L’errata individuazione dell'Organismo di Conciliazione non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Manuela Canu

Tribunale di Brescia - Giudice Estensore Dott.ssa Alessia Busato - sentenza n. 2293 del 20.09.2022.

A cura del Mediatore Avv. Manuela Canu da Sassari.
Letto 934 dal 20/02/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, ove l’Istituto di Credito convenuto ha eccepito l’improcedibilità della domanda giudiziale deducendo l'omessa instaurazione del procedimento di conciliazione previsto in contratto.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • il contratto di conto corrente stipulato tra le parti stabilisce che nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria, le parti si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria istituito presso il Conciliatore Bancario, fatte salve determinate eccezioni che vengono specificate nel altro articolo del contratto;
  • parte attrice ha introdotto il procedimento di mediazione presso un organismo di conciliazione diverso da quello concordemente individuato in sede contrattuale;
  • l'errata individuazione dell'organismo di conciliazione non comporta, però, l'improcedibilità della domanda giudiziale;
  • infatti, lo scopo della normativa relativa alla procedura di mediazione è quella di promuovere la definizione stragiudiziale delle vertenze; tale ratio viene soddisfatta anche dalla presentazione della domanda di mediazione presso un organismo autorizzato ma diverso da quello individuato dalle parti;
  • pertanto, l’individuazione di un diverso organismo di mediazione può, al più, costituire inadempimento contrattuale astrattamente idoneo ad integrare un obbligo risarcitorio.
 Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto non fondata tale eccezione. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Brescia
Sezione V CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5938/2018 promossa da:

C.XXXXXXXX P.XXXX S.P.A ATTRICE

contro

B.XXX P.XXXXXXX & C. S.P.A.  CONVENUTA

CONCLUSIONI Per parte attrice:
NEL MERITO: contrariis rejectis, con ogni miglior formula, accertarsi e dichiararsi che la banca convenuta, successivamente alla data del deposito (14.3.2016) della domanda di concordato preventivo, ha trattenuto ed incamerato indebitamente pagamenti effettuati da terzi clienti della C.XXXXXXXX P.XXXX s.p.a. sul c/c acceso presso la banca stessa (a mezzo R.XX, per complessivi €  19.121,01 ed a mezzo bonifico bancario, per € 13.861,15); accertata e dichiarata l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inopponibilità al concordato preventivo di qualsiasi atto posto in essere dalla banca convenuta nell'ambito delle operazioni di cui in premessa, ivi compresa in particolare l'eventuale cessione di crediti e/o la compensazione operata dalla banca stessa tra i crediti da questa vantati nei confronti della società attrice e i pagamenti di provenienza dei clienti di quest'ultima; accertato in ogni caso che la banca convenuta non ha titolo alcuno per trattenere detti pagamenti, per complessivi € 32.982,36 essendo la C.XXXXXXXX P.XXXX s.p.a. l’unico soggetto titolare dei medesimi e dunque legittimato a riceverli; in subordine, in applicazione dell'art. 2041 c.c., stante l'arricchimento senza causa conseguito dalla convenuta; accertato altresì che la banca convenuta ha esposto indebitamente commissioni ed altri costi di tenuta del CONTO corrente, nonché interessi passivi non dovuti; che tali costi ed interessi sono privi di alcuna giustificazione, non essendo riferibili a prestazioni effettivamente eseguite dalla banca; che pertanto la convenuta deve essere condannata a restituirli, ovvero (ove non trattenuti) a stornarli, e così per la somma complessiva di. 10.639, 58; per l'effetto, condannarsi la Banca P.XXXXXXX & C. S.XXXXXX  S.p.A. in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di € 42.453,79, ovvero di quella differente somma anche maggiore per cui si riterrà raggiunta la prova ovvero anche mediante liquidazione equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dall'incasso sino all'effettiva restituzione, con rifusione di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'improcedibilità delle avversarie domande; - nel merito, respingere, siccome inammissibili, infondate e/o comunque non provate, tutte le avversarie domande; Con vittoria di spese ed onorari di causa.

IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice, allegato di aver depositato avanti al Tribunale di Brescia, in data 14 marzo 2016, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo - omologato dal Tribunale in data 18 novembre 2017, allegato che la società aveva acceso presso la filiale di Brescia della Banca P.XXXXXXX & C. s.p.a. il rapporto di conto corrente n. 2410062 provvedendo a presentare, presso la predetta filiale della banca, nell'ambito del predetto rapporto di c/c, una serie di distinte di effetti (ricevute bancarie) per l'incasso di crediti di fornitura attribuendo alla banca stessa, esclusivamente, il mandato a riscuoterli, allegato che l'istituto di credito aveva effettivamente incassato ed indebitamente trattenuto - in epoca posteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo - la complessiva somma di € 19.121,01, quale sommatoria di accrediti di ricevute bancarie, emesse al salvo buon fine, allegato che la banca convenuta aveva indebitamente trattenuto l'ulteriore somma di € 13.861,15, pervenutale, successivamente alla data della domanda di concordato, a mezzo di bonifico effettuato da un cliente di parte attrice, allegato, inoltre, che la banca convenuta aveva esposto indebitamente commissioni ed altri costi di tenuta del CONTO corrente acceso da parte attrice, nonché interessi passivi non dovuti e che, pertanto, doveva essere condannata a "a rinunciare ad essi ovvero a restituire, a tale titolo, la somma di € 10.639,58", citava a giudizio l'odierna convenuta concludendo come in epigrafe indicato.
All'esito della Costituzione della convenuta, disposta l'integrazione dell'atto di citazione in relazione alla causa petendi della richiesta di restituzione di commissioni, costi e interessi e depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
 
