgs. n.28/2010.

Così deciso a Palermo

Il Giudice Dott. Sajeva Stefano
 

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Tognozzi Mediatore Avv. Stefania Tognozzi
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995.
Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale.
Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’...
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