La Cassazione afferma che dal giorno dopo della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2022 sono stati espunti dal nostro ordinamento ed hanno cessato di avere vigore gli art. 74, 2 c, 75, 1 c., e 83, 2 c., del DPR 115 del 2002 che limitavano il compenso all’avvocato in controversie ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai soli procedimenti giudiziali

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Avv. Luigi Cuccuru

Corte di Cassazione, 25.03.2024, sentenza n. 7974, consigliere relatore Mauro Criscuolo

A cura del Mediatore Avv. Luigi Cuccuru da Sassari.
Letto 298 dal 01/04/2024

Commento:

Un avvocato riceveva mandato per l’assistenza legale in un procedimento di mediazione obbligatoria avanti all’organismo di conciliazione di Firenze. Il Consiglio dell’Ordine di Firenze ammetteva il cliente al gratuito patrocinio e la mediazione si concludeva con esito positivo. L’avvocato depositava avanti al COA istanza per la liquidazione del compenso che veniva negata. La motivazione del diniego risiede nell’art. 75 dPR 115 del 2002 (TU spese di giustizia) il quale facendo riferimento “a ogni grado e fase del processo ad eventuali procedure che nel processo si innescano” esclude l’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato alle procedure stragiudiziali che non sfociano in una lite giudiziaria o, se questa è pendente, non si inseriscono all’interno di essa. L’avvocato proponeva a quel punto opposizione ex art. 702 bis cpc avverso il decreto di rigetto appoggiandosi sia sul precedente del Trib. di Firenze (8356 del 2020) sia sulla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2022 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-obbligatoria-e-patrocinio-a-spese-dello-stato-1244.aspx), intervenuta nelle more del giudizio, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 74, comma secondo e 75, comma primo, del DPR 115 del 2002 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando si raggiunge l’accordo e dell’art. 83, comma secondo, che non prevede che alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione seguendo il precedente della Cassazione sentenza n. 18123 del 2020 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-obbligatoria-e-patrocinio-a-spese-dello-stato-902.aspx), pur dando atto della sentenza della Corte Costituzionale successivamente sopraggiunta.
L’avvocato proponeva ricorso per cassazione di tale ordinanza e il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio. Con il primo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo vale a dire la pronuncia della predetta sentenza della Corte Costituzionale che aveva, a suo dire, travolto il precedente applicato e, con il secondo, deduceva la violazione di legge avendo deciso in senso opposto alla sentenza della Corte Costituzionale. I due motivi sono stati ritenuti fondati e il ricorso accolto. Per la Seconda sezione civile l’interpretazione che il giudice a quo ha fatto della sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale, “alla luce della precedente decisione di questa Corte n. 18123/2020, è priva d’ogni fondamento logico”. In seguito alla sentenza della Corte Cost. - dal 21 gennaio 2022è stata espunta  dal nostro ordinamento ed ha cessato di avere vigore la norma che limitava il riferimento della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato ai soli procedimenti giudiziali.
Tale interpretazione viola:
- il principio di ragionevolezza, che impone il riconoscimento al difensore del compenso per l’attività stragiudiziale espletata, specialmente nei casi in cui essa ha consentito, anche grazie all’impegno dello stesso, lo scopo deflattivo perseguito dal legislatore;
-il principio di eguaglianza sostanziale, in quanto impedisce a quanti versano in condizione di non abbienza “l’effettività dell’accesso alla giustizia con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale”.
La sentenza della Consulta, qualificata come “decisione additiva di principio” ha superato sia  l’argomento dell’equilibrio di bilancio che quello dello sconfinamento nella produzione normativa e ha consegnato al legislatore e agli interpreti un principio di rango costituzionale. In tal senso si era pronunciata anche l’ordinanza n. 3888 del 2023 della Cassazione.
Pur non essendo precluso al legislatore di poter provvedere in futuro alla attività di integrazione normativa ritenuta opportuna in quanto conseguente alla pronuncia additiva, i giudici sono tenuti a trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo. E il fatto che la pronuncia della Consulta si limiti a consegnare un principio, senza contestualmente introdurre regole di dettaglio self-executing, “non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel principio”. Si tratta infatti di “diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione”.°
 
F. Machina Grifeo, Patrocinio a spese dello Stato anche per la mediazione sine iudicio, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/patrocinio-spese-stato-anche-la-mediazione-sine-iudicio-AF9qXfDD
A. Greco, Patrocinio gratuito esteso alla mediazione: come funziona, in https://www.laleggepertutti.it/680616_patrocinio-gratuito-esteso-alla-mediazione-come-funziona#google_vignette
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Luigi Cuccuru Mediatore Avv. Luigi Cuccuru
Docente di ruolo in materie giuridiche presso la scuola superiore Statale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari dal 1993, esercito la mia attività professionale prevalentemente nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento ai settori dell'Infortunistica Stradale, dei Contratti Assicurativi e controversie in materia condominiale.
Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione di vertenze stragiudiziali, che hanno in comune con l'Istituto della Mediazione lo scopo di risolv...
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