Commento:
Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta dall'appellante a un decreto ingiuntivo in materia di locazione.
L'appellante lamentava l'erronea applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010: l'onere di introdurre il procedimento di mediazione incombeva non già sull'opponente di primo grado, come affermato dal Tribunale, bensi sull'opposto (asserito) creditore in senso sostanziale e dalla mancata attivazione nel termine assegnato il giudice a quo avrebbe dovuto far coerentemente discendere non già l'improcedibilità dell'opposizione, bensì quella della domanda. L'appellante impugnava anche il capo riguardante la condanna alle spese di lite, adducendo che, tenuto conto della natura controversa della questione di diritto dirimente, il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite.
Il primo motivo viene ritenuto fondato dalla Corte e l’appello viene pertanto, accolto.
Nelle more del giudizio è intervenuto l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 19596/2020), che, risolvendo la questione di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, relativa all'individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte ricorda l’argomentazione alla base del noto arresto:
-appare poco coerente ipotizzare che sia l'opponente, ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore, ad essere tenuto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua;
-chi "intende esercitare in giudizio un'azione": nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale) ad esercitare l'azione;
-non appare logico che un effetto favorevole all'attore, come l'interruzione della prescrizione, si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore.
Se si ponesse l'onere di introdurre il procedimento di mediazione a carico dell'opponente e questi rimanesse inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farebbe seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale, tuttavia, ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Dovendo scegliere tra le due contrapposte opzioni, le Sezioni Unite hanno privilegiato quella che appare in maggiore armonia con li dettato costituzionale, perché più idonea a salvaguardare il diritto di difesa, la cui tutela è destinata a prevalere sulle finalità deflattive, di efficienza e di ragionevole durata del processo sottese all'obbligo di mediazione.
Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il creditore opposto avrebbe dovuto attivarsi nel termine assegnato dal giudice a quo con l'ordinanza di conversione del rito e la sua inerzia è sanzionata con l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La Corte dunque, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta. Le spese del doppio grado sono interamente compensate, tenuto conto del revirement giurisprudenziale°
L'appellante lamentava l'erronea applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010: l'onere di introdurre il procedimento di mediazione incombeva non già sull'opponente di primo grado, come affermato dal Tribunale, bensi sull'opposto (asserito) creditore in senso sostanziale e dalla mancata attivazione nel termine assegnato il giudice a quo avrebbe dovuto far coerentemente discendere non già l'improcedibilità dell'opposizione, bensì quella della domanda. L'appellante impugnava anche il capo riguardante la condanna alle spese di lite, adducendo che, tenuto conto della natura controversa della questione di diritto dirimente, il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite.
Il primo motivo viene ritenuto fondato dalla Corte e l’appello viene pertanto, accolto.
Nelle more del giudizio è intervenuto l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 19596/2020), che, risolvendo la questione di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, relativa all'individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte ricorda l’argomentazione alla base del noto arresto:
-appare poco coerente ipotizzare che sia l'opponente, ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore, ad essere tenuto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua;
-chi "intende esercitare in giudizio un'azione": nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale) ad esercitare l'azione;
-non appare logico che un effetto favorevole all'attore, come l'interruzione della prescrizione, si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore.
Se si ponesse l'onere di introdurre il procedimento di mediazione a carico dell'opponente e questi rimanesse inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farebbe seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale, tuttavia, ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Dovendo scegliere tra le due contrapposte opzioni, le Sezioni Unite hanno privilegiato quella che appare in maggiore armonia con li dettato costituzionale, perché più idonea a salvaguardare il diritto di difesa, la cui tutela è destinata a prevalere sulle finalità deflattive, di efficienza e di ragionevole durata del processo sottese all'obbligo di mediazione.
Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il creditore opposto avrebbe dovuto attivarsi nel termine assegnato dal giudice a quo con l'ordinanza di conversione del rito e la sua inerzia è sanzionata con l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La Corte dunque, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta. Le spese del doppio grado sono interamente compensate, tenuto conto del revirement giurisprudenziale°