L’onere di avviare la mediazione è a carico dell’opposto, erra la Cassazione.

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Avv. Raffaele Boianelli

Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

A cura del Mediatore Avv. Raffaele Boianelli da Frosinone.
Letto 3564 dal 30/01/2016

Commento:

A distanza di poche settimane dalla sentenza della Cassazione con cui i giudici di legittimità hanno posto l’onere di avvio della mediazione all’interno del procedimento di mediazione a carico della parte opponente (convenuto in senso sostanziale), si registra la prima presa di posizione in senso diametralmente opposto ad opera del Tribunale di Firenze.
Secondo i giudici di merito, va innanzitutto precisato sotto un profilo generale che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflattiva coerente con la ragionevole durata del processo, ma persegue l’interesse a munirsi quanto prima di un titolo esecutivo.
Specularmente, il debitore facendo opposizione, non intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, ma semmai, esercitare il diritto inviolabile alla difesa in giudizio.
Applicando poi il principio della domanda, l’opposto, ossia l’attore sostanziale è il solo titolare dell’interesse ad agire ed ha l’onere di avviare la mediazione, pena, in caso di inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Raffaele Boianelli Mediatore Avv. Raffaele Boianelli
Avvocato del foro di Frosinone dal 2002 e mediatore professionista dal 2011, fermamente convinto che la mediazione rappresenti uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
Svolgo il mio lavoro in assoluta serenità, con professionalità e serietà, cercando di offrire alle parti un ascolto attivo e un'attenzione particolare alla risoluzione delle loro problematiche.
Sono solito gestire il conflitto con calma e doverosa pazienza, con la convinzione che, alla fine, sono sempre l...
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