L’avvio della procedura di mediazione è un onere dell’opponente.

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Avv. Marco  Belloni

Tribunale di Padova, sentenza 28.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Marco Belloni da Padova.
Letto 2383 dal 04/10/2016

Commento:

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la mediazione è da ritenersi in capo all'attore opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l'annullamento del decreto emesso a favore del creditore nella procedura monitoria (cfr. Cass. Civ.. Sez. III, 3.12.2015, sentenza n.24629).

Testo integrale:

Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Padova
seconda sezione civile
 
Il Tribunale di Padova in persona del giudice dottor Giorgio Bertola
 ha pronunciato ex articolo 281 sexies cpc la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n.rg ---/2015
promossa da
M.S.                                                                             
contro
Banca  CC                                                                            
Letti gli atti di causa, viste le conclusioni delle parti come precisati a verbale all'odierna udienza qui da intendersi per integralmente riportate, ex art. 281 sexies cpc
Osserva
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.9.2015.
Il debitore opponeva il decreto ingiuntivo numero 2015 emesso in data 18.6.2015 dal Tribunale di Padova, con il quale si ingiungeva l'odierno opponente il pagamento a favore della banca di una somma in linea capitale euro 19.1471,60 oltre interessi, lamentando e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, l'accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate a favore della debitrice principale, con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2015, si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentando e chiedendo in via preliminare la conferma della provvisoria esecutività del decreto opposto, e nel merito, il rigetto integrale delle domande avversarie con condanna alla rifusione delle spese e competenze legali del presente procedimento.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 2.2.2015, il giudice si riservava sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà spiegata da parte attrice.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza messa in pari data, l'istanza per la sospensione della provvisoria esecutività e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex articolo 5 decreto legislativo 28/2010, veniva concesso il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di detta procedura.
All'udienza del 9.6.2016, rilevato il mancato avvio della procedura di mediazione nei termini concessi e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa ex articolo 281 sexies cpc.
Deve rilevare innanzitutto mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'articolo 5 D.Lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità dell'azione fa le altre anche in materia bancaria.
Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la suddetta procedura è da ritenersi in capo all'attore opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del presente procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l'annullamento del decreto emesso a favore dell'istituto di credito nella procedura monitoria, come affermato recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ.. Sez. III, 3.12.2015, sentenza n.24629).
Posto che l’opponente nel caso de quo non attivato la suddetta procedura di mediazione termine 15 giorni stabilito ex legge dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, il presente procedimento di opposizione va dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo numero ----/2015, emesso in data 18.6.2015, da codesto tribunale, va confermato e dichiarata esecutivo ex articolo 653 cpc.
Ne segue l'assorbimento di tutte le altre questioni le spese.
Le spese del procedimento per presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicabile questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria computer articolo 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da cassazione Sezioni Unite, sentenza numero 17406/2012 del 25.9.2012, evidenziando, in particolare, che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali né dimesse le memorie istruttorie, e per una riduzione del 50% per la fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito della comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando
1) Dichiara improcedibile il presente procedimento e per l'effetto
2) Conferma e dichiara esecutivo ex articolo 653 cpc il decreto ingiuntivo numero ----/2015, emesso dal Tribunale di Padova il 18.6.2015;
3) Condanna il debitore a rifondere la banca in persona del legale rappresentante pro tempore le spese legali del presente procedimento, che si dividono in euro 6005,00 per compenso oltre IVA e cassa e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso per il 15%;
4) Visto l'articolo 52 del decreto 196/2003, disponi in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici, anche su supporti elettronici American temere di comunicazione elettronica o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati indentificativi degli interessati.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Padova, 28 giugno 2016
Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola

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Chi è l'autore
Avv. Marco  Belloni Mediatore Avv. Marco Belloni
Avvocato, esercita la professione con particolare attenzione al diritto del lavoro, materia nella quale ha conseguito profonda esperienza anche nell’ambito stragiudiziale e di consulenza aziendale sotto il profilo della gestione del personale dipendente. Di particolare rilievo l’esperienza svolta nell’opera di conciliazione sia in sede sindacale che presso gli organi della Direzione Territoriale del lavoro.





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