La competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti con domanda congiunta

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Avv. Giorgia Eliana Russo

Tribunale di Torino, I Sez. Civile, 10.06.2022, giudice dott. Edoardo Di Capua

A cura del Mediatore Avv. Giorgia Eliana Russo da Bologna.
Letto 2106 dal 02/10/2022

Commento:
In una controversia avente oggetto la restituzione di macchinari, non avendo la parte convenuta aderito alla proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all’udienza il Giudice Istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive note scritte e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, disponeva la mediazione delegata ex officio iudicis prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione delegata, come è noto, può essere applicabile a tutte le controversie, purché vertano su diritti disponibili e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria (si vedano: Tribunale Milano, 14 ottobre 2015; Tribunale Milano, 29 ottobre 2013) e pendenti (si veda Tribunale Brescia, 28 novembre 2013).
La parte onerata aveva presentato domanda di mediazione presso un organismo con sede a Milano invece che a Torino. Il giudice di Torino ha pertanto dichiara l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto sul successivo giudizio o, in caso di mediazione delegata, su quello in corso (si veda Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-istanza-di-mediazione-deve-essere-depositata-presso-l-organismo-territorialmente-competente-pena-l-improcedibilita-della-domanda-1038.aspx).

La competenza territoriale prevista dall’art. 4, comma 1, Dlgs. 28/2010, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (si vedano: Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nelle-liti-contro-le-compagnie-telefoniche-ex-l-n-249-1997-come-anche-nella-mediazione-civile-l-organismo-di-conciliazione-va-individuato-con-412.aspx).

Le spese processuali del presente giudizio vengono compensate tra le parti.°
 
https://www.condominioweb.com/bisogna-scegliere-con-cura-lorganismo-di-mediazione-al-quale-rivolgersi.19648
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Giorgia Eliana Russo Mediatore Avv. Giorgia Eliana Russo
Sono un avvocato che da anni opera nell'ambito del diritto di famiglia. Ritengo che l'avvocato ed il mediatore debbano avere oltre alla competenza professionale anche una buona capacità comunicativa e di comprensione dello stato d'animo con cui le persone affrontano le difficoltà che le hanno condotte alla mediazione.
Il mio motto è quello di operare insieme per raggiungere la meta a cui aspirano le parti.






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