L’autentica della procura speciale sostanziale non rientra fra i poteri dell’avvocato

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Avv. Sandra  Londei

Tribunale di Roma, Sez. V, 28.06.2023, sentenza n. 10276, giudice Luigi Cavallo

A cura del Mediatore Avv. Sandra Londei da Roma.
Letto 1689 dal 26/08/2023

Commento:

In una vicenda condominiale relativa alla sostituzione dell’amministratore, l’amministratore sostituito impugnava la delibera dell’assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c., con cui veniva nominato il nuovo amministratore e chiedeva il risarcimento dei danni subiti. L’attore contestava la decisione assunta, per l’illegittimità della convocazione autonoma da parte dei condomini, l’apposizione di firme apocrife sul verbale impugnato, la nullità di quanto deliberato per mancata indicazione del compenso del nuovo amministratore, oltre che la mancanza di ogni riferimento alla prima convocazione. Contestava altresì l’illegittimità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in assenza delle deleghe dei comproprietari e per le modalità di svolgimento dell'assemblea.
Il Condominio si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda di mediazione sia per mancata presenza personale dell’attore, sia per difformità tra oggetto, ragioni e parti dell’istanza di mediazione e della domanda in giudizio.
 
Il tribunale, richiamando il noto arresto Cass. n. 8473/19, ha rilevato che per la parte attrice era presente all’incontro di mediazione il solo legale munito di procura speciale autenticata dal difensore stesso, pertanto ha dichiarato l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese.
La Suprema Corte infatti ha stabilito che se l’attore sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore
 
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/in-mediazione-procura-conferita-legale-non-puo-essere-autenticata-difensore-stesso-AEHjxMxD
 
 
https://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2023/07/24ore_19.7.23_4.pdf

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Sandra  Londei Mediatore Avv. Sandra Londei
L'avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia

Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell'attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.








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Salvatore Francesco Antonio Bava da Bra (CN): Mediazione conclusasi positivamente, anche, grazie al Suo intervento. (11/11/2024)
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