***
Con la comparsa di costituzione parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione con riguardo alla domanda di ripetizione della somma di € 10.639, 58 a titolo di costi, commissione e interessi passivi non dovuti.
All'esito del deposito dell'atto integrativo come disposto dal G.I., che aveva effettivamente rilevato la nullità dell'atto di citazione nella parte de qua, parte convenuta ha reiterato l'eccezione di nullità (pur non chiedendo l'estinzione parziale del procedimento quale conseguenza dell'omessa integrazione).
Ciò posto l'eccezione di nullità come reiterata nella memoria datata 10 novembre 2018 non può trovare accoglimento.
Parte attrice, nell'atto di integrazione, ha chiaramente spiegato che la causa petendi della domanda è costituita nel comportamento asseritamente contrario a buona fede dell'istituto di credito che aveva applicato commissioni ed interessi anche successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, periodo nel quale la società attrice non aveva più potuto operare sul conto corrente medesimo, né aveva potuto usufruire delle somme ivi pervenute, in virtù di accrediti effettuati dai propri clienti.
Al di là della fondatezza dell'argomentazione in diritto è indubbio che parte attrice abbia illustrato i fatti posti alla base della domanda di condanna "alla rinuncia" e alla restituzione di quanto addebitato a titolo di costi, commissioni e interessi successivamente alla data di deposito della domanda di concordato.
L'omessa indicazione, anche nell'atto integrativo, delle norme di riferimento non è causa di nullità dell'atto di citazione come integrato, stante il chiaro disposto dell'art. 164 c.p.c. che non ricollega a tale omissione alcuna nullità.
Parte convenuta ha inoltre formulato molteplici eccezioni di inammissibilità dalle domanda fondate: sull'omessa instaurazione del procedimento di conciliazione previsto in contratto; sull'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme addebitate a titolo di spese, commissioni e interessi essendo il contratto ancora in essere; sull'omessa individuazione delle singole riba menzionate in atto di citazione; sull'omessa previa richiesta di nullità delle clausole contrattuali legittimanti, in tesi di parte convenuta, il suo operato. 
La Prima eccezione non è fondata.
L'art. 2, comma V, del contratto di conto corrente stipulato da Banca P.XXXXXXX con il C.XXXXXXXX P.XXXX prevede testualmente che "nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs 28/2010, le parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria" istituito presso il "Conciliatore Bancario", fatte salve le eccezioni specificamente previste dal comma IV del predetto articolo 5 " (doc. n. 1 di parte convenuta).
Nel caso in esame parte attrice ha introdotto il procedimento di mediazione presso un organismo di conciliazione diverso da quello concordemente individuato in sede contrattuale.
Ciò posto ritiene questo Giudice che l'errata individuazione dell'organismo di conciliazione non comporti l'improcedibilità della domanda.
La ratio della norma è chiaramente quella di promuovere la definizione stragiudiziale delle vertenze, ratio sodisfatta anche dalla presentazione della domanda di mediazione presso organismo autorizzato ma diverso da quello individuato dalle parti.
L'individuazione di un diverso organismo di mediazione può, al più, integrare un inadempimento contrattuale astrattamente idoneo ad integrare un obbligo risarcitorio.
La seconda eccezione è fondata con esclusivo riguardo alla domanda di condanna alla ripetizione delle somme asseritamente illegittimamente addebitate sul conto corrente.
Sul punto si osserva che parte attrice ha chiesto (anche) la condanna della convenuta "a non richiedere" le somme di cui sopra specificando, con la Prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. che la domanda era volta, ove le somme non fossero state effettivamente trattenute, al loro storno dall'avere del CONTO corrente, nella sostanza formulando una domanda di rideterminazione del saldo del CONTO corrente ammissibile anche a fronte di rapporto ancora in essere (sul punto cfr. C. Cass. 21646/2018 alla cui motivazione si rinvia).
Quanto alle ulteriori eccezioni di inammissibilità trattasi all'evidenza di circostanze che, non incidendo su presupposti processuali, non impediscono al giudice di esaminare il merito della vertenza e che, pertanto, esulano dall'ambito dell'ammissibilità avendo rilevanza sul diverso piano del merito del Sentenza n. 2293/2022 pubbl. il 20/09/2022 RG n. 5938/2018 giudizio.
Quanto al merito con riguardo alla domanda di ripetizione della somma di € 19.121,01 - pari all'importo complessivo degli effetti (ricevute bancarie) incassati dall'istituto di credito in data successiva al deposito della domanda di concordato - parte attrice, nell'atto introduttivo, ha precisato che tali titoli erano stati consegnati alla banca attribuendo alla stessa esclusivamente il mandato alla riscossione senza pattuire la facoltà di compensazione.
Parte convenuta, nella comparsa di costituzione, non ha contestato l'importo complessivo delle riba incassate successivamente al deposito della domanda di concordato precisando che il suo operato era legittimato alla luce della convenzione contrattuale, non risolta in sede di concordato, che prevedeva la cessione degli effetti presentati all'incasso e la facoltà di compensazione.
Premesso che parte convenuta richiama congiuntamente due istituti diversi e difficilmente compatibili (la cessione del credito e la facoltà di compensazione) le "norme contrattuali per aperture di credito autoliquidanti" alla sezione III relativa all' "apertura di credito assistita da portafoglio commerciale" (doc. n. 4 di parte convenuta) all'art. 2 prevedono che "la B.XXX, ai sensi degli articoli 10 e 11 delle condizioni generali che regolano il rapporto Banca/Cliente è investita del diritto di pegno e di ritenzione sul portafoglio e sugli importi, ancorché non liquidi , accreditati, nonché del diritto di compensare il proprio credito, quale risultante dal saldo del CONTO corrente ordinario, con le somme derivanti dall'incasso, a scadenza, del predetto portafoglio.
