L’istanza di mediazione incompleta rende improcedibile il giudizio

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Avv. Emanuela  Palamà

Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza 10.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce.
Letto 3942 dal 04/10/2016

Commento:

L’istanza di mediazione totalmente vaga o senza la precisazione del petitum che non corrisponde alle richieste contenute in citazione, non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dal D.Lgs. 28/2010.
In tal caso, il giudice, non può concedere alle parti alcun termine, come avrebbe dovuto in assenza dell'avvio del procedimento di mediazione, e pertanto dichiara la improcedibilità del giudizio.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
il Giudice di Pace dell'ufficio di Torre Annunziata, dr. Raffaele Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero omissis RG
TRA
cliente
CONTRO
società finanziatrice
oggetto: restituzione somme conclusioni come da atti di causa
svolgimento del processo
Come da atti e verbali di causa, omesso ai sensi dell'articolo 17 legge 69/2009 che ha modificato l'articolo 132 co. II n.4 cpc
Motivi della decisione
preliminarmente si dichiara la domanda improcedibile.
Osserva il giudice che in tema di controversie nascenti da contratti bancari è condizione di procedibilità l'esperimento ex articolo 5, decreto legislativo 28/2010, del tentativo di conciliazione dinanzi ai competenti organi.
Parte attorea ben conosce il proprio onere, tanto è vero che assume di aver spiegato il detto mezzo e la convenuta non vi partecipava.
Il giudice dagli atti rinviene sia l'istanza di mediazione sia il verbale negativo, tuttavia osserva che l’istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui in citazione, infatti nell'atto preliminare l'attrice si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum non quantificando la somma.
È chiaro che in tal modo essendo un atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa per cui la stessa è sfornita di procedibilità. Avendo l’attrice ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, il giudice non può concedere alcun termine come avrebbe dovuto in assenza totale dell'avvio del procedimento di mediazione.
Spese di giudizio compensate sussistendo motivi di equità.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dr. Raffaele Ranieri, pronunciandosi sulla domanda in atti così decide:
- dichiara la domanda improcedibile;
- spese compensate;
Sentenza esecutiva, ex lege.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.06.2016
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata
Dr. Raffaele Ranieri

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Chi è l'autore
Avv. Emanuela  Palamà Mediatore Avv. Emanuela Palamà
Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti.

Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente.

Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, diplomat...
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