Testo integrale:
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore dott. Vera Marletta, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2021;
rilevato che, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'opponente, non è dato nella specie ravvisarsi alcune irregolarità attinente la notificazione dell'istanza di mediazione;
considerato invero che la comunicazione dell'incontro fissato per la mediazione è avvenuta nel domicilio eletto dalla____ presso il proprio difensore; rilevato altresì che, come si evince con chiarezza dalla procura in atti, l'elezione di domicilio è stata conferita dall'odierna opponente sia per la fase giudiziale che per la fase stragiudiziale, nonché espresamente per la procedura di mediazione;
ritenuto pertanto che risulta regolarmente esperita la condizione di procedibilità; rilevato poi che le parti nel verbale di udienza hanno altresì insistito nelle richieste già avanzate e specificamente nell'istanza di assegnazione dei termini di cui all'art.183 6° co. cpc;
P.Q.M.
Visto l'art. 183 sesto comma cpc,
ASSEGNA alle parti, a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, i seguenti termini perentori:
trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Rinvia la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 7 febbraio 2022 ore 9.00
Si comunichi
Catania, 14 ottobre 2021
Il Giudice Istruttore
Dott. Vera Marletta