Ciò posto questo Giudice condivide la ricostruzione offerta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 11524/2020 e 11523/2020), in linea con altri analoghi precedenti (cfr. Cass. nn. 10091/2019; 3336/2016; 17999/2011): la Suprema Corte ha affermato il principio che il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti dei terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di "cristallizzazione" dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo" (Cass. n. 11524/2020 cit.).
L'operazione di anticipazione bancaria in esito alla quale la banca ha riscosso i crediti in questione non può pertanto qualificarsi come contratto pendente ai sensi dell'art. 169 bis l.f.; deve infatti ritenersi che con l'erogazione dell'anticipazione la banca abbia esaurito la propria prestazione principale, mentre la successiva attività di incasso non rientra nel sinallagma contrattuale, attenendo soltanto alla modalità di soddisfazione del credito.
Ne consegue che detto contratto non è passibile di scioglimento e dunque la banca può esigere che esso abbia compiuta esecuzione nella sua interezza e dunque in tutte le sue clausole, compresa la riscossione e l'incameramento definitivo da parte dell'istituto bancario delle somme pagate dai terzi.
Detto meccanismo integra appunto per la banca il mezzo di soddisfacimento del proprio credito e dà luogo ad una compensazione c.d. impropria, poiché i rispettivi crediti e debiti originano dall'unico, complesso rapporto negoziale stipulato tra banca e cliente anteriormente alla domanda di concordato.
Si osserva che nel caso in esame non è applicabile l'art. 3 della sezione I delle "norme contrattuali per aperture di credito autoliquidanti", pure richiamato da parte convenuta, che disciplina il diverso caso delle "anticipazioni su portafoglio commerciale" mentre nella prima pagina del contratto viene precisato che l'affidamento è in parte promiscuo e in parte assistito da portafoglio dall'inizio infatti le parti hanno pattuito che il rimborso dell'erogazione sarebbe avvenuto mediante la canalizzazione del pagamento del terzo a favore della banca, e l'elisione dei rispettivi crediti è la conseguenza automatica di un mero accertamento contabile di dare avere di poste attive e passive annotate nel medesimo conto corrente. Non trova pertanto applicazione il divieto di compensazione di cui all'art. 56 (richiamato dall'art. 169 l. f).
Né nel caso specifico, inoltre, può esservi dubbio in merito all'anteriorità del patto relativo alla compensazione e in merito all'anteriorità della consegna delle riba oggetto di domanda rispetto al deposito della domanda di concordato. La presentazione delle riba per l'anticipazione nel dicembre del 2015 è provata dagli stessi estratti di conto corrente prodotti dall'attrice, mentre l'anteriorità degli accordi emerge dalla produzione documentale di parte convenuta costituita dal contratto nella cui esecuzione sono state presentate le riba di cui sopra.
Per le ragioni sopra esposte la domanda di restituzione della somma di € 19.121,01 va rigettata, così come quella subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Parte attrice allega, inoltre, che Banca P.XXXXXXX avrebbe indebitamente trattenuto la somma di € 13.861,15 pervenutale, successivamente alla data della domanda di concordato, a mezzo bonifico effettuato da un cliente dell'attrice stessa.
Al riguardo deve essere precisato che il bonifico di € 13.861,15 è stato accreditato in conto in data 15/3/2016 come risulta dall'estratto prodotto dalla convenuta e dalle stesse allegazioni attoree e che la domanda di concordato è stata pubblicata nel Registro delle Imprese in data 18/3/2016 (doc. n. 3 allegato da parte convenuta), e cioè dopo la ricezione e l'accredito del bonifico.
Come noto la domanda di concordato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 e 184 Legge Fallimentare, spiega effetti nei confronti dei creditori dal momento della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese e non già dal suo deposito in Tribunale.
Anche in questo caso non trova dunque applicazione il divieto di compensazione di cui all'art. 56 (richiamato dall'art. 169 l. f).
Per le ragioni esposte dunque anche la domanda di restituzione della somma di € 13.861,15 va rigettata, così come quella subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Quanto alla domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente basti considerare che è pacifico tra le parti che il C.XXXXXXXX P.XXXX è stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo che prevede la continuità aziendale attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa.
Nella domanda di concordato l'imprenditore non ha richiesto al Tribunale né di essere autorizzato a sciogliersi, ai sensi dell'art. 169 Legge Fallimentare, dal contratto di conto corrente stipulato con Banca P.XXXXXXX né la sua sospensione: il rapporto creditizio è quindi regolarmente proseguito tra i contraenti e l'istituto di credito in pacifica conformità agli accordi contrattuali ha addebitato a carico della correntista gli oneri di cui si lamenta parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidati in € 7254,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice; spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 19 settembre 2022

Il Giudice dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Manuela Canu Mediatore Avv. Manuela Canu
Laureata all'Università degli Studi di Sassari, vivo ad Alghero in cui condivido lo studio con colleghi con i quali abbiano costituito un'associazione professionale. Esercito la professione nell'ambito civilistico, in particolare in materia condominiale, proprietà, divisioni e famiglia.
Da sempre mi adopero per trovare una soluzione bonaria alle controversie rendendo consapevoli i clienti dei vantaggi che ci riserva un accordo stragiudiziale e dei rischi, anche economici, che invece si dovrann...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok