Commento:
A distanza di poche settimane dalla sentenza della Cassazione con cui i giudici di legittimità hanno posto l’onere di avvio della mediazione all’interno del procedimento di mediazione a carico della parte opponente (convenuto in senso sostanziale), si registra la prima presa di posizione in senso diametralmente opposto ad opera del Tribunale di Firenze.
Secondo i giudici di merito, va innanzitutto precisato sotto un profilo generale che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflattiva coerente con la ragionevole durata del processo, ma persegue l’interesse a munirsi quanto prima di un titolo esecutivo.
Specularmente, il debitore facendo opposizione, non intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, ma semmai, esercitare il diritto inviolabile alla difesa in giudizio.
Applicando poi il principio della domanda, l’opposto, ossia l’attore sostanziale è il solo titolare dell’interesse ad agire ed ha l’onere di avviare la mediazione, pena, in caso di inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.
Secondo i giudici di merito, va innanzitutto precisato sotto un profilo generale che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflattiva coerente con la ragionevole durata del processo, ma persegue l’interesse a munirsi quanto prima di un titolo esecutivo.
Specularmente, il debitore facendo opposizione, non intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, ma semmai, esercitare il diritto inviolabile alla difesa in giudizio.
Applicando poi il principio della domanda, l’opposto, ossia l’attore sostanziale è il solo titolare dell’interesse ad agire ed ha l’onere di avviare la mediazione, pena, in caso di inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.