Commento:
La sentenza in commento vede il Tribunale di Sciacca a doversi esprimere, in qualità di giudice di secondo grado, a seguito dell’appello presentato dalla parte risultata soccombente di fronte al Giudice di pace di Partanna.
Dall’esposizione dei fatti narrati in sentenza apprendiamo che, in primo grado:
Dall’esposizione dei fatti narrati in sentenza apprendiamo che, in primo grado:
- un privato aveva fatto causa a una compagnia assicurativa per danni a cose dovuti a un incidente stradale;
- il giudice di pace aveva invitato le parti a esperire la mediazione (mediazione demandata);
- l’attore non aveva ottemperato all’invito;
- il Giudice di pace aveva dunque dichiarato la causa improcedibile, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità, addebitando le intere spese del giudizio all’attore inadempiente.
Il soccombente in primo grado si rivolge quindi al competente tribunale in funzione di giudice di secondo grado chiedendo di riformare la prima sentenza, ritenendo non corretta l’applicazione alla materia del contendere (danni da circolazione di veicolo e polizze accessorie alla rca) della normativa in materia di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale di Sciacca conferma invece la sentenza di primo grado, specificando nella motivazione come, seppur nelle materie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli sia previsto il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (ex DL n. 132/2014 come riformato dalla L. n. 162/2014), nulla vieta all’organo giudicante di demandare invece le parti in mediazione per veder comunque soddisfatta tale condizione.
La Dr.ssa Valentina Stabile riepiloga copiosa giurisprudenza che ha interpretato la norma sulla negoziazione assistita nel senso di dare prevalenza allo strumento deflattivo della mediazione obbligatoria -quale è la mediazione demandata- nel caso, come quello di specie, di cumulo potenziale fra i due diversi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Se è vero che esistono alcuni profili di omogeneità fra le due procedure (entrambe sono volti a favorire la lite in via stragiudiziale ed entrambe costituiscono condizioni di procedibilità alla domanda giudiziale), a favore della mediazione sta la maggior articolazione del procedimento che vede le parti più tutelate dalla presenza del mediatore, soggetto terzo e imparziale, senza lasciare quindi il tentativo di conciliazione alla sola autonomia delle parti come avviene nella negoziazione assistita.
Per questo motivo la stessa Corte di Cassazione (Sent. n. 97/2019) ha tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita, prevedendo come conseguenza il principio per il quale la mediazione può essere efficacemente esperita, con soddisfazione della condizione di procedibilità, anche nei casi in cui la legge non la prevede come obbligatoria.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha valutato l’opportunità di demandare le parti in mediazione, rendendo quindi l’esperimento di tale procedura una condizione di procedibilità alla domanda: il fatto che l’attore abbia omesso di avviare il procedimento di mediazione demandata ha condotto il Giudice di pace, correttamente, a dichiarare la sua domanda improcedibile.
La decisione del giudice di prime cure viene quindi confermata in secondo grado con la sola differenza riguardo alle spese di lite che in primo grado erano state addebitate interamente al soccombente, mentre in appello vengono compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